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Un fisco chiaro per il rinascimento dell’arte italiana

La riduzione delle aliquote Iva per l’importazione e la vendita di opere decisa da Francia e Germania favorisce i loro mercati a scapito del nostro
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La fiscalità dell’arte è un tema di grande attualità e rilevanza per artisti, collezionisti, galleristi, musei e operatori di tutta la filiera (tra cui ad esempio case d’aste e consulenti d’arte). Che si confrontano con una crescente concorrenza internazionale e con una normativa nazionale incerta ma in evoluzione. Con la legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, il Parlamento ha previsto l’introduzione di specifiche disposizioni per disciplinare il settore ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, che però ad oggi non hanno visto ancora la luce. Uno degli aspetti più delicati riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni private di beni da collezione, per le quali non esiste una regolamentazione specifica. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno tentato di colmare questa lacuna, con risultati insoddisfacenti e generatori di incertezze.

La Cassazione ha stabilito che i “collezionisti” che acquistano opere d’arte …

La fiscalità dell’arte è un tema di grande attualità e rilevanza per artisti, collezionisti, galleristi, musei e operatori di tutta la filiera (tra cui ad esempio case d’aste e consulenti d’arte). Che si confrontano con una crescente concorrenza internazionale e con una normativa nazionale incerta ma in evoluzione. Con la legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, il Parlamento ha previsto l’introduzione di specifiche disposizioni per disciplinare il settore ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, che però ad oggi non hanno visto ancora la luce. Uno degli aspetti più delicati riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni private di beni da collezione, per le quali non esiste una regolamentazione specifica. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno tentato di colmare questa lacuna, con risultati insoddisfacenti e generatori di incertezze.

La Cassazione ha stabilito che i “collezionisti” che acquistano opere d’arte senza l’intento di rivenderle con profitto non sono tassabili sulle plusvalenze in quanto queste ultime non rientrano in nessuna delle categorie tassabili previste dalla legge. Al contrario, “speculatori occasionali” e “mercanti d’arte” sono tassati su dette plusvalenze. I giudici distinguono queste categorie in base a scopo dell’acquisto, durata del possesso, frequenza e numero delle operazioni, attività di valorizzazione della collezione, nonché ai motivi dell’alienazione.

Alcuni di questi criteri sono criticabili e di difficile applicazione pratica. Per esempio, lo scopo dell’acquisto è un elemento di complessa valutazione, attesa la problematicità nel discernere l’animus dell’acquirente. Altri criteri appaiono maggiormente sintomatici della commercialità delle cessioni, come il carattere ripetitivo delle operazioni o la breve permanenza dei beni nella collezione.

In questa incertezza, la legge delega ha demandato al governo il compito di introdurre una disciplina fiscale dei collezionisti ad hoc, escludendo da imposizione “i casi in cui è assente l’intento speculativo” e comprendendo nel perimetro dell’esenzione le ipotesi in cui l’opera ceduta derivi da successione o donazione. Ad oggi il governo, pur avendo in parte attuato la riforma fiscale, non ha ancora preso in mano il dossier della tassazione dei collezionisti. È auspicabile che, nel farlo, non individui l’intento speculativo rimandando a criteri vaghi ed arbitrari, quali la “finalità dell’acquisto”. Al riguardo, sarebbe opportuno che, come avviene in molti stati esteri (e come già previsto in Italia per gli immobili) l’esenzione operi in presenza di indici oggettivi, come la detenzione dell’asset per un periodo di tempo congruo, ad esempio di cinque anni. La riforma porterebbe finalmente a una maggiore chiarezza e uniformità nella tassazione delle plusvalenze d’arte.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’Iva, che attualmente presenta aliquote elevate e differenziate a seconda della tipologia di operazione e di soggetto coinvolto. L’Italia applica un’aliquota Iva ridotta del 10% per le importazioni di opere d’arte e per le vendite sul mercato primario (artista o erede come venditore). Le vendite sul mercato secondario da parte di gallerie, case d’asta e intermediari sono soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%. È poi prevista in talune specifiche ipotesi una parziale detassazione. Tale sistema fiscale rischia di penalizzare il mercato dell’arte italiano rispetto a quello di altri Paesi europei, che hanno recentemente riformato le loro aliquote Iva per il settore artistico. La Francia e la Germania, infatti, hanno ridotto le loro aliquote al 5,5% e al 7%, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2025, in ottemperanza alla Direttiva Ue 2022/542. Queste riforme favoriscono i mercati francesi e tedeschi a scapito di quello italiano, inducendo i collezionisti a preferire acquisti all’estero e le gallerie a migrare all’estero.

Per questo motivo, il settore artistico italiano auspica che il governo segua l’esempio di Francia e Germania e riduca significativamente le aliquote Iva sulle operazioni d’arte. La legge delega per la riforma fiscale offre una possibilità in quanto prevede la riduzione dell’Iva sulle importazioni di opere d’arte e la possibilità di estendere tale riduzione anche alle cessioni nazionali, in linea con la Direttiva UE 2022/542.

Una regolamentazione fiscale chiara e favorevole avrebbe l’effetto di rilanciare un settore di estrema importanza. Solo così l’Italia potrà tornare a essere competitiva sul panorama internazionale, attirando artisti, collezionisti e investitori da tutto il mondo, lasciando spazio a un nuovo rinascimento del mercato artistico italiano.

* Maisto e Associati

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