Niente Imu sulla seconda casa se è dove vive il coiniuge: il nodo dei controlli per scongiurare gli abusi
A cura di Giovanni Iaselli, partner di DLA Piper
È in linea con i principi costituzionali una normativa fiscale secondo cui per beneficiare dell’esenzione IMU per la cd. “prima casa” è necessario che tanto il possessore dell’immobile quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (cd. doppio requisito della “comunanza della residenza e della dimora del nucleo familiare”)? O che comunque un nucleo familiare con componenti aventi dimora e residenza presso diversi immobili possa beneficiare dell’esenzione IMU soltanto per un immobile?
La risposta, negativa, l’ha fornita la Corte costituzionale con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, affermando un principio di equità fiscale secondo cui non è possibile penalizzare dei contribuenti che scelgano di formalizzare la propria unione unendosi in matrimonio o costituendo un’unione civile, creando il proprio …
A cura di Giovanni Iaselli, partner di DLA Piper
È in linea con i principi costituzionali una normativa fiscale secondo cui per beneficiare dell’esenzione IMU per la cd. “prima casa” è necessario che tanto il possessore dell’immobile quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (cd. doppio requisito della “comunanza della residenza e della dimora del nucleo familiare”)? O che comunque un nucleo familiare con componenti aventi dimora e residenza presso diversi immobili possa beneficiare dell’esenzione IMU soltanto per un immobile?
La risposta, negativa, l’ha fornita la Corte costituzionale con la sentenza 13 ottobre 2022, n. 209, affermando un principio di equità fiscale secondo cui non è possibile penalizzare dei contribuenti che scelgano di formalizzare la propria unione unendosi in matrimonio o costituendo un’unione civile, creando il proprio “nucleo familiare”.
In base della normativa IMU censurata dalla Corte costituzionale, la creazione del “nucleo familiare” determinava l’effetto penalizzante poiché da lì in avanti i componenti avrebbero potuto beneficiare dell’esenzione IMU soltanto in relazione ad un immobile. Mentre la “doppia esenzione IMU”, permanendo i requisiti della dimora abituale e della residenza presso diversi immobili, poteva essere applicata prima di tale composizione e restava fruibile, invece, per le persone che avessero scelto di non sugellare la propria unione con la disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile.
In sostanza, si creava un sistema fiscale dove al nucleo familiare si accordava una ingiustificata maggiore capacità contributiva rispetto, ad esempio alle coppie di fatto, in presenza delle medesime effettive esigenze (si pensi a quelle lavorativa) che possano aver imposto la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
Secondo la Corte, la cornice normativa IMU appare distante dal contesto attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dove è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana.
Se sono soddisfatti i requisiti della residenza e della dimora abituale nell'immobile in capo al possessore, non assume alcuna rilevanza il fatto che lo stesso sia coniugato o meno con altro soggetto avente la propria dimora abituale e residenza presso altro immobile.
La “doppia esenzione IMU”, ad esempio, spetterà in tutti i casi sia possibile riscontrare l’effettiva presenza – per ciascun immobile posseduto dai componenti del nucleo familiare/famiglia di fatto o coniugi separati – della dimora abituale e residenza presso immobili diversi (anche nell’ambito dello stesso Comune).
Ciò non significa consentire l’ingresso di esenzioni IMU alle “seconde case”, rammenta la Consulta: i Comuni hanno tutti gli strumenti per controllare la presenza dei suddetti requisiti.
Si tratta di una decisione che capovolge il trend legislativo e giurisprudenziale formatosi. L’applicazione dell’IMU e della sua esenzione deve restare agganciata a parametri oggettivi (dimora abituale e residenza) in presenza dei quali ciascun individuo può reclamare il beneficio dell’esenzione.
Non si può negare come il vero vulnus risieda nei controlli. Al di là del fatto che i Comuni dovranno destinare tempo e risorse per verificare l’effettività delle esenzioni IMU reclamate dai cittadini, occorre che anche i contribuenti facciano la loro parte evitando situazioni palesemente abusive. L’ulteriore auspicio è che con il proliferare di soluzioni lavorative flessibili il concetto della dimora abituale non vada interpretato con eccessivo rigore ogni qualvolta, ad esempio, il ricongiungimento tra partner avvenga per periodi anche superiori al fine settimana