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Lavoro in somministrazione, non mi rinnoveranno il contratto: quanto riceverò di Naspi?

Buongiorno, nel ringraziarVi per il Vs. prezioso lavoro Vi pongo un quesito: Lavoro da giugno 2020 con un contratto in somministrazione presso una azienda tramite agenzia (contratto mog monte ore garantito), il contratto in scadenza a settembre è stato prorogato prima a dicembre, poi al febbraio 21 e infine a fine maggio 21 e non sarà ulteriormente rinnovato. Ho maturato 49 settimane totali di lavoro dipendente. Ciò premesso, alla cessazione del contratto avrei diritto a percepire l'indennità NASPI? E se si, in quale misura? Ho letto che l'importo è il 75% dello stipendio e viene erogato per il 50% del periodo di lavoro maturato per un massimo di 24 mesi. Corrisponde al vero? Vi ringrazio per la cortese risposta che vorrete darmi e Vi saluto cordialmente.
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Ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI è richiesto, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l'assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Alla luce di quanto indicato nel quesito, dunque, tale requisito sembra essere soddisfatto.

In proposito, peraltro, si ricorda che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per ciò che concerne la misura del trattamento NaspI, in linea genarale l'indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponi…

Ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI è richiesto, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che quindi l'assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario. Alla luce di quanto indicato nel quesito, dunque, tale requisito sembra essere soddisfatto.

In proposito, peraltro, si ricorda che sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per ciò che concerne la misura del trattamento NaspI, in linea genarale l'indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo ottenuto per il divisore 30.

Così come precisato dall'Inps con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 22/2015, per il 2021, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55.

Tutto ciò premesso, nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore ad euro 1.227,55, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione stessa.

Qualora, invece, la retribuzione media sia superiore, la prestazione NASpI è pari al 75% calcolato sul limite mensile di € 1.227,55, incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

E' altresì importante evidenziare che il limite massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, euro 1.335,40.

Il valore dell'importo NASpI percepito si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (sul tema si ricorda che il cd. decreto sostegni bis ha introdotto una temporanea sospensione di tale previsione).

Da ultimo, si precisa che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.