Un nuovo bonus di mille euro per partite Iva, stagionali e altre categorie di lavoratori, compresi i professionisti delle casse private (non Inps), come gli avvocati, grandi esclusi dal precedente "bonus mille". È una delle novità del decreto Agosto, pubblicato il 15 agosto in Gazzetta Ufficiale. Il giorno di pubblicazione è importante perché i lavoratori hanno solo 15 giorni dall’entrata in vigore per fare domanda, pena decadimento del diritto al bonus. Fanno eccezione i professionisti, per i quali il decreto prevede un doppio binario. Chi ha avuto già il bonus mille lo avrà in automatico per un altro mese (automatismo che c’era già per l’ormai defunto bonus 600 euro); altrimenti, ha 30 giorni di tempo per richiederlo.
Già da queste differenze si può intuire che le modalità di accesso al bonus sono labirintiche, come lamentano diversi commercialisti; e possono arrivare a escludere persino chi durante il lockdown ha avuto il blocco totale della fatturazione, come lamentato da rappresentati delle partite Iva durante gli incontri con il Governo agli Stati Generali.
Le critiche delle partite Iva poggiano sul fatto che si viene pagati a diversi mesi di distanza dal giorno di fatturazione. Ci sono casi di lavoratori quindi che non hanno fatturato nulla durante il lockdown ma avendo incassato vecchie fatture possono non aver diritto al bonus. Idem se per caso nel bimestre del 2019 non hanno incassato nulla: per loro non c’è un calo del reddito possibile.
Per i professionisti iscritti a cassa privata i requisiti sono diversi da quelli previsti per gli iscritti a gestione separata Inps e che già erano tra i beneficiarid el bonus con il decreto Rilancio. Chi ha avuto un reddito professionale 2018 non superiore ai 35mila euro non è richiesto un calo di fatturato. Tra i 35mila e i 50mila invece sì: calo del 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al 2019 o sospensione o cessazione dell’attività. Oltre i 50mila niente bonus. Non bisogna inoltre essere titolari di pensione, avere anche reddito da lavoro dipendente o aver chiesto bonus associato ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Il decreto ha un intero capitolo dedicato ai lavoratori di due settori particolarmente colpiti dal covid-19, turismo e spettacolo. Hanno diritto al bonus gli stagionali di questi settori purché non titolari di pensione, né di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASPI e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Anche i lavoratori a tempo determinato in quei settori ne hanno diritto, a queste condizioni: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Anche per lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
Ultima categoria beneficiata: gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Già da queste differenze si può intuire che le modalità di accesso al bonus sono labirintiche, come lamentano diversi commercialisti; e possono arrivare a escludere persino chi durante il lockdown ha avuto il blocco totale della fatturazione, come lamentato da rappresentati delle partite Iva durante gli incontri con il Governo agli Stati Generali.
Le critiche delle partite Iva poggiano sul fatto che si viene pagati a diversi mesi di distanza dal giorno di fatturazione. Ci sono casi di lavoratori quindi che non hanno fatturato nulla durante il lockdown ma avendo incassato vecchie fatture possono non aver diritto al bonus. Idem se per caso nel bimestre del 2019 non hanno incassato nulla: per loro non c’è un calo del reddito possibile.
Bonus 1000 euro, professionisti e partite Iva
Cominciamo dai professionisti. Chi l’ha già ottenuto non dovrà fare niente, come detto. Per gli altri è più complicato.Per i professionisti iscritti a cassa privata i requisiti sono diversi da quelli previsti per gli iscritti a gestione separata Inps e che già erano tra i beneficiarid el bonus con il decreto Rilancio. Chi ha avuto un reddito professionale 2018 non superiore ai 35mila euro non è richiesto un calo di fatturato. Tra i 35mila e i 50mila invece sì: calo del 33% nel primo trimestre 2020 rispetto al 2019 o sospensione o cessazione dell’attività. Oltre i 50mila niente bonus. Non bisogna inoltre essere titolari di pensione, avere anche reddito da lavoro dipendente o aver chiesto bonus associato ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Bonus partite Iva e lavoratori nel turismo e nello spettacolo
Il decreto ha un intero capitolo dedicato ai lavoratori di due settori particolarmente colpiti dal covid-19, turismo e spettacolo. Hanno diritto al bonus gli stagionali di questi settori purché non titolari di pensione, né di altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASPI e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Anche i lavoratori a tempo determinato in quei settori ne hanno diritto, a queste condizioni: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Gli altri beneficiari
Il decreto prevede il bonus anche per dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Anche per lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
Ultima categoria beneficiata: gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.