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Il Fisco: “I piloti stranieri paghino le tasse per il reddito prodotto nel nostro spazio aereo”

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L’Agenzia delle Entrate dà un parere a un’associazione di categoria: imposte nel nostro Paese per il reddito generato in Italia, anche in cielo, sui voli nazionali e internazionali. La valutazione non tiene conto di eventuali Convenzioni internazionali contro la doppia tassazione
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ROMA – Per i piloti di aerei che non risiedono in Italia la tassazione non dipende solo dalla compagnia per cui lavorano o dall’aeroporto di partenza, ma soprattutto da un dato molto concreto: quante ore di lavoro vengono svolte nello spazio aereo italiano.

A chiarirlo è la risposta 15 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che interviene su un quesito posto da un’associazione di categoria e fa ordine su un tema che negli anni ha creato molti dubbi sia tra i lavoratori sia tra i sostituti d’imposta (le compagnie).

Il punto di partenza – spiega Fiscooggi – è la regola generale: chi non è fiscalmente residente in Italia paga le imposte soltanto sui redditi “prodotti nel territorio dello Stato”.

Il Testo unico

Per i lavoratori dipendenti, come i piloti, la norma chiave è l’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi, che considera imponibili in Italia i redditi di lavoro “prestato nel territorio dello Stato”.

L’Agenzia chiarisce che questa affermazione, nel caso dei piloti, va le…

ROMA – Per i piloti di aerei che non risiedono in Italia la tassazione non dipende solo dalla compagnia per cui lavorano o dall’aeroporto di partenza, ma soprattutto da un dato molto concreto: quante ore di lavoro vengono svolte nello spazio aereo italiano.

A chiarirlo è la risposta 15 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che interviene su un quesito posto da un’associazione di categoria e fa ordine su un tema che negli anni ha creato molti dubbi sia tra i lavoratori sia tra i sostituti d’imposta (le compagnie).

Il punto di partenza – spiega Fiscooggi – è la regola generale: chi non è fiscalmente residente in Italia paga le imposte soltanto sui redditi “prodotti nel territorio dello Stato”.

Il Testo unico

Per i lavoratori dipendenti, come i piloti, la norma chiave è l’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi, che considera imponibili in Italia i redditi di lavoro “prestato nel territorio dello Stato”.

L’Agenzia chiarisce che questa affermazione, nel caso dei piloti, va letta in modo “fisico”: conta il tempo in cui la prestazione lavorativa è materialmente svolta sul territorio italiano, compreso lo spazio aereo sovrastante.

La conseguenza più immediata riguarda i voli interamente interni. Se un pilota non residente svolge la propria attività su tratte con partenza e arrivo in Italia, l’intero reddito riferibile a quelle ore di volo è imponibile nel nostro Paese. In questo caso, sia il decollo sia l’atterraggio avvengono in Italia e il volo si svolge interamente nello spazio aereo italiano: non ci sono dubbi sul collegamento con il territorio dello Stato.

La precisazione

La questione si fa più delicata con i voli internazionali, quelli che partono o arrivano in Italia ma proseguono o provengono dall’estero. Qui l’Agenzia smentisce l’idea, proposta dalla associazione, che il reddito derivante da questi voli non sia mai imponibile in Italia.

Al contrario, precisa che bisogna individuare la parte del reddito che corrisponde alla quota di lavoro svolta nello spazio aereo italiano. In pratica, nell’arco del periodo d’imposta, si prende il reddito complessivo del pilota e se ne isola la frazione collegata alle ore di attività effettivamente svolte sopra il territorio nazionale, includendo il cielo italiano. Solo quella quota è soggetta a tassazione in Italia, mentre il reddito riferibile alle ore di volo in spazi aerei esteri resta fuori dall’imposizione italiana.

Sul fronte degli adempimenti dei datori di lavoro, l’Agenzia ribadisce il ruolo del sostituto d’imposta. Chi paga le retribuzioni deve operare le ritenute sulle somme imponibili, effettuare il conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto, versare le ritenute nei termini e rilasciare la Certificazione Unica, conservando la documentazione richiesta dalla legge.

Le sanzioni

Si tratta di obblighi precisi, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973 e dalle norme collegate, e la loro violazione comporta sanzioni amministrative. La richiesta dell’associazione di escludere le sanzioni per il passato, invocando l’“incertezza normativa”, non viene accolta. Secondo l’Agenzia, le sanzioni restano applicabili se gli obblighi non sono stati rispettati.

Resta fermo che, se il lavoratore comunica di essere non residente o di rientrare in particolari regimi agevolati, il datore di lavoro deve applicare correttamente le regole sulla tassazione della sola quota di reddito imponibile in Italia, senza estendere l’imposta a quanto è prodotto all’estero.

Opportunamente l’Agenzia delle Entrate precisa che il suo parere “esula da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato internazionale concluso dall'Italia”.

La riserva

Il nostro Paese ha in piedi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli altri Stati, che puntano a scongiurare una doppia tagliola per il lavoratore che non può essere tassato due volte – in patria e all’estero – sullo stesso reddito.

Non a caso l’associazione che chiede il parere al nostro Fisco “si riserva di presentare eventualmente una seconda istanza in relazione all'applicazione delle Convenzioni” fiscali.

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