Economia

Fisco, lunedì ultima chiamata per la rottamazione delle liti

Il 2 ottobre scade il termine per presentare la domanda per chiudere i contenziosi tributari pagando quanto chiesto originariamente dalle Entrate. Nella stessa giornata la scadenza per pagare la seconda rata della rottamazione delle cartelle

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Ultimo giorno, lunedì 2 ottobre, per presentare la domanda per accedere alla rottamazione delle liti tributarie. A ridosso della scadenza l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare con ulteriori indicazioni operative necessarie per il pagamento, che deve essere effettuato prima della presentazione della domanda. Sempre lunedì 2, poi, scade anche il termine per il versamento della seconda rata della rottamazione delle cartelle.
 
La rottamazione delle liti. La procedura di rottamazione delle liti consente a chi ha ricevuto un accertamento e ha contestato l'atto di abbandonare il contenzioso in corso, pagando quanto richiesto dalle Entrate nell'atto originario, evitando le ulteriori spese legali. E' possibile mettere fine a tutte le liti avviate entro il 24 aprile scorso, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con la sentenza definitiva, senza alcun limite di importo minimo o massimo. Condizione indispensabile per presentare la domanda quella di pagare gli importi dovuti, entro il 2 ottobre. Possibile anche scegliere il pagamento rateale. In ogni caso gli estremi del versamento debbono essere riportati sulla domanda che va inviata on lite alle Entrate utilizzando il canale web dedicato sul sito dell'Agenzia. Con la circolare n.23, sono arrivati gli ultimi chiarimenti.
 
Le controversie sulla riscossione. In linea di principio sono definibili tutte le liti che vendono come partecipante al giudizio la stessa Agenzia. Rottamazione possibile anche in caso di atti dell’agente della riscossione, a patto che l’Agenzia figuri come parte in senso formale e che il contenzioso riguardi la legittimità del credito iscritto a ruolo. In pratica possono essere definite in via agevolata le liti sorte a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento quando viene chiesto l’annullamento del credito oggetto del ruolo, mentre non è definibile la lite relativa avviata senza contestare quanto dovuto alle Entrate. Infine, la circolare precisa che gli importi dovuti vanno determinati in riferimento all’atto dell’Agenzia oggetto di contestazione, mentre non sono dovuti gli importi che spettano all’agente della riscossione (aggi, rimborsi spese). Nella circolare si ricorda anche che quando è pendente una causa relativa ad una sanzione non collegata al tributo e sia stata avviata la rottamazione della cartella, la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell’importo della sanzione ancora in contestazione.
 
Calcoli e versamento. In ogni caso la domanda può essere presentata solo dopo il pagamento del dovuto, che deve essere calcolato dal contribuente. Per questo la circolare ricorda che vanno sottratti dal totale le somme già versate in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. L’importo da versare deve quindi essere suddiviso tra i vari codici tributo (istituiti con la risoluzione n. 108/2017) in proporzione ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto, ossia le somme complessivamente dovute per la definizione.
 
Contenzioso in calo. Al di là della rottamazione, le liti tributarie risultano complessivamente in calo, anche se la mole complessiva, 440.803 giudizi, è sempre impressionante. Secondo i dati trimestrali del Ministero dell'economia, comunque, al 30 giugno scorso le controversie pendenti si sono ridotte del 12,81% rispetto alla stessa data del 2016. In particolare nel periodo aprile-giugno 2017 le controversie avviate in entrambi i gradi di giudizio, pari a 62.557, sono in calo dell’8,86%. Le nuove liti avviate in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono state pari a 45.133, con un calo dell’8,91%, e un calo analogo si registra per gli appelli alle Commissioni tributarie regionali, che ora sono a quota 17.424.
 
La scadenza per la rata di rottamazione delle cartelle. Infine, come detto, entro il prossimo 2 ottobre, è necessario pagare la seconda rata in tutti i casi in cui è stata avviata la procedura di rottamazione delle cartelle. Per il pagamento ci si può rivolgere agli sportelli, anche on line, di banche e Poste spa, ai bancomat abilitati, ai tabaccai e alle ricevitorie del Lotto, utilizzando i dati presenti nel bollettino di pagamento. Chi non versa l'importo indicato o versa meno del dovuto, perde il diritto alla rottamazione.