ROMA – Le società telefoniche possono cambiare il nostro contratto telefonico, indicizzando le tariffe all’inflazione. Ma noi utenti abbiamo il diritto di opporci all’aumento se il nostro contratto non prevede già questo meccanismo di indicizzazione.
In un simile scenario, dunque, la società telefonica potrà dare seguito all’aumento soltanto ad una condizione: se avrà ottenuto il nostro via libera in forma scritta.
A rafforzare questo diritto degli utenti è il Tar del Lazio. Nella loro sentenza, i giudici amministrativi del Tar danno ragione all’Autorità per le Comunicazioni (l’AgCom) che ha già fissato questo principio: niente aumento senza un’accettazione esplicita dell’utente, che deve avvenire per iscritto.
Le norme di gennaio
L’Autorità si è pronunciata sul tema dei contratti indicizzati il 3 gennaio 2024. A inizio anno, ha stabilito, appunto, che “un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono tale meccanismo, può essere attuata…
ROMA – Le società telefoniche possono cambiare il nostro contratto telefonico, indicizzando le tariffe all’inflazione. Ma noi utenti abbiamo il diritto di opporci all’aumento se il nostro contratto non prevede già questo meccanismo di indicizzazione.
In un simile scenario, dunque, la società telefonica potrà dare seguito all’aumento soltanto ad una condizione: se avrà ottenuto il nostro via libera in forma scritta.
A rafforzare questo diritto degli utenti è il Tar del Lazio. Nella loro sentenza, i giudici amministrativi del Tar danno ragione all’Autorità per le Comunicazioni (l’AgCom) che ha già fissato questo principio: niente aumento senza un’accettazione esplicita dell’utente, che deve avvenire per iscritto.
Le norme di gennaio
L’Autorità si è pronunciata sul tema dei contratti indicizzati il 3 gennaio 2024. A inizio anno, ha stabilito, appunto, che “un adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono tale meccanismo, può essere attuata soltanto dopo una esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell’utente finale”.
E ancora: “In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell’utente, restano in vigore le condizioni contrattuali già previste”.
Contro questo principio fissato dall’AgCom, si è mossa la Telecom Italia. Ai giudici del Tar, in un suo ricorso, Telecom Italia ha spiegato che prospettare una indicizzazione delle tariffe all’inflazione sarebbe una “modifica accessoria” del contratto: una correzione secondaria.
Una correzione accessoria
Sempre secondo Telecom Italia, una correzione accessoria, secondaria e non rilevante non necessita certo di un’accettazione esplicita dell’utente, addirittura in forma scritta.
A giudizio di Telecom Italia, un solo diritto andrebbe riconosciuto all’utente (ben più debole): quello di interrompere il rapporto contrattuale senza costi, in ragione di una modifica unilaterale delle condizioni.
Nella sua sentenza (la numero 01803 del 2024) i giudici del Tar danno torto a Telecom Italia e ragione all’AgCom su questo punto. Il Tar ritiene che la norma dell’AgCom – contestata da Telecom – è conforme alla legge e a svariate sentenze del Consiglio di Stato.
Gli elementi qualificanti
Il Tar ritiene quindi che prospettare all’improvviso l’indicizzazione delle tariffe è un evento parecchio rilevante, capace di modificare gli “elementi qualificanti” del contratto.
Rendere variabile una tariffa che prima era fissa “modifica in radice la struttura di determinazione” della tariffa stessa. Di qui la necessità di ottenere l’accettazione scritta dell’utente.
Dice Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la Difesa Consumatori): “L'aumento automatico delle bollette telefoniche attraverso meccanismi di indicizzazione non è una semplice variazione che può essere comunicata via Sms”.
"Il Tribunale ha ribadito che queste modifiche contrattuali richiedono un consenso esplicito e informato a tutela della trasparenza e dei diritti dei consumatori”. L’Udicon ringrazia anche i suoi legali, Donato Patera e Giuseppe Catalano.
L’Indice dei prezzi
Sue due altre questioni, però, il Tar del Lazio dà ragione a Telecom Italia e torto, invece, all’AgCom.
I giudici del Tar stabiliscono che l’utente non può interrompere il contratto se ne ha accettato una specifica clausola apponendo la sua firma.
In una sua clausola, spiega il Tar, il contratto può certamente prevedere una indicizzazione delle tariffe più alta rispetto ai “parametri” dell’Ipca (l’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato).
Sempre il Tar stabilisce infine che – in caso di adeguamento superiore al 5% del canone - “l'utente non ha il diritto di chiedere all'operatore di passare ad un'altra offerta”. Diritto che invece l’AgCom gli riconosceva.