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Pensione di invalidità, svolta della Consulta: sì al minimo di 603 euro per tutti. Come funziona

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Dal 10 luglio chi riceve un assegno d’invalidità contributivo potrà ottenere fino a 603 euro mensili. Cgil: “Giustizia sociale. Ma ora riparliamo della pensione di garanzia”.
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ROMA – Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e si trova nel sistema pensionistico contributivo puro non è escluso dall’integrazione al minimo, se riceve un assegno ordinario d’invalidità. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. Da giovedì 10 luglio, dunque, l’Inps dovrà riconoscere il diritto a ricevere un’integrazione fino a 603 euro mensili anche a questi lavoratori.

Una norma incostituzionale

La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario d’invalidità (AOI) liquidato interamente con il metodo contributivo. Secondo i giudici, si tratta di una violazione dell’art…

ROMA – Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 e si trova nel sistema pensionistico contributivo puro non è escluso dall’integrazione al minimo, se riceve un assegno ordinario d’invalidità. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 luglio. Da giovedì 10 luglio, dunque, l’Inps dovrà riconoscere il diritto a ricevere un’integrazione fino a 603 euro mensili anche a questi lavoratori.

Una norma incostituzionale

La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario d’invalidità (AOI) liquidato interamente con il metodo contributivo. Secondo i giudici, si tratta di una violazione dell’articolo 3 della Costituzione, perché si assimila in modo irragionevole una prestazione particolare – l’AOI – alle normali pensioni.

«Il trattamento per l’invalidità», scrivono i giudici, «è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato». In questi casi, la logica del “prendi quanto versi” non può valere in modo cieco.

Cos’è l’AOI e perché è diverso

L’assegno ordinario d’invalidità (AOI) è una prestazione “mista”, con natura in parte previdenziale e in parte assistenziale, istituita per tutelare chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in mansioni compatibili con le proprie attitudini.

A differenza delle normali pensioni:

  • è accessibile anche prima della vecchiaia;
  • ha requisiti contributivi ridotti: almeno 5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 anni;
  • si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile, mantenendo l’importo in godimento.

Inoltre, la sua integrazione al minimo è sempre stata regolata in modo particolare: non un adeguamento pieno al minimo Inps, ma un importo aggiuntivo finanziato dalla fiscalità generale, tramite il fondo GIAS.

Il rischio di restare senza tutele

La Corte sottolinea che chi riceve un AOI con importo modesto – e magari non ha i requisiti per altri sussidi – può restare privo di ogni forma di sostegno, soprattutto prima dei 67 anni, quando non si ha ancora diritto all’assegno sociale. E in molti casi, spiega la sentenza, «il soggetto in età attiva bisognoso della tutela può essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico».

Decorrenza dal 10 luglio: niente arretrati

La decisione della Consulta non ha effetto retroattivo, per evitare squilibri di bilancio. La stessa Corte lo scrive con chiarezza: una pronuncia con effetti ordinari «avrebbe determinato, per l’anno in corso, un ingente e improvviso aggravio a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati».

Per questo motivo, la Corte ha deciso di «graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale».

In sintesi: dal 10 luglio 2025 in poi, l’Inps dovrà riconoscere l’integrazione al minimo anche agli assegni ordinari d’invalidità interamente contributivi. Tutto ciò che è stato liquidato prima, non cambia.

Cgil: “Ora pensione di garanzia e tutela sull’inabilità”

La Cgil parla di “una vittoria di giustizia sociale” e chiede di andare oltre. «È un passaggio che restituisce dignità a tante lavoratrici e lavoratori discontinui, precari o invalidi che il sistema contributivo rischiava di condannare alla povertà», dichiara Ezio Cigna, responsabile previdenza della Cgil nazionale.

Secondo il sindacato, ora va esteso lo stesso principio anche alle pensioni d’inabilità liquidate con il contributivo, e va avviato un confronto per introdurre una vera pensione contributiva di garanzia, che tuteli chi, pur avendo lavorato e versato, non riesce a raggiungere un livello minimo dignitoso.

Ma il tavolo con il governo è fermo. «Peccato – conclude Cigna – che di pensioni non si parli più: l’ultimo incontro risale al 18 settembre 2023. Sono passati quasi due anni».

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