Chi rientra nella no tax area potrà cedere l'ecobonus per i lavori condominiali a banche e intermediari finanziari. L'Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 28 agosto ha infatti resa operativa questa possibilità prevista dalla manovra di aggiustamento dei conti della scorsa primavera. Chi ha redditi più elevati, invece, potrà cedere il bonus ad altri soggetti, anche privati, ma non alle banche, come già previsto dalla Legge di bilancio.
No tax area e lavori interessati. Ricadono nella no tax area i contribuenti che non pagano Irpef perché hanno redditi lordi da lavoro o da pensione entro gli 8.000 euro l'anno, o percepiscono redditi esenti da Irpef come le borse di studio. Si tratta dunque di soggetti fiscalmente incapienti in quanto le imposte sono annullate “alla fonte”, non in seguito a detrazioni fiscali per le spese effettuate. Chi si trova in situazioni di questo genere, dunque, potrà cedere anche alle banche il credito d'imposta al quale avrebbe diritto per i lavori in condominio per i quali è previsto l'eco bonus del 65% per risparmio energetico, o i nuovi bonus del 70% o del 75% applicabili al lavori che interessano l’involucro dell’edificio e sono abbattono il fabbisogno energetico dell'edificio, e per i quali è prevista una spesa massima di 40.000 euro per appartamento.
Rimborso immediato. I condomini che si trovano nella no tax area nell'anno precedente a quello dei lavori, possono dunque cedere a banche e altri intermediari finanziari la detrazione alla quale avrebbero diritto se pagassero le imposte, e ottenere, dal soggetto che accetta il credito, l'intera somma corrispondente. Così, ad esempio, nel caso di interventi per il risparmio energetico per 40.000 euro con aliquota al 75%, il credito d'imposta che si può ottenere è di 30.000 euro, somma alla quale si ha diritto, ovviamente dopo aver pagato per intero la quota dei lavori spettante in base alla delibera condominiale. Si recuperano quindi immediatamente i tre quarti della spesa sostenuta e anche in tempi stretti. Il credito d’imposta diventa infatti disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Danno diritto alla detrazione del credito le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La procedura. In pratica per effettuare la cessione del credito occorre rivolgersi alla propria banca con la delibera dell'assemblea di approvazione dei lavori e le ricevute dei pagamenti. Se la banca accetta chi ha ceduto il bonus deve comunicare all'amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del soggetto in questione. L’amministratore deve poi comunicare questi stessi dati all'Agenzia delle entrate. La stessa procedura deve essere seguita dai condomini che non ricadono nella no tax area, e che possono cedere il credito ad altri soggetti (dalla ditta che esegue i lavori ad altri privati come ad esempio i propri familiari), ma non alle banche. In questo caso però la cessione è ammessa solo per i lavori che danno diritto al bonus del 70% del 75%.
No tax area e lavori interessati. Ricadono nella no tax area i contribuenti che non pagano Irpef perché hanno redditi lordi da lavoro o da pensione entro gli 8.000 euro l'anno, o percepiscono redditi esenti da Irpef come le borse di studio. Si tratta dunque di soggetti fiscalmente incapienti in quanto le imposte sono annullate “alla fonte”, non in seguito a detrazioni fiscali per le spese effettuate. Chi si trova in situazioni di questo genere, dunque, potrà cedere anche alle banche il credito d'imposta al quale avrebbe diritto per i lavori in condominio per i quali è previsto l'eco bonus del 65% per risparmio energetico, o i nuovi bonus del 70% o del 75% applicabili al lavori che interessano l’involucro dell’edificio e sono abbattono il fabbisogno energetico dell'edificio, e per i quali è prevista una spesa massima di 40.000 euro per appartamento.
Rimborso immediato. I condomini che si trovano nella no tax area nell'anno precedente a quello dei lavori, possono dunque cedere a banche e altri intermediari finanziari la detrazione alla quale avrebbero diritto se pagassero le imposte, e ottenere, dal soggetto che accetta il credito, l'intera somma corrispondente. Così, ad esempio, nel caso di interventi per il risparmio energetico per 40.000 euro con aliquota al 75%, il credito d'imposta che si può ottenere è di 30.000 euro, somma alla quale si ha diritto, ovviamente dopo aver pagato per intero la quota dei lavori spettante in base alla delibera condominiale. Si recuperano quindi immediatamente i tre quarti della spesa sostenuta e anche in tempi stretti. Il credito d’imposta diventa infatti disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa. Danno diritto alla detrazione del credito le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
La procedura. In pratica per effettuare la cessione del credito occorre rivolgersi alla propria banca con la delibera dell'assemblea di approvazione dei lavori e le ricevute dei pagamenti. Se la banca accetta chi ha ceduto il bonus deve comunicare all'amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale del soggetto in questione. L’amministratore deve poi comunicare questi stessi dati all'Agenzia delle entrate. La stessa procedura deve essere seguita dai condomini che non ricadono nella no tax area, e che possono cedere il credito ad altri soggetti (dalla ditta che esegue i lavori ad altri privati come ad esempio i propri familiari), ma non alle banche. In questo caso però la cessione è ammessa solo per i lavori che danno diritto al bonus del 70% del 75%.