Economia

Agenzia delle entrate-Riscossione: Equitalia esce dalle cartelle inviate ai contribuenti

Le novità in arrivo da luglio, anche se restano dubbi su Ruffini e sulla nomina dei dirigenti. I pignoramenti dei conti correnti sono in vigore dal 2005: cambia la base dati alla quale potrà accedere Agenzia delle Entrate-Riscossione, accelerando i tempi ed evitando spiacevoli inconvenienti ai contribuenti

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Ultimo giorno per il logo Equitalia sulle cartelle esattoriali. Da domani 1° luglio tutte le cartelle di pagamento inviate porteranno la firma Agenzia delle entrate-Riscossione. Le procedure, i tempi, le modalità di recupero delle tasse non pagate non cambiano. Sarà invece più facile per i debitori evitare sgradevoli conseguenze in caso di pignoramento del conto corrente. Aleggia sul processo l'incertezza legata al richiamo della Corte dei Conti, che - come raccontato da Repubblica nei giorni scorsi - ha espresso "perplessità" circa la nomina di Ernesto Maria Ruffini alla guida del nuovo soggetto; e d'altra parte si attende il verdetto del Consiglio di Stato (per il 27 luglio) sul passaggio senza concorso dei dirigenti di Equitalia (formalmente una società privata) alle Entrate stesse.

L'addio ad Equitalia. Da domani, a meno di sorprese dell'ultima ora, Equitalia come società non esisterà più. Scomparirà anche la testata del sito di Equitalia, che avrà il nuovo logo. Resteranno invece intatte tutte le funzioni del sito, da quelle informative alla possibilità di pagare on line le cartelle e di effettuare tutte le pratiche relative, comprese le richieste di rateizzazione. Con il passaggio al nuovo ente, infatti, non sono state modificate le norme che regolano la riscossione, per cui non ci sarà nessuna specifica accelerazione o nessuna ulteriore stretta a scapito dei contribuenti in difficoltà con i pagamenti. E non cambiano neppure le disposizioni in materia di pignoramento del conto corrente senza necessità di passare dal giudice, dal momento che queste norme sono in vigore dal 2005.

Il pignoramento del conto corrente. A prevedere la possibilità per l'agente della riscossione di pignorare direttamente il conto corrente è stato, infatti, il decreto legge 203/2005 che ha introdotto l'art. 72 bis nel Dpr 602/1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito. Il testo regolamenta il cosiddetto "pignoramento presso terzi", ossia la procedura che consente prima di bloccare il conto corrente e poi di prelevare la somma spettante al creditore, riconoscendo la possibilità agli agenti della riscossione di accedere direttamente ai conti senza la necessità di autorizzazione del giudice. Da questo punto di vista, quindi, dal 1° luglio non ci sarà nessuna novità, dato che l'accesso ai conti è una realtà ormai consolidata e una procedura utilizzata da Equitalia da ben 12 anni. Con il passaggio all'Agenzia delle entrate vengono invece introdotte delle garanzie per i debitori.
 
L'accesso all'Anagrafe tributaria. Il nuovo ente della riscossione, infatti, può accedere direttamente all'archivio dei rapporti con gli operatori finanziari per verificare le giacenze sul conto corrente, in tutti i casi in cui risultano più conti intestati ad uno stesso contribuente. In questo modo il pignoramento diventa mirato in quanto verrà effettuato solo il conto sul quale è disponibile la somma necessaria per coprire il debito. Equitalia, invece, non avendo questo accesso diretto, attivava il pignoramento su tutti i conti intestati, e doveva poi attendere le risposte delle banche sull'ammontare della giacenza, per poter incassare il dovuto e svincolare gli altri conti. Questo sistema, ovviamente, creava problemi di liquidità dato che, ad esempio, un professionista in debito con il Fisco per la sua attività, si vedeva bloccare non solo il conto professionale ma anche eventuali conti personali, restando di fatto totalmente a corto di liquidità anche per le spese quotidiane. Con Agenzia delle entrate-Riscossione, invece, il conto bloccato sarà sempre e solo uno, lasciando, quindi, la possibilità di manovra e l'utilizzo senza vincoli delle altre disponibilità finanziarie.
 
Il testo delle norme in vigore dal 2005
 Dpr 602/1973 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Art. 72-bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi).
  1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
  1. 1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.