Economia

La pensione di reversibilità: ecco come funziona

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MILANO - La pensione di reversibilità al centro della polemica politica è il trattamento riservato ai "superstiti" del pensionato deceduto. La sua revisione è contenuta nella delega sulle misure di contrasto alla povertà, che prevede anche il riordino delle prestazioni. In quel contesto, il governo la definisce una prestazione "assistenziale", cioè di natura previdenziale "ma comunque sottoposta alla prova dei mezzi". Si tratta cioè di modularla in base all'Isee, l'indicatore del reddito equivalente. La reversibilità conta attualmente 3.052.482 beneficiari, per una spesa totale di 24.152.946.974 euro.

A chi spetta.
La pensione ai superstiti spetta, come dettaglia l'Inps:
  • al coniuge (anche separato o divorziato, se titolare di assegno di mantenenimento o divorzile)
  • ai figli (che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari tra 18 e 26 anni, e a carico alla data di morte del medesimo). Per essere 'a carico' significa non devono avere un reddito superiore alla pensione minima maggiorata del 30%, circa 650 euro al mese.
  • ai nipoti minori se a carico degli acendenti (anche se non formalmente affidati) alla loro morte
  • in mancanza del coniuge, di figli o nipoti, può andare ai genitori non sotto 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo
  • sempre in mancanza delle altre figure, a fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili (cioè impossibilitati a lavorare per infermità fisiche o mentali), non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto
Quando e quanto spetta.
La pensione ai superstiti viene pagata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente da quando viene fatta domanda. L'ammontare si calcola sulla base dell'assegno dovuto al lavoratore scomparso, oppure della pensione che veniva pagata al pensionato deceduto, con una percentuale variabile:
  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio; oppure due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli; oppure tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Le riduzioni in presenza di altri redditi.
Dalla riforma sulla previdenza del '95, se il beneficiario possiede altri redditi l'assegno di reversibilità si riduce come indicato nella seguente tabella:
AMMONTARE DEI REDDITI PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte la pensione minima (circa 1.500 euro al mese) 25% della pensione
Reddito superiore a 4 volte la pensione minima (circa 2.000 euro) 40% della pensione
Reddito superiore a 5 volte la pensione minima (circa 2.500 euro) 50% della pensione
Significa che la riduzione della pensione scatta già per un reddito lordo inferiore a 20mila euro (precisamente 19.574 euro nel 2016). Se si considera, poi, che la decurtazione si effettua su una somma già tagliata (la moglie di un pensionato defunto, come visto sopra, riceve il 60% dell'assegno del defunto), effettivamente si può arrivare facilmente a incassare il 45% della pensione originaria del defunto: meno della metà.

Quando si perde il diritto.
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
  • per il coniuge, se si sposa nuovamente. In questo caso riceve una "una tantum" di due anni della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere ricalcolata a questi ultimi, con le nuove aliquote relative al nuovo nucleo familiare
  • per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
    per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. L'avvio dell'attività lavorativa da parte dei figli, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età; anche in questo caso, un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
  • per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.