ROMA - La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo sulle pensioni di importo più elevato, che scade nel dicembre 2016. Il prelievo è stato quindi ritenuto legittimo, mandando respinte le otto ordinanze (sei dalle sezioni della Corte dei Conti Veneto, Calabria, Umbria e Campania e due dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati) che avevano chiesto alla Consulta di dichiarare l'incostituzionalità del contributo di solidarietà sulle pensioni da 91mila euro in su, deciso dal governo Letta e inserito nella legge si stabilità del 2014 con validità triennale.
Come anticipato da Repubblica, la Corte ha escluso la "natura tributaria" del prelievo di solidarietà alle pensioni "d'oro" del 2014, adottato dal governo Letta tra i suoi interventi di carattere economico, ritenendolo "un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema". Palazzo della Consulta sottolinea in un comunicato che la Corte "ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime".
Il contributo, dunque, non è stato ritenuto una tassa mascherata, ma una mossa per garantire un migliore equilibrio tra gli stessi pensionati, "tant’è - scrive oggi Repubblica - che tra gli obiettivi del prelievo, di natura esclusivamente triennale, c’era anche quello di sostenere i lavoratori che in quel periodo risultavano “esodati”. Lo stesso governo Letta - e lo dimostrano gli atti parlamentari - aveva discusso e chiarito la questione proprio per evitare la Corte costituzionale, che nel 2013 aveva invece bocciato una legge del governo Berlusconi, poi riproposta anche dal governo Monti, che imponeva un prelievo tra il 5 e il 15% sulle pensioni oltre i 90mila euro. In quel caso era stato accertata proprio la “natura tributaria” del provvedimento.
Oltre alla motivazione solidaristica, il prelievo di solidarietà rientrava inoltre a pieno titolo nel potere del legislatore di intervenire sulle pensioni e non contrastava con gli articoli 81 e 97 della Costituzione che impongono, anche per le Regioni, l’equilibrio del bilancio.
Come anticipato da Repubblica, la Corte ha escluso la "natura tributaria" del prelievo di solidarietà alle pensioni "d'oro" del 2014, adottato dal governo Letta tra i suoi interventi di carattere economico, ritenendolo "un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema". Palazzo della Consulta sottolinea in un comunicato che la Corte "ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime".
Il contributo, dunque, non è stato ritenuto una tassa mascherata, ma una mossa per garantire un migliore equilibrio tra gli stessi pensionati, "tant’è - scrive oggi Repubblica - che tra gli obiettivi del prelievo, di natura esclusivamente triennale, c’era anche quello di sostenere i lavoratori che in quel periodo risultavano “esodati”. Lo stesso governo Letta - e lo dimostrano gli atti parlamentari - aveva discusso e chiarito la questione proprio per evitare la Corte costituzionale, che nel 2013 aveva invece bocciato una legge del governo Berlusconi, poi riproposta anche dal governo Monti, che imponeva un prelievo tra il 5 e il 15% sulle pensioni oltre i 90mila euro. In quel caso era stato accertata proprio la “natura tributaria” del provvedimento.
Oltre alla motivazione solidaristica, il prelievo di solidarietà rientrava inoltre a pieno titolo nel potere del legislatore di intervenire sulle pensioni e non contrastava con gli articoli 81 e 97 della Costituzione che impongono, anche per le Regioni, l’equilibrio del bilancio.