✕

Criptovalute, come funziona la tassazione ora e quali sono i nodi da sciogliere

Stylized representation of Bitcoin, a digital currency. 
La Legge di bilancio ha dato regole specifiche al settore, ma poi sono emerse criticità che dovranno essere chiarite. Il Mef: tre mesi di proroga per il versamento dell’imposta sostitutiva
1 minuti di lettura

C’è ancora molto da chiarire sul trattamento fiscale delle cripto-attività, introdotto dalla Legge di bilancio 2023. «Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio», è il parere di Giovanni Iaselli, partner di Dla Piper, «hanno permesso di colmare un vuoto normativo, consentendo di evitare la continua applicazione “analogica” di norme fiscali previste per altre fattispecie al fenomeno delle cripto-attività. Tuttavia, la normativa in questione non pare possa essere considerata il punto di arrivo e innesca diverse criticità per gli operatori del settore i quali, ove coinvolti nei relativi tavoli tecnici, avrebbero potuto contribuire ad indirizzare meglio l’intera riforma».


Le regole attuali

Il nuovo regime fiscale stabilisce che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro per periodo d’imposta, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, asso…

C’è ancora molto da chiarire sul trattamento fiscale delle cripto-attività, introdotto dalla Legge di bilancio 2023. «Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio», è il parere di Giovanni Iaselli, partner di Dla Piper, «hanno permesso di colmare un vuoto normativo, consentendo di evitare la continua applicazione “analogica” di norme fiscali previste per altre fattispecie al fenomeno delle cripto-attività. Tuttavia, la normativa in questione non pare possa essere considerata il punto di arrivo e innesca diverse criticità per gli operatori del settore i quali, ove coinvolti nei relativi tavoli tecnici, avrebbero potuto contribuire ad indirizzare meglio l’intera riforma».


Le regole attuali

Il nuovo regime fiscale stabilisce che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro per periodo d’imposta, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%, ma solo in extremis il Mef ha annunciato una proroga di tre mesi alla scadenza del 30 giugno, termine ultimo previsto dalla normativa per usufruire della facoltà di calcolare plusvalenze e minusvalenze per le cripto-attività possedute al primo gennaio 2023 sulla base del valore a quella data anziché del costo originario di acquisto, non sempre facilmente documentabile, pagando un’imposta sostitutiva del 14% rateizzabile.


 

C’è poi il problema delle norme relative al monitoraggio fiscale e alle procedure di regolarizzazione, un qualcosa, fa notare Iaselli, che parte da un assunto, molto dibattuto sebbene più volte affermato dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui anche prima del 2023 vi era l’obbligo di indicare nel quadro Rw le cripto-attività detenute. Obbligo ora sancito dalla Legge di bilancio che ha modificato le norme sul monitoraggio fiscale, inserendo esplicitamente le cripto-attività tra le attività e gli investimenti esteri suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi. Ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 e gli eventuali redditi, realizzati viene data la possibilità di regolarizzare la propria posizione, pagando per l’omessa segnalazione una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività per ciascun anno e versando un’imposta sostitutiva per gli eventuali redditi non dichiarati pari al 3,5% per anno del valore delle attività.


Il provvedimento mancante

Serve però un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che deve definire le modalità di presentazione dell’istanza di emersione e c’è un altro aspetto che rischia di creare difficoltà ai contribuenti: la norma prevede che possano essere regolarizzate esclusivamente cripto-attività “di cui è possibile dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite”, ma, come osserva Iaselli, tanti piccoli investitori potrebbero non aver tenuto traccia delle somme lecitamente impiegate per l’acquisto.

Leggi i commenti