Economia

Polizze catastrofali per le imprese: l’obbligo è vicino. Ecco come funzioneranno

Polizze catastrofali per le imprese: l’obbligo è vicino. Ecco come funzioneranno

L’obbligo di assicurarsi da eventi naturali scatterà il 31 marzo. Nel frattempo l’Ivass ha spiegato modalità, quali eventi sono compresi e quali no

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L’ora X per le imprese italiane stavolta è davvero arrivata. Il 31 marzo partirà infatti l’obbligo di assicurarsi contro i danni catastrofali e non sono all’orizzonte nuovi rinvii. Il quadro normativo, però, sembra finalmente più chiaro grazie al decreto attuativo pubblicato lo scorso 27 febbraio. Mentre finora, dopo il disastro si aspettava pazientemente che lo Stato risarcisse i danni, la nuova legge prevede che non si spenda più denaro pubblico (con un’iniziale eccezione, lo vedremo tra poco) ma che siano le compagnie assicurative a occuparsi di tutto. In un recente intervento, il segretario generale dell’Ivass Stefano De Polis ha fatto il punto della situazione.

Come funzionerà l’assicurazione

L’obbligo stabilito dalla legge di bilancio 2024 riguarda tutte le imprese italiane escluse quelle agricole. Per tre anni ci sarà un aiuto pubblico che si tradurrà in una copertura di Sace (interamente di proprietà del Mef) fino al 50% degli indennizzi che pagheranno le compagnie, con un limite annuo di cinque miliardi di euro. Questa misura va soprattutto incontro alle esigenze del mondo assicurativo, spaventato dalle proiezioni climatiche che rendono le catastrofi sempre più frequenti e intense, e dalla possibilità di dover pagare mega-risarcimenti. Un passo incontro alle tantissime piccole e medie imprese è la possibilità di stipulare collettivamente tramite associazioni di categoria, ma anche tramite consorzi. In questo modo le imprese di dimensioni minori dovrebbero riuscire a ottenere offerte migliori, oltre a poter contare su un supporto tecnico-legale.

Cosa si assicura, quali eventi sono compresi

L’obbligo riguarda gli immobili strumentali all’impresa. Parliamo quindi di terreni, fabbricati, impianti e macchinari. Sono esclusi i beni mobili e quelli abusivi. Trovare una polizza non dovrà essere un’odissea, per questo la legge impone a tutte le compagnie abilitate al ramo 8 (ossia quello incendi ed elementi naturali) a offrire la copertura, pena sanzioni da 100mila a 500mila euro. Gli eventi coperti sono alluvioni, inondazioni, esondazioni, sismi e frane. Sono escluse le cosiddette "bombe d’acqua" e gli allagamenti per mancato drenaggio. L’assicurazione quindi non scatta se l’evento, per quanto intenso, non fa tracimare fiumi, laghi e corsi d’acqua.

Dopo un terremoto l’indennizzo scatta solo per le zone che l’Ingv riconosce essere state colpite da un evento significativo. Niente è previsto, insomma, per piccole scosse. Le frane sono indennizzabili solo se rapide, sono quindi esclusi i movimenti lenti e graduali.

L’Ivass spiega che il danno indennizzabile varia: fino a 30 milioni di euro lo scoperto massimo è del 15%; oltre questa soglia la negoziazione è libera. I limiti di indennizzo sono:

  • Fino a un milione di euro, pari alla somma assicurata.
  • Tra uno e trenta milioni, almeno il 70% della somma assicurata.
  • Oltre 30 milioni, negoziazione libera.

Mercato trasparente

Il decreto di febbraio, precisa De Polis di Ivass, obbliga le compagnie assicurative a pubblicare sul proprio sito il documento informativo e le condizioni di contratto delle polizze catastrofali. In questo modo le aziende potranno valutare i diversi prodotti per capire quale sia il più adatto alle proprie esigenze.

Non solo: l’ultimo Ddl Concorrenza infatti ha attribuito a Ivass il compito di istituire un comparatore ad hoc, dove il confronto sarà ancora più facile. Dovrebbe funzionare come il Preventivass per l’rc auto, ma i tempi non saranno brevissimi visto che dovrà prima uscire un decreto del ministero delle Imprese con tutte le disposizioni attuative.

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