Criptovalute, verso la stretta con multe fino a 5 milioni di euro
MILANO – Quarantotto articoli per recepire il regolamento Ue sulle criptoattività e dare una stretta anche in Italia, con una vigilanza più forte sulle monete virtuali, multe fino a 5 milioni di euro e la possibilità di arrivare a sanzioni nel penale.
La bozza del decreto ha solo sfiorato il tavolo del Consiglio dei ministri di ieri, per riaggionarsi alla prossima settimana quando ci sarà anche il ministro Giorgetti. Le indicazioni però ci sono.
Innanzitutto, il testo designa la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti e provvede a dotare queste autorità dei poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di indagine nel mercato delle criptovalute.
Si stabilisce che la Consob è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e "l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività" e la Banca d'Italia è competente sulla stabilità "dell'insieme o di una parte del sistema finanziario".
Alcuni articoli del provvedimento sono dedicati all'introduzione di un regime sanzionatorio di tipo penale e amministrativo.
L'articolo 33, per esempio, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria "da euro cinquemila fino a euro cinque milioni" per chiunque viola il divieto di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. I due precedenti dispongono sanzioni alle società che possono anche salire fino al 12,5% del fatturato annuo, a seconda della violazione.
Ma ancor pima, all’articolo 30 c’è la reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.066 a 10.329 euro in caso di offerta al pubblico di token in violazione delle norme comunitarie.
Si prevedono inoltre sanzioni amministrative per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta.
L'obiettivo del decreto legislativo è quello di adottare il regolamento europeo riguardo ai mercati delle cripto-attività, "non ancora regolamentati da atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari". Un intervento, quello europeo, che mira "a garantire nel contempo un elevato livello di tutela dei possessori di cripto-attività e l'integrità dei mercati".
Il regolamento europeo prevede "obblighi informativi e di trasparenza per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività", stabilisce "norme sull'autorizzazione, sui requisiti prudenziali, sulla governance e sull'organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività" e misure "per la tutela dei possessori" delle monete virtuali e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività" e "per contrastare gli abusi di mercato". E soprattutto istituisce "un'architettura di vigilanza nazionale ed europea".
Tra l'altro si dispone che la Consob e
la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, possono "provvedere a rendere pubbliche le informazioni rilevanti" della cripto-attività "offerta al pubblico o ammessa alla negoziazione". Consob e Banca d'Italia possono inoltre incaricare revisori legali, società di revisione legale o esperti a procedere ad accertamenti, verifiche, indagini o ispezioni per proprio conto "quando sussistono particolari necessità". Consob e Bankitalia possono richiedere "a revisori o esperti lo svolgimento di specifiche verifiche concernenti l'affidabilità dei presidi di sicurezza e dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Possono procedere "anche ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti".
L'articolo 5 del dlgs sui poteri regolamentari attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob "il potere di emanare delle disposizioni di attuazione del decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti adottati dall'Esma e dall'Eba, nonchè delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza".
Consob e Bankitalia sono autorità competenti a ricevere gli eventuali esposti e stabiliscono, con il ministero della giustizia, "le modalità di acquisizione di dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese per le violazioni delle disposizioni" del regolamento.
Si prevede, tra l'altro, che "gli istituti di pagamento e di moneta elettronica possano essere autorizzati all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività" solo a condizione che "per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, nonchè per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la prestazione di servizi per le cripto-attività" sia stato costituito "un patrimonio destinato nelle modalità previste dalla disciplina nazionale di settore".