ROMA - Torna la possibilità di pagare a rate le tasse da parte di chi è decaduto dal piano negli ultimi anni per il mancato pagamento delle somme dovute come imposte dirette, ossia Irpef, Ires, addizionali e Irap. Nienete agevolazione, invece, per mancati pagamenti di piani relativi all'Iva. A offrire questa nuova possibilità è una circolare dell'Agenzia delle entrate che dà attuazione alle disposizioni della Legge di stabilità. Si apre quindi una nuova occasione per essere riammessi al piano e questa volta senza oneri burocratici e senza la necessità di presentare domande: basta pagare la prima delle rate scadute entro il 31 maggio prossimo.
I contribuenti interessati. La riapertura dei termini riguarda i contribuenti decaduti dalla rateizzazione nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, ossia nell'arco di tempo tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La possibilità di riprendere i pagamenti riguarda i contribuenti che avevano definito il piano a fronte di un accertamento e avevano comunque pagato la prima rata, non rispettando, però, le scadenze successive. Esclusi, invece, i contribuenti decaduti dai piani rateali avviati dopo la conciliazione e gli accordi di mediazione.
Stop al recupero a fronte dell'invio della copia del pagamento. Per essere riammessi al piano è sufficiente e occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, occorrerà poi trasmettere all'Ufficio competente copia la copia del pagamento, anche per posta elettronica, ordinaria o certificata. L'invio della quietanza di pagamento è indispensabile per consentire all'ufficio di procedere alla sospensione delle procedure di recupero. Lo stesso ufficio provvederà quindi al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento. Sarà poi elaborato un nuovo piano rateale e saranno comunicati al contribuente gli importi da versare.
Niente più recuperi per chi salta di nuovo le rate. Una volta accettato il nuovo piano non saranno più riammessi i contribuenti che non dovessero rispettare le scadenze previste. Una volta ripreso l'iter della rateazione, infatti, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.
I contribuenti interessati. La riapertura dei termini riguarda i contribuenti decaduti dalla rateizzazione nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015, ossia nell'arco di tempo tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La possibilità di riprendere i pagamenti riguarda i contribuenti che avevano definito il piano a fronte di un accertamento e avevano comunque pagato la prima rata, non rispettando, però, le scadenze successive. Esclusi, invece, i contribuenti decaduti dai piani rateali avviati dopo la conciliazione e gli accordi di mediazione.
Stop al recupero a fronte dell'invio della copia del pagamento. Per essere riammessi al piano è sufficiente e occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, occorrerà poi trasmettere all'Ufficio competente copia la copia del pagamento, anche per posta elettronica, ordinaria o certificata. L'invio della quietanza di pagamento è indispensabile per consentire all'ufficio di procedere alla sospensione delle procedure di recupero. Lo stesso ufficio provvederà quindi al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento. Sarà poi elaborato un nuovo piano rateale e saranno comunicati al contribuente gli importi da versare.
Niente più recuperi per chi salta di nuovo le rate. Una volta accettato il nuovo piano non saranno più riammessi i contribuenti che non dovessero rispettare le scadenze previste. Una volta ripreso l'iter della rateazione, infatti, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.