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Obbligo di polizza contro le catastrofi anche sugli immobili con sanatoria

Silvia PIatesi, socia di una ditta di impianti elettrici dopo gli allagamenti che hanno colpito Conselice causati dalle esondazioni dei fiumi che la circondano (Ravenna - 2023-05-29, Roberto Brancolini) 

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ROMA – Anche gli immobili con abusi edilizi, su cui è in corso una sanatoria o un condono, dovranno essere assicurati contro i danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali. Nel perimetro dell’obbligo in capo alle imprese rientreranno, quindi, negozi, magazzini e capannoni irregolari per i quali sia stata chiesta la sanatoria. I titolari delle attività potranno così evitare sanzioni e continuare a ricevere contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate dallo Stato, a patto però di stipulare la polizza assicurativa, condizione che vale per tutte le imprese che vogliono evitare di perdere gli aiuti pubblici.

A modificare la norma sull’obbligo assicurativo è un emendamento bipartisan al decreto che introduce una proroga differenziata per le imprese: ieri ha incassato il via libera della commissione Ambiente della Camera. La versione del testo licenziato dal Consiglio dei ministri escludeva dall’obbligo di assicurazione «le imprese i cui beni immobili risultino gravati da …

ROMA – Anche gli immobili con abusi edilizi, su cui è in corso una sanatoria o un condono, dovranno essere assicurati contro i danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali. Nel perimetro dell’obbligo in capo alle imprese rientreranno, quindi, negozi, magazzini e capannoni irregolari per i quali sia stata chiesta la sanatoria. I titolari delle attività potranno così evitare sanzioni e continuare a ricevere contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate dallo Stato, a patto però di stipulare la polizza assicurativa, condizione che vale per tutte le imprese che vogliono evitare di perdere gli aiuti pubblici.

A modificare la norma sull’obbligo assicurativo è un emendamento bipartisan al decreto che introduce una proroga differenziata per le imprese: ieri ha incassato il via libera della commissione Ambiente della Camera. La versione del testo licenziato dal Consiglio dei ministri escludeva dall’obbligo di assicurazione «le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione». L’intervento del Parlamento cambia la disposizione in questo modo: «L’assicurato è tenuto ad assicurare contro le calamità naturali esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio». Ma – ecco la modifica – «sono altresì ammissibili alla copertura gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono». La dicitura è generica, anche se fonti parlamentari sottolineano che la modifica è stata pensata per evitare che le imprese perdano gli aiuti pubblici a causa di immobili che presentano lievi difformità, come una finestra o una porta non in regola. Il confine è labile e per questo il Pd è intenzionato a chiarire meglio la norma. Per farlo depositerà un emendamento nell’emiciclo di Montecitorio. «Il nostro obiettivo è chiarire che l’indennizzo assicurativo potrà essere erogato esclusivamente in caso di esito positivo delle domande di sanatoria o condono, presentate ai sensi della normativa vigente», spiega il deputato dem Marco Simiani, primo firmatario della proposta di modifica che sarà presentata stamattina.

Tra le modifiche approvate dalla commissione anche quella sul valore dei beni da assicurare: per determinarli, si legge nel testo dell’emendamento del relatore, «si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile» o «il costo di rimpiazzo dei beni mobili» o il costo «di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso». Resta invariata la misura portante del decreto: proroga dell’obbligo al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per quelle piccole e micro. Per le grandi, invece, la scadenza resta il 31 marzo 2025.

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