Tregua estiva, niente atti del fisco sotto l'ombrellone
a cura di Antonella DonatiAl via la tregua estiva per le comunicazioni fiscali, A partire dal partire dal primo del mese scatta infatti lo stop alla spedizione di tutti gli atti dell’Agenzia delle entrate. Sospesi nello stesso periodo anche i termini di pagamento delle cartelle e rinviata la scadenza per i ricorsi. Se ne riparlerà a settembre. Per i pagamenti per l'Irpef e le altre imposte, invece, si ricomincia dal 20 agosto.
Gli atti sospesi
I provvedimenti interessati dalla sospensione estiva sono:
– gli avvisi di liquidazione a seguito dei controlli automatizzati per le dichiarazioni fiscali e per l'Iva;
– le comunicazioni degli esiti dei controlli formali che riguardano i documenti giustificativi delle spese;
– le comunicazioni delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Sospeso anche l'invio delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance) e il pagamento del dovuto tramite il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.
Le eccezioni
La …
Al via la tregua estiva per le comunicazioni fiscali, A partire dal partire dal primo del mese scatta infatti lo stop alla spedizione di tutti gli atti dell’Agenzia delle entrate. Sospesi nello stesso periodo anche i termini di pagamento delle cartelle e rinviata la scadenza per i ricorsi. Se ne riparlerà a settembre. Per i pagamenti per l'Irpef e le altre imposte, invece, si ricomincia dal 20 agosto.
Gli atti sospesi
I provvedimenti interessati dalla sospensione estiva sono:
– gli avvisi di liquidazione a seguito dei controlli automatizzati per le dichiarazioni fiscali e per l'Iva;
– le comunicazioni degli esiti dei controlli formali che riguardano i documenti giustificativi delle spese;
– le comunicazioni delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Sospeso anche l'invio delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance) e il pagamento del dovuto tramite il ravvedimento operoso o le dichiarazioni integrative.
Le eccezioni
La sospensione estiva fa salvi comunque i “casi di indifferibilità e urgenza”. Si tratta delle situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, ossia i casi in cui la mancata spedizione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute. Niente pausa estiva anche per l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato e per l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Sospesi fino al 4 settembre 2024 anche alcuni pagamenti
E' prevista infine la sospensione, da 1° agosto al 4 settembre, delle somme dovute in riferimento agli stessi atti inviati in precedenza. La sospensione riguarda anche l'invio di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia Riscossione o da altri altri enti. Fissata invece al 20 agosto la scadenza di pagamento per l'Irpef per chi ha scelto di versare a rate.