Consulta, il "no" al referendum sull'art. 18: "Voleva abrogare alcune parti, per creare una nuova norma"
Raffaele Ricciardi, di RAFFAELE RICCIARDII giudici hanno puntato il dito contro il carattere "propositivo" del testo, che oltre a ampliare le tutele reali in caso di licenziamento illegittimo estende la norma alle imprese sotto 15 dipendenti. Il quesito non è poi ritenuto "omogeneo e univoco"
MILANO - Il referendum abrogativo sui licenziamenti illegittimi - che puntava a riottenere le tutele dell'articolo 18 estendendole alle imprese sotto 15 dipendenti - e bocciato dalla Corte costituzionale, è stato ritenuto inammissibile dai giudici costituzionali perché propone di fatto una nuova norma facendo un taglia e cuci delle vecchie, non è unitario e neppure omogeneo.
Il taglia e cuci. La Consulta - che invece aveva dato il via libera ai quesiti su voucher e nuovo codice degli appalti - motiva la bocciatura "anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta" del referendum. E' quanto si legge nelle motivazioni appena depositate e che dettagliano la decisione annunciata lo scorso 11 gennaio. Secondo i giudici, "il quesito manipola il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio, ovve…
Il taglia e cuci. La Consulta - che invece aveva dato il via libera ai quesiti su voucher e nuovo codice degli appalti - motiva la bocciatura "anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta" del referendum. E' quanto si legge nelle motivazioni appena depositate e che dettagliano la decisione annunciata lo scorso 11 gennaio. Secondo i giudici, "il quesito manipola il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio, ovve…
MILANO - Il referendum abrogativo sui licenziamenti illegittimi - che puntava a riottenere le tutele dell'articolo 18 estendendole alle imprese sotto 15 dipendenti - e bocciato dalla Corte costituzionale, è stato ritenuto inammissibile dai giudici costituzionali perché propone di fatto una nuova norma facendo un taglia e cuci delle vecchie, non è unitario e neppure omogeneo.
Il taglia e cuci. La Consulta - che invece aveva dato il via libera ai quesiti su voucher e nuovo codice degli appalti - motiva la bocciatura "anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta" del referendum. E' quanto si legge nelle motivazioni appena depositate e che dettagliano la decisione annunciata lo scorso 11 gennaio. Secondo i giudici, "il quesito manipola il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio, ovvero chiedendo l'abrogazione, quanto ai commi primo, quarto, sesto, settimo e ottavo, di frammenti lessicali, così da ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario".
Una tecnica che di per sé non è censurabile, ricorda la Consulta, anzi risulta talvolta necessaria. Ma nel caso specifico si tratta di una "manipolazione della struttura linguistica della disposizione" che ha per effetto quello di dare vita a "un assetto normativo sostanzialmente nuovo. Ne discende che tale assetto, trovando un mero pretesto nel modo con cui certe norme sono state formulate sul piano lessicale, sarebbe da imputare direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale. In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo". In particolare, è il giudizio della Consulta, tagliando e cucendo la legge il quesito riesce a spostare da 15 a 5 l'asticella dei dipendenti oltre la quale il datore di lavoro deve dare garanzie reali (il reintegro) ai lavoratori ingiustamente licenziati. "Altro sarebbe stato se il quesito referendario avesse chiesto la integrale abrogazione del limite occupazionale, perché in questo caso si sarebbe mirato al superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con valori altri", dice la Consulta suggerendo di fatto la correzione alla Cgil.
Univocità e omogeneità. Ma non è tutto: "Il quesito è inammissibile anche a causa del difetto di univocità e di omogeneità". La Corte ricorda che fin dagli anni Settanta le sue sentenze hanno ritenuto inammissbili le domande troppo eterogenee, e nel tempo si è precisato che l'elettore non deve esser messo nella condizione di "esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta".
E qui la Corte punta il dito contro l'aver messo nel quesito sia la parte di Jobs act che regola i licenziamenti illegittimi, sia lo Statuto dei lavoratori. "I due corpi normativi, oggetto dell'unico quesito referendario, anche se riguardano entrambi i licenziamenti individuali illegittimi, sono all'evidenza differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono, sia per il regime sanzionatorio previsto. Le richieste abrogative che li riguardano sono perciò disomogenee e suscettibili di risposte diverse". In pratica, per la Consulta l'elettore avrebbe potuto voler abolire le innovazioni delle tutele crescenti, ma non toccare il "vecchio" articolo 18. Non è invece il referendum il luogo giusto per stabilire sia "in quali ipotesi di licenziamento illegittimo e attraverso quali meccanismi può essere in linea astratta tutelato il lavoratore" che "a quale realtà, imprenditoriale o non imprenditoriale, essi vadano riservati": decisioni che spettano al legislatore. "L'elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest'ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l'impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista".
Voucher. Nell'ammettere invece il referendum sui buoni lavoro, la Consulta specifica che la disciplina che li regola "viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto". Così i giudici replicano alla posizione che vede la norma come costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina. Il quesito, spiega invece la Consulta, "contrariamente all'assunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L'evoluzione dell'istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell'esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario".
Il taglia e cuci. La Consulta - che invece aveva dato il via libera ai quesiti su voucher e nuovo codice degli appalti - motiva la bocciatura "anzitutto a causa del suo carattere propositivo, che lo rende estraneo alla funzione meramente abrogativa assegnata all'istituto di democrazia diretta" del referendum. E' quanto si legge nelle motivazioni appena depositate e che dettagliano la decisione annunciata lo scorso 11 gennaio. Secondo i giudici, "il quesito manipola il testo vigente dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 attraverso la tecnica del ritaglio, ovvero chiedendo l'abrogazione, quanto ai commi primo, quarto, sesto, settimo e ottavo, di frammenti lessicali, così da ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario".
Una tecnica che di per sé non è censurabile, ricorda la Consulta, anzi risulta talvolta necessaria. Ma nel caso specifico si tratta di una "manipolazione della struttura linguistica della disposizione" che ha per effetto quello di dare vita a "un assetto normativo sostanzialmente nuovo. Ne discende che tale assetto, trovando un mero pretesto nel modo con cui certe norme sono state formulate sul piano lessicale, sarebbe da imputare direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale. In questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo". In particolare, è il giudizio della Consulta, tagliando e cucendo la legge il quesito riesce a spostare da 15 a 5 l'asticella dei dipendenti oltre la quale il datore di lavoro deve dare garanzie reali (il reintegro) ai lavoratori ingiustamente licenziati. "Altro sarebbe stato se il quesito referendario avesse chiesto la integrale abrogazione del limite occupazionale, perché in questo caso si sarebbe mirato al superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con valori altri", dice la Consulta suggerendo di fatto la correzione alla Cgil.
Univocità e omogeneità. Ma non è tutto: "Il quesito è inammissibile anche a causa del difetto di univocità e di omogeneità". La Corte ricorda che fin dagli anni Settanta le sue sentenze hanno ritenuto inammissbili le domande troppo eterogenee, e nel tempo si è precisato che l'elettore non deve esser messo nella condizione di "esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta".
E qui la Corte punta il dito contro l'aver messo nel quesito sia la parte di Jobs act che regola i licenziamenti illegittimi, sia lo Statuto dei lavoratori. "I due corpi normativi, oggetto dell'unico quesito referendario, anche se riguardano entrambi i licenziamenti individuali illegittimi, sono all'evidenza differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono, sia per il regime sanzionatorio previsto. Le richieste abrogative che li riguardano sono perciò disomogenee e suscettibili di risposte diverse". In pratica, per la Consulta l'elettore avrebbe potuto voler abolire le innovazioni delle tutele crescenti, ma non toccare il "vecchio" articolo 18. Non è invece il referendum il luogo giusto per stabilire sia "in quali ipotesi di licenziamento illegittimo e attraverso quali meccanismi può essere in linea astratta tutelato il lavoratore" che "a quale realtà, imprenditoriale o non imprenditoriale, essi vadano riservati": decisioni che spettano al legislatore. "L'elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest'ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l'impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista".
Voucher. Nell'ammettere invece il referendum sui buoni lavoro, la Consulta specifica che la disciplina che li regola "viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell'istituto". Così i giudici replicano alla posizione che vede la norma come costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina. Il quesito, spiega invece la Consulta, "contrariamente all'assunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L'evoluzione dell'istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell'esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario".