MILANO - L'Italia e la Svizzera hanno siglato un accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, insieme a un protocollo che modifica le relative disposizioni della convenzione contro le doppie imposizioni. Annunciando l'intesa il ministero del Tesoro sottolinea che "il testo relativo ai lavoratori frontalieri concretizza uno dei principali impegni assunti dai due stati nella 'roadmap' firmata nel febbraio 2015. Il nuovo accordo, che sostituirà quello del 1974, non è stato ancora firmato da parte di entrambi i governi nè approvato dai rispettivi parlamenti".
"L'accordo - spiega il Tesoro - comprende i seguenti principali elementi: è fondato sul principio di reciprocità; fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano; fornisce una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono in una fascia di 20 chilometri dal confine e che ritornano quotidianamente nel proprio stato di residenza; per quanto riguarda l'imposizione, lo stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente fino al 70% dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione; sarà effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri; l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni".
Infine, l'Italia "ha formulato due dichiarazioni unilaterali delle quali la Svizzera ha preso atto". La più importante riguarda la clausola di salvaguardia in base alla quale l'accordo è subordinato "all'assenza di ogni forma di discriminazione e alla individuazione di una soluzione 'euro-compatibile' nell'adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014".
"L'accordo - spiega il Tesoro - comprende i seguenti principali elementi: è fondato sul principio di reciprocità; fornisce una definizione di aree di frontiera che, per quanto riguarda la Svizzera, individua i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e, nel caso dell'Italia, le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano; fornisce una definizione di lavoratori frontalieri al fine dell'applicazione dell'accordo in questione e comprende i lavoratori frontalieri che vivono nei comuni i cui territori ricadono in una fascia di 20 chilometri dal confine e che ritornano quotidianamente nel proprio stato di residenza; per quanto riguarda l'imposizione, lo stato in cui viene svolta l'attività lavorativa imporrà sul reddito da lavoro dipendente fino al 70% dell'imposta risultante dall'applicazione delle imposte ordinarie sui redditi delle persone fisiche. Lo stato di residenza applicherà le proprie imposte sui redditi delle persone fisiche ed eliminerà la doppia imposizione; sarà effettuato uno scambio di informazioni in formato elettronico relativo ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri; l'accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni".
Infine, l'Italia "ha formulato due dichiarazioni unilaterali delle quali la Svizzera ha preso atto". La più importante riguarda la clausola di salvaguardia in base alla quale l'accordo è subordinato "all'assenza di ogni forma di discriminazione e alla individuazione di una soluzione 'euro-compatibile' nell'adeguare la legislazione svizzera al risultato del voto popolare sull'iniziativa del 9 febbraio 2014".