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Fisco, il condono penale si allarga ai condannati in primo grado

(ansa)

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ll governo parla di un allineamento alla tregua fiscale, ma nel decreto Bollette allarga lo scudo su tre reati tributari (omesso versamento Iva, ritenute, e indebita compensazione)
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ROMA - "Dove stanno i condoni?", insisteva qualche giorno fa il viceministro dell’Economia Maurizio Leo per sostenere che lo scudo penale sui reati tributari, inserito nel decreto Bollette, non è "un favore agli evasori". Perché, proseguiva il ragionamento, la non punibilità per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute dovute o certificate, oltre che per l’indebita compensazione, esiste già. E il governo altro non ha fatto che allineare le norme vigenti alla logica della tregua fiscale, premiando i contribuenti infedeli che si ravvedono e ripagano il Fisco. Ma l’allineamento si è trasformato in un allargamento del “perdono”: al condono penale potrà accedere anche chi è stato già condannato in primo grado.

ROMA - "Dove stanno i condoni?", insisteva qualche giorno fa il viceministro dell’Economia Maurizio Leo per sostenere che lo scudo penale sui reati tributari, inserito nel decreto Bollette, non è "un favore agli evasori". Perché, proseguiva il ragionamento, la non punibilità per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute dovute o certificate, oltre che per l’indebita compensazione, esiste già. E il governo altro non ha fatto che allineare le norme vigenti alla logica della tregua fiscale, premiando i contribuenti infedeli che si ravvedono e ripagano il Fisco. Ma l’allineamento si è trasformato in un allargamento del “perdono”: al condono penale potrà accedere anche chi è stato già condannato in primo grado.

Basta leggere l’articolo 23 del decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 marzo, lo stesso giorno in cui il viceministro ha aggiunto che "chi parla di condoni non sa quello di cui si parla, o studia il diritto tributario o parla a vanvera". L’articolo in questione parte dal principio generale, ricordando che la non punibilità per i tre reati fa riferimento a soglie molto elevate. Sopra i 250 mila euro, per ogni singolo periodo d’imposta, se non si versa l’Iva; oltre i 150 mila per le ritenute, sopra i 50 mila per l’indebita compensazione di crediti non spettanti.

I contribuenti a cui fanno riferimento questi numeri, quindi, sono quelli che hanno omesso di versare grandi cifre. Dunque la non punibilità, prosegue il testo, scatta se "le relative violazioni sono correttamente definite e le somme sono versate integralmente dal contribuente". Insomma basta pagare per non rischiare la reclusione da sei mesi a due anni. Solo che l’articolo non termina qui. Aggiunge che "le relative procedure" devono essere definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Ecco allora che l’evasore, già condannato in primo grado, può tirarsi fuori dal procedimento penale, se paga. Quindi essere prosciolto.

Oltre al fatto che, come prevede la nuova norma, potrà versare il dovuto in più tempo: le rate, infatti, potranno essere estinte in un arco temporale più ampio rispetto a quello attuale. Sono condizioni ben diverse da quelle previste dalle norme in vigore fino a qualche giorno fa, poi superate dalle nuove: per non essere puniti, infatti, il contribuente doveva pagare prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Il condono penale c’è. E si è anche allargato.

 

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