Fisco, il condono penale si allarga ai condannati in primo grado
di Giuseppe Colombo , di Giuseppe ColomboROMA - "Dove stanno i condoni?", insisteva qualche giorno fa il viceministro dell’Economia Maurizio Leo per sostenere che lo scudo penale sui reati tributari, inserito nel decreto Bollette, non è "un favore agli evasori". Perché, proseguiva il ragionamento, la non punibilità per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute dovute o certificate, oltre che per l’indebita compensazione, esiste già. E il governo altro non ha fatto che allineare le norme vigenti alla logica della tregua fiscale, premiando i contribuenti infedeli che si ravvedono e ripagano il Fisco. Ma l’allineamento si è trasformato in un allargamento del “perdono”: al condono penale potrà accedere anche chi è stato già condannato in primo grado.
ROMA - "Dove stanno i condoni?", insisteva qualche giorno fa il viceministro dell’Economia Maurizio Leo per sostenere che lo scudo penale sui reati tributari, inserito nel decreto Bollette, non è "un favore agli evasori". Perché, proseguiva il ragionamento, la non punibilità per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute dovute o certificate, oltre che per l’indebita compensazione, esiste già. E il governo altro non ha fatto che allineare le norme vigenti alla logica della tregua fiscale, premiando i contribuenti infedeli che si ravvedono e ripagano il Fisco. Ma l’allineamento si è trasformato in un allargamento del “perdono”: al condono penale potrà accedere anche chi è stato già condannato in primo grado.
Basta leggere l’articolo 23 del decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 marzo, lo stesso giorno in cui il viceministro ha aggiunto che "chi parla di condoni non sa quello di cui si parla, o studia il diritto tributario o parla a vanvera". L’articolo in questione parte dal principio generale, ricordando che la non punibilità per i tre reati fa riferimento a soglie molto elevate. Sopra i 250 mila euro, per ogni singolo periodo d’imposta, se non si versa l’Iva; oltre i 150 mila per le ritenute, sopra i 50 mila per l’indebita compensazione di crediti non spettanti.
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