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Bollette elettricità, chi rompe il contratto con tariffa fissa dovrà pagare una penale. Ecco come funziona per famiglie e imprese

Domande e risposte sulla novità in vigore dal primo gennaio 2024. Riguarda le forniture di corrente con tariffe fisse fino alla fine dell’impegno contrattuale oppure per un ampio periodo
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ROMA – Una famiglia e una piccola impresa pagheranno pesanti penalità nel caso interrompano una specifica tipologia di contratto di fornitura elettrica.

La novità, in vigore dal primo gennaio 2024, è permessa dal decreto legislativo 210 del 2021 (all’articolo 7). E’ stato poi il garante Arera a scrivere le regole operative di questo meccanismo in una sua delibera del 6 giugno 2023.

Quali sono i clienti impattati dalla novità?
Sono i clienti finali domestici – dunque le famiglie – e le piccole imprese.

Quando scatta la penalità?
In caso di “recesso anticipato” dal contratto.

Aziende fino a 50 dipendenti e con un fatturato fino a 10 milioni


Che cosa si intende per piccole imprese?
Sono le imprese che impiegano fino a 50 dipendenti (a titolo definitivo o temporaneo) e raggiungono un fatturato annuo fino a 10 milioni di euro.
Quale tipo di contratto porta con sé le possibili penalità?
Sono due:
- i contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato;
- e quell…

ROMA – Una famiglia e una piccola impresa pagheranno pesanti penalità nel caso interrompano una specifica tipologia di contratto di fornitura elettrica.

La novità, in vigore dal primo gennaio 2024, è permessa dal decreto legislativo 210 del 2021 (all’articolo 7). E’ stato poi il garante Arera a scrivere le regole operative di questo meccanismo in una sua delibera del 6 giugno 2023.

Quali sono i clienti impattati dalla novità?
Sono i clienti finali domestici – dunque le famiglie – e le piccole imprese.

Quando scatta la penalità?
In caso di “recesso anticipato” dal contratto.

Aziende fino a 50 dipendenti e con un fatturato fino a 10 milioni


Che cosa si intende per piccole imprese?
Sono le imprese che impiegano fino a 50 dipendenti (a titolo definitivo o temporaneo) e raggiungono un fatturato annuo fino a 10 milioni di euro.
Quale tipo di contratto porta con sé le possibili penalità?
Sono due:
- i contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato;
- e quelli a prezzo fisso e a tempo indeterminato, ma con condizioni economiche – in genere di favore – a tempo determinato.
Perché vengono introdotte le penalità?
La legge, che attua in Italia una direttiva Ue, dice in sostanza: stai beneficiando di un contratto privilegiato perché le sue tariffe sono ferme per tutta la sua durata o quantomeno per un ampio periodo. Se lo interrompi, paghi la penalità.

L’operatore ha diritto a rivendicare la perdita economica diretta che subisce con l’interruzione


A quanto ammontano la penalità?
Scrive il garante Area che è pari alla “somma massima di denaro complessivamente dovuta” tra “il recesso e il termine del contratto o delle condizioni economiche a tempo determinato”. E ancora: la penalità “deve essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto”.

Di fonte alla penalità, quando dobbiamo allarmarci?
Quando la cifra richiesta non è allineata alle bollette che abbiamo pagato quando il contratto di fornitura era in piedi. In altre parole, la penalità non può ipotizzare consumi per il futuro superiori ai nostri consumi effettivi, per il passato.

Questa somma può essere maggiorata?
Purtroppo sì. Il fornitore può ricaricarla dei “costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell'ambito del contratto”. Però il fornitore dovrà provare di aver sopportato questi costi.

Il cliente ha diritto ad essere informato su questo rischio?
Questa clausola del contratto “deve essere specificamente approvata e sottoscritta dal cliente finale”.

Il fornitore di elettricità deve spiegarci come ha calcolato la penalità che ci impone in caso di recesso anticipato?
La delibera del garante Arera parla di “facoltà in capo al venditore” – e non di obbligo – di indicare i criteri di determinazione” della penalità.

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