Superbonus, rush finale per le villette: ultimi giorni per centrare l'obiettivo del 30% di lavori
di Antonella Donati , di Antonella DonatiUltimi giorni a disposizione per terminare almeno il 30% dei lavori nelle villette per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre prossimo. Si deve attestare questo requisito con un'apposita dichiarazione del direttore dei lavori accompagnata dalle foto del cantiere. Chi non centra l'obbiettivo avrà diritto al 110% solo per le spese effettuate fino al 30 giugno. Per quelle sostenute dal 1° luglio in poi si applicheranno le aliquote ordinarie. Per le villette nei Comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, c'è tempo fino al 31 dicembre 2025 per terminare lavori senza l'obbligo di verifiche a settembre.
Come attestare il rispetto del termine
L'art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli immobili unifamiliari è possibile usufruire dell'aliquota di detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2022 a patto che al 30 settembre sia completato almeno il 30% dei lavori…
Ultimi giorni a disposizione per terminare almeno il 30% dei lavori nelle villette per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre prossimo. Si deve attestare questo requisito con un'apposita dichiarazione del direttore dei lavori accompagnata dalle foto del cantiere. Chi non centra l'obbiettivo avrà diritto al 110% solo per le spese effettuate fino al 30 giugno. Per quelle sostenute dal 1° luglio in poi si applicheranno le aliquote ordinarie. Per le villette nei Comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, c'è tempo fino al 31 dicembre 2025 per terminare lavori senza l'obbligo di verifiche a settembre.
Come attestare il rispetto del termine
L'art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli immobili unifamiliari è possibile usufruire dell'aliquota di detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2022 a patto che al 30 settembre sia completato almeno il 30% dei lavori che rientrano nel progetto complessivo. A chiarire come va fatta questa attestazione è stata l'Enea che ha pubblicato una nota sul sito dedicato al Superbonus. Secondo la lista messa a punto occorre una specifica dichiarazione del direttore dei lavori basata su computo metrico, libretto delle misure, copia di bolle e/o fatture e rilievo fotografico. Questa documentazione, foto comprese, dovrà essere trasmessa via PEC o raccomandata al committente e all'impresa in modo da poter attribuire una data certa alle foto, e poi dovrà essere inviata insieme alle asseverazioni di fine lavori sul portale Enea.
Nessun termine vincolante per completare l'intervento
Per ottenere il Superbonus in ogni caso dovrà essere completato l'intervento, altrimenti il 110% non sarà ammissibile neppure per le spese sostenute entro il 30 giugno. Requisito indispensabile per l'agevolazione, infatti, è il raggiungimento del salto di due classi energetiche, e/o del consolidamento della costruzione, requisiti che potranno essere attestati solamente se i lavori si concludono. Per completarli non c'è un termine ultimativo, per cui si può tenere il cantiere aperto anche il prossimo anno, ma chiaramente le spese sostenute nel 2023 non godranno dell'aliquota del 110%. In questi casi, salvo ulterioori chiarimenti, saranno invece applicabili le aliquote ordinarie del 65% per il risparmio energetico, e del 70% o dell'80% per il sismabonus se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico di una o due classi.
Cosa accade se il cantiere resta a metà
E se invece si decide di lasciar perdere e non si completano i lavori? Se non è stata mai effettuata nessuna cessione del credito con il 110% teoricamente potrebbero non esserci problemi. Potrebbe al massimo essere richiesta la presentazione di documenti aggiuntivi alla Cilas, dato che questa è una comunicazione semplificata mentre per gli interventi ordinari, tranne i casi di edilizia libera, è necessario allegare altra documentazione. Se invece per parte delle spese è stata effettuata la cessione con il Superbonus e poi si rinuncia a completare l'intervento le Entrate potranno richiedere la restituzone dell'agevolazione per la quota usufruita e non spettante.
Nessuna verifica a settembre per le zone terremotate
C'è tempo fino al 31 dicembre 2025, invece, per completare gli interventi negli immobili che si trovano nei comuni dei territori colpiti da terremoti dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per il fabbricato che hanno subito danni la scadenza è unica, sia in caso di condomini che di villette, e per queste ultime non è richiesto nessuno stato di avanzamento dei lavori a settembre.