Catastrofi, i rilievi dell’Ivass alle compagnie di assicurazione
di Adriano Bonafede(Photo Getty Images)
Il paper di tre settimane fa è soltanto un’indagine conoscitiva sulle polizze catastrofali. E il tono usato molto soft. Ma, al di là di questi elementi, la verità è che l’Ivass – esaminando questo nuovo prodotto, obbligatorio per le Pmi dal 2024 - ha messo a nudo tutti i tipici difetti e i veri e propri trucchi cui spesso le compagnie di assicurazione ci hanno abituati. E che rendono la firma di un contratto un rebus per il sottoscrittore, costretto a barcamenarsi tra mille trabocchetti senza capire bene ciò che sta firmando.
La prima sorpresa, per lo stesso Ivass, è che a gennaio 2024, il momento in cui viene fotografata la situazione (per un totale di 46 contratti di cui 34 per le Pmi), di polizze catastrofali vere e proprie ce ne sono soltanto 2. Tutte le altre sono soltanto polizze incendio e danni ai beni, cui si possono aggiungere le coperture catastrofali. Prima stranezza visto che, ricorda l’Ivass, «la legge di bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive di …
Il paper di tre settimane fa è soltanto un’indagine conoscitiva sulle polizze catastrofali. E il tono usato molto soft. Ma, al di là di questi elementi, la verità è che l’Ivass – esaminando questo nuovo prodotto, obbligatorio per le Pmi dal 2024 - ha messo a nudo tutti i tipici difetti e i veri e propri trucchi cui spesso le compagnie di assicurazione ci hanno abituati. E che rendono la firma di un contratto un rebus per il sottoscrittore, costretto a barcamenarsi tra mille trabocchetti senza capire bene ciò che sta firmando.
La prima sorpresa, per lo stesso Ivass, è che a gennaio 2024, il momento in cui viene fotografata la situazione (per un totale di 46 contratti di cui 34 per le Pmi), di polizze catastrofali vere e proprie ce ne sono soltanto 2. Tutte le altre sono soltanto polizze incendio e danni ai beni, cui si possono aggiungere le coperture catastrofali. Prima stranezza visto che, ricorda l’Ivass, «la legge di bilancio 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese produttive di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, identificati in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni». Oggetto di copertura sono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Entrando nel merito, l’Ivass nota che «le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse». Insomma, ogni compagnia marcia per conto proprio. E decide cosa e come deve assicurare. Un dato comune per esempio è che la copertura della esondazione non ce l’ha proprio nessuna compagnia, pur essendo prevista dalla legge. Sulle altre coperture ogni impresa assicurativa va per conto suo. Inoltre: «le definizioni dei rischi catastrofali non sono sempre omogenee tra le compagnie né complete».
Insomma, chi ci capisce è bravo, tanto che l’organo di vigilanza avverte che «le condizioni di polizza non sono sempre chiare e semplici da comprendere». Non basta. Per avere queste coperture i sottoscrittori devono sobbarcarsi un onere imprevisto: «Per raccogliere informazioni sulla caratteristiche dei fabbricati è richiesta all’assicurato la compilazione di questionari complessi, con informazioni tecniche che l’assicurato potrebbe non conoscere».
Un’altra perla nei contratti assicurativi catastrofali è che la quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all’assicurato, mentre la compagnia ne verificherà la congruità solo al momento del sinistro. Con un logico corollario: se il valore assicurato è più alto di quello reale la compagnia rimborserà solo pro quota; se il valore assicurato sarà più basso, darà meno.
A proposito di definizioni disomogenee, «il terremoto a volte è definito in funzione della sua magnitudo: alcune compagnie fissano valori minimi dell’intensità secondo la scala Richter e per le inondazioni richiedono che siano caratterizzate da una certa intensità».
Inoltre, la definizione di “allagamento” non sempre comprende anche il fenomeno delle cosiddette “bombe d’acqua” (Flash Floods), e quella di “frana” è presente solo in pochi glossari.
Bella anche la questione di massimali, scoperti e franchigie. L’Ivass nota che questi valori, pur così importanti perché definiscono l’importo reale che si prenderà come risarcimento, non vengono riportati generalmente nelle condizioni di polizza, ma sono fissati in sede di stipulazione. Un asso nella manica (per le compagnie), si potrebbe dire.
Attenzione poi alle frane. Questo evento, spiega l’Ivass, «non è definito nei glossari, fatta eccezione per una compagnia». Nel capitolo “esclusioni e limitazioni” dei contratti, per ogni singolo evento (terremoto, alluvione, allagamento, ecc.) ogni compagnia ha un diverso elenco, talché la confrontabilità di queste coperture è un miraggio per l’assicurato. L’Ivass dà infine dei suggerimenti alle compagnie. Serve una definizione univoca di calamità. Poiché gli abusi edilizi possono determinare la non rimborsabilità del risarcimento, occorre anche qui una chiara definizione. Da evitare poi i questionari complessi.