Economia

Bonus Natale: guida a requisiti, tempi per l’accredito dei 100 euro e compilazione della domanda

Bonus Natale: guida a requisiti, tempi per l’accredito dei 100 euro e compilazione della domanda

Tutto quello che c’è da sapere sull’indennità prevista dalla legge, secondo l’ultima circolare dell’Agenzia delle entrate

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ROMA – Il Natale si avvicina e crescono le domande sul Bonus da 100 euro che dovrebbe arrivare insieme con la tredicesima. Prima di passare in rassegna i principali requisiti e le modalità con le quali chiedere l’aumento una tantum previsto dal governo, occorre sgombrare il campo da un dubbio. Chi, pur avendo le carte in regola, non dovesse avere il Bonus in busta paga, può recuperarlo con la dichiarazione dei redditi 2025: non proprio in tempo per i regali sotto l'albero, ma almeno i 100 euro promessi non andrebbero persi.

Iniziamo dal capitolo requisiti. Chi può chiedere il Bonus? E a chi va fatta la richiesta? La domanda può essere presentata dai lavoratori dipendenti al datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza o meno di un coniuge a carico. Le condizioni sono due. Prima: dev’esserci un figlio a carico. Seconda: il reddito non può superare i 28mila euro all’anno. Ma attenzione: il bonus non può andare contemporaneamente ai due genitori coniugati o conviventi. Sono alcune delle precisazioni indicate nella circolare dell’Agenzia delle entrate che ha recepito l’estensione della platea del cosiddetto Bonus Natale previsto per quest’anno dal decreto Omnibus. Circolare che è stata modificata di recente con il decreto legge numero 167, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 14 novembre.

Il documento, numero 22/E, firmato dal direttore Ruffini precisa che “ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il Bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge 76 del 2016)”. La norma, tuttavia, prevede che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità, appunto. Insomma, uno dei due dovrà fare un passo indietro, rimarcano dall’Agenzia delle entrate con quello che nella circolare viene definito un “chiarimento importante”.

Gli uffici ricordano inoltre che prima delle ultime modifiche, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale, dunque con un genitore sigle. Nell’ultima circolare, invece, il ‘requisito familiare’ è dato per soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Si intendono come “fiscalmente a carico” i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni si considerano fiscalmente a carico solo se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). Non cambiano gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e avere un’imposta lorda superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Come chiedere il Bonus?

Basta un’autocertificazione. Il dipendente è tenuto a comunicare di possedere i requisiti di reddito e quelli familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. La circolare delle Entrate specifica che i dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui – nel rispetto delle nuove regole – sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario dell’indennità.

I tempi per la domanda

Il lavoratore, dunque, deve presentare una richiesta al datore per incassare il bonus. Ma in che tempi? “La norma indica che ‘il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente’”, spiega Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

Nella prassi, solitamente le aziende e i loro consulenti elaborano i cedolini della tredicesima mensilità insieme a quelli dello stipendio di novembre. “Tendenzialmente, in base alla maggioranza dei Ccnl, la data di pagamento della tredicesima è fissata a prima della festività natalizia”. Ciò significa che – in linea teorica – fino all’avvenuto pagamento un lavoratore potrebbe domandare l’integrazione con i 100 euro.

Nella sostanza, ci sono coni d’ombra. “A fronte di una richiesta tardiva del lavoratore, le aziende potrebbero dover rivedere i cedolini già preparati il mese scorso e l’aspetto organizzativo potrebbe risentirne. Ma l’unico riferimento è appunto la concomitanza di erogazione del bonus e della tredicesima”. D’altra parte, “se il datore dovesse opporre un diniego per assenza di tempi tecnici, non ci sono sanzioni espressamente previste, salvo ritenere applicabili quelle per le altre violazioni tributarie”.

Quando arriva l’accredito?

Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla tredicesima mensilità, che arriva con la busta paga di dicembre. In ogni caso, il Bonus non andrà perso, almeno secondo quanto evidenzia la circolare delle Entrate. Il lavoratore che, pur avendone diritto, non dovesse riceverlo, si diceva, potrà ‘recuperarlo’ con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024. Che però va presentata nel 2025. Il paracadute della prossima dichiarazione dei redditi si apre anche per i lavoratori che presentano la domanda fuori tempo massimo.

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