Polizze catastrofali, tutto quello che c’è da sapere dell’obbligo per le imprese di assicurarsi
di Raffaele RicciardiMILANO – Il Consiglio dei ministri di venerdì ha disposto in extremis l’attesa proroga dell’obbligo per le aziende di assicurarsi dai rischi catastrofali che sarebbe scattato dal prossimo 31 marzo. Un intervento all’ultima curva, dunque, con il quale il termine viene diversificato a seconda della dimensione delle imprese: al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Resta fermo, a partire dal 1° aprile, il termine per le grandi imprese, ma per tali soggetti non si tiene conto, per ulteriori 90 giorni, dell’eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il tema è stato molto dibattuto, con grande spinta da parte delle associazioni delle imprese per arrivare a questa ennesima proroga. Ma vediamo di cosa si tratta, nel dettag…
MILANO – Il Consiglio dei ministri di venerdì ha disposto in extremis l’attesa proroga dell’obbligo per le aziende di assicurarsi dai rischi catastrofali che sarebbe scattato dal prossimo 31 marzo. Un intervento all’ultima curva, dunque, con il quale il termine viene diversificato a seconda della dimensione delle imprese: al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Resta fermo, a partire dal 1° aprile, il termine per le grandi imprese, ma per tali soggetti non si tiene conto, per ulteriori 90 giorni, dell’eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il tema è stato molto dibattuto, con grande spinta da parte delle associazioni delle imprese per arrivare a questa ennesima proroga. Ma vediamo di cosa si tratta, nel dettaglio, e quali costi e conseguenze prevede con Maurizio Hazan, partner dello studio legale THMR.
In cosa consiste l'obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali?
Si tratta un obbligo di copertura dei rischi correlati a determinati eventi naturali calamitosi (sismi, frane, alluvioni/inondazioni/esondazioni) la cui frequenza è sensibilmente aumentata in tempi recenti, anche per effetto del cambiamento climatico. Si tratta di rischi di particolare impatto in Italia, vuoi per la severa esposizione del nostro territorio al rischio di terremoti e di inondazioni vuoi per la particolare consistenza della quota di ricchezza investita in case e immobili (oltre due terzi). Il fatto che, nonostante tali dati, l’assicurazione contro tali rischi abbia sin qui incontrato poca fortuna e scarsa diffusione (per una quota di immobili pari a meno del 3% del totale) ha indotto il legislatore a introdurre un vero e proprio obbligo di copertura, Obbligo non previsto in termini generali, ma limitato - almeno in questa prima fase - alle imprese con sede legale in Italia, con l’evidente finalità di tutelare prioritariamente la continuità della forza produttiva del paese, rimandando ad un successivo momento ogni decisione relativa alla copertura degli immobili ad uso residenziale.
Da quanto tempo si prepara l'entrata in vigore?
L’esigenza di sostenere i rischi catastrofali con la previsione di un obbligo assicurativo in grado di affiancare e alleggerire (con la mutualità privata), i cospicui impegni indennitari sostenuti, in caso di emergenza, dalle casse pubbliche era da anni sul “tavolo”. Come detto prima, la gravità e la frequenza dei più recenti fenomeni ha spinto sull’acceleratore, dando luogo alla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, il cui art. 1, comma 101 ha introdotto l’obbligo fissando inizialmente al 31 dicembre 2024 il termine per adeguarsi. Le svariate complessità operative concretamente emerse – e non tutte risolte – durante il lungo lavoro di stesura del regolamento attuativo (contenuto nel DM 18/2025 del 27 febbraio) ha condotto a un differimento del termine di decorrenza, fissato al 31 marzo 2025 dal cd DL milleproroghe. Si è comunque andati lunghi, comprimendo molto i tempi consentiti alle imprese per mettersi in regola. Per tale ragione da più parti, e in particolare da Confindustria e Confcommercio, si è invocata una ulteriore proroga (che poi è arrivata in extremis).
Quante imprese coinvolge?
La (non facile) sostenibilità tecnica di rischi di tale portata impone il più ampio allargamento possibile della platea dei potenziali assicurati. Per tale ragione la relazione illustrativa del DM 18/2025 ha chiarito alcuni dubbi posti dalla norma primaria affermando che l’obbligo tocca tutte le imprese iscritte, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità (anche pubblicità notizia), nel Registro delle imprese. Sono dunque ricomprese anche tutte le più piccole realtà imprenditoriali e anche enti la cui natura non rientra tipicamente nel modello di impresa, come ad esempio le STP e le STA.
Quali sono le coperture previste dai contratti e quali danni vengono risarciti dalle assicurazioni?
Non tutti gli eventi naturali e non tutte le tipologie di danno. Il DM fornisce una definizione delle calamità coperte (terremoti, frane e inondazione) “lasciando fuori” determinati fenomeni che pure possono recare danni considerevoli quali, ad esempio, le trombe d’aria, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, le mareggiate, le bombe d’acqua e le grandinate eccezionali. Sono indennizzabili solo i danni che la forza dell’evento ha direttamente e materialmente provocati ai beni assicurati, con esclusione, ad esempio, dei danni indiretti da perdita di produttività e di reddito e dei danni causati o concausati dal comportamento attivo dell’uomo. Sono fuori copertura gli immobili gravati da abusi edilizi, anche se non è chiaro se l’esclusione riguardi la parte di fabbricato “irregolare” o l’intero edificio. Anche i beni oggetto di copertura sono circoscritti dalla legge e dal regolamento, attraverso il rinvio all’elenco previsto dall’art,. 2424 c.c.. a determinati cespiti dell’asset aziendale: fabbricati, terreni, impianti, macchinari e attrezzature, con esclusione delle merci, dei veicoli iscritti al PRA e di altri beni mobili di più spiccia utilità quali, ad esempio, arredi e telefoni. Nulla vieta, anzi è consigliato, dotarsi di coperture integrative che completino la garanzia obbligatoria con soluzioni aggiuntive (es. per le merci o per la perdita di reddito a seguito del fermo attività) .
Le imprese tenute a stipulare la copertura sono solo quelle proprietarie delle immobilizzazioni immateriali individuate dalla legge?
La domanda tocca uno dei punti più problematici della nuova disciplina. Il rinvio all’art. 2424 c.c. ha dato luogo a dubbi con riferimento al titolo d’uso dei beni ivi richiamati che, in conformità alla loro prevalente qualificazione bilancistica, sembrerebbe essere la proprietà dei beni (e non ad esempio la loro detenzione in godimento, ad es. in locazione o affitto). L’esigenza di estendere e non restringere, in ottica mutualistica, il perimetro dei beni obbligatoriamente assicurati ha però fatto sì che il DM 18 , e soprattutto l’articolo 1-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 abbiano precisato che l’obbligo assicurativo riguardi beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”. Con ciò chiarendo che la copertura assicurativa deve comprendere anche i beni che appartengono a soggetti diversi dall’imprenditore (che, ad esempio, potrebbe detenerli in qualità di conduttore). E dunque l’imprenditore dovrà assicurare tutte le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature rientranti nell’elenco) di cui si avvale anche se di proprietà di terzi, eccezion fatta nei casi in cui quei beni siano già stati assicurati da altri soggetti (e, in particolare, da proprietario, sul quale di regola grava il rischio del perimento fortuito del bene).
Ma dunque l’imprenditore, quando esercita l’attività all’interno di un fabbricato condotto in locazione, dovrà pagare il premio a favore del proprietario, che poi percepirà l’indennizzo?
Se il proprietario non avrà provveduto in proprio, magari ricaricando il premio sul canone di locazione, il conduttore dovrebbe assicurare il fabbricato stipulando una polizza per conto altrui, secondo lo schema previsto dall’art. 1891 c.c., nell’ambito del quale l’interesse assicurato rimane quello del proprietario, che in assenza di diverso accordo delle parti rimarrebbe titolare del diritto all’eventuale indennizzo. Vi è da chiedersi come una tale soluzione possa soddisfare gli scopi dell’obbligo assicurativo, che lo stesso legislatore individua (nella relazione illustrativa al DM 18) nel garantire all’imprenditore un ristoro “adeguato al pregiudizio economico complessivamente subito dall’impresa e idoneo a assicurare l’ordinaria ripresa dell’attività”. E’ ragionevole immaginare che i contratti di locazione ad uso non abitativo di prossima generazione regolino specificamente la questione, così come dovrà fare il contratto assicurativo, anche in relazione al pagamento dell’indennizzo, al suo utilizzo e all’eventuale recupero del premio pagato dal conduttore. Ancora più problematica sarà la gestione degli obblighi assicurativi nei contratti di locazione in corso al momento di entrata in vigore dell’obbligo.
Perché si parla di garanzie dello Stato?
Il nuovo sistema di copertura integra un modello di compartecipazione pubblico/privato, in cui lo Stato interviene tramite la Sace spa, che concederà alle imprese assicurative (che abbiano aderito ad una apposita convenzione) una copertura massima del 50% degli indennizzi che saranno erogati in relazione agli eventi catastrofali obbligatoriamente assicurati. Si tratta di un sistema simile a una riassicurazione proporzionale, a sua volta garantita dallo Stato, nei limiti di una esposizione massima di 5 miliardi di Euro. Tutto da capire se tale modello sarà in concreto effettivamente sufficiente a sostenere questa complessa operazione assicurativa
Ma esiste un mercato assicurativo pronto a soddisfare le esigenze assicurative delle imprese? Le compagnie sono obbligate a fornire la polizza o possono decidere di far selezione tra la propria clientela?
La nuova disciplina prevede, in modo vagamente simile alla Rc auto, un obbligo a contrarre a carico delle compagnie assicurative autorizzate a svolgere attività assicurativa nel ramo “8” (dedicato proprio alla copertura degli eventi naturali). In linea di principio, dunque, tali imprese non potranno rifiutarsi di quotare le richieste assicurative loro presentate dalle imprese, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da 100 a 500.000 euro. Il Dm 18 ha tuttavia temperato il rigore di quest’obbligo assicurativo, consentendo alle compagnie di limitare il proprio impegno nel settore in funzione della loro effettiva capacità si sottoscrivere e sostenere patrimonialmente rischi di tali dimensioni. E’ dunque prevista l’indicazione di un limite di tolleranza al rischio, superato al quale una compagnia potrà interrompere l’assunzione di quei rischi.
Nel chiedere la proroga, le imprese lamentavano anche scarsa chiarezza su livello di copertura e meccanismi di indennizzo. E l’assenza di un portale per la comparazione delle offerte. A cosa si riferiscono?
Il portale è stato in realtà previsto e recentemente introdotto nel (nuovo) comma 105bis nella L. 213 che espressamente impone alle compagnie attive nel settore di pubblicare sul portale che già Ivass gestisce per la rc auto le proprie offerte, al fine di consentire una trasparente comparazione tra le diverse soluzioni di garanzia reperibili sul mercato. Si tratta tuttavia di una disposizione ancora non attuata in concreto. Quanto poi alle condizioni di polizza e di prezzo è troppo presto per trarre conclusioni definitive. Molte imprese minori, specie se collocate in territori non esposte a rischi statisticamente rilevanti, lamentano che l’obbligo rischia di imporre loro costi non proporzionati alle loro effettive (e minimi) esigenze di copertura (una specie di tributo non gradito insomma); e qui entra in gioco il delicato rapporto di correlazione tra i principi di mutualità tra assicurati e di proporzionalità (delle tariffe ai rischi) che stanno, entrambi, alla base della nuova disciplina
Per le compagnie, l'obbligo comporta un vantaggio - per l'allargamento della base clienti - o un rischio - per le richieste di risarcimento a cui si espongono?
Entrambe le cose. Si tratta di rischi importanti e tecnicamente complessi, ma il temperamento dell’obbligo a contrarre, di cui parlavo prima, consente certamente alle compagnie di controllare il loro livello di esposizione e di eventualmente uscire dal business prevenendo perdite eccessive. Non vi è dubbio però che l’obbligo imposto alle imprese costituisce una importante opportunità di business per le compagnie medesime, anche in relazione alle potenzialità commerciali correlate ad eventuali attività di cross selling
Le sanzioni previste per le imprese che non si assicurano sono effettive?
Nonostante la previsione abbastanza generica dell’art. 1, comma 102, L. 213/2023, secondo cui dell’inadempimento dell’obbligo “si deve tener conto” nell'assegnazione di agevolazioni finanziare anche (ma non solo) riferite ad eventi catastrofali, le sanzioni potrebbero essere importanti e di impatto nient’affatto trascurabile se dovesse essere approvato e confermato quanto previsto nello Schema del Codice degli Incentivi che, all’art. 9, dispone che tra i motivi di (integrale) esclusione di ogni agevolazione sostegno pubblico vi sia proprio l’inadempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi delle cat nat.