ROMA – La manovra 2026 cambia i fondi pensione: la deducibilità sale da 5.164,57 a 5.300 euro. E il Tfr conferito per silenzio-assenso non finisce più automaticamente nel comparto garantito. Arrivano nuove uscite dal montante – rendita a durata definita, prelievi e rate – ma l’erogazione frazionata paga il 20% (anziché il 15%) di tasse. E le prestazioni del fondo non si possono più usare per raggiungere la soglia dell’anticipo contributivo a 64 anni (con requisito 3,2 volte l’assegno sociale).
Deducibilità: ritocco al tetto e “bonus giovani” riallineato
Il primo intervento è fiscale e riguarda l’accumulo. Dal periodo d’imposta 2026 il limite dei contributi deducibili ai fondi pensione aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Il tetto vale per i…
ROMA – La manovra 2026 cambia i fondi pensione: la deducibilità sale da 5.164,57 a 5.300 euro. E il Tfr conferito per silenzio-assenso non finisce più automaticamente nel comparto garantito. Arrivano nuove uscite dal montante – rendita a durata definita, prelievi e rate – ma l’erogazione frazionata paga il 20% (anziché il 15%) di tasse. E le prestazioni del fondo non si possono più usare per raggiungere la soglia dell’anticipo contributivo a 64 anni (con requisito 3,2 volte l’assegno sociale).
Deducibilità: ritocco al tetto e “bonus giovani” riallineato
Il primo intervento è fiscale e riguarda l’accumulo. Dal periodo d’imposta 2026 il limite dei contributi deducibili ai fondi pensione aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Il tetto vale per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Nel calcolo rientrano anche le quote eventualmente accantonate dal datore nei cosiddetti fondi interni aziendali in conti individuali, mentre resta fuori – come oggi – il Tfr conferito al fondo.
Con lo stesso intervento la manovra aggiorna la norma speciale che prevede la possibilità di recuperare nei venti anni successivi al quinto anno di adesione le deduzioni non sfruttate nei primi cinque anni, ma il recupero massimo annuo viene agganciato al nuovo tetto e non può superare 2.650 euro (metà di 5.300). È un riallineamento tecnico: non nasce un nuovo incentivo, cambia il parametro.
Tfr tacito: addio al “garantito” obbligatorio, arrivano percorsi per età e orizzonte
La seconda novità riguarda il silenzio-assenso. Finora, quando il lavoratore non sceglieva, gli statuti dei fondi dovevano investire il Tfr conferito tacitamente nella linea più prudente, con l’obiettivo di garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili alla rivalutazione del Tfr.
Con l’articolo 45-bis della legge di bilancio per il 2026 questa regola viene riscritta: contributi e Tfr affluiti per adesioni non esplicite dovranno essere investiti in percorsi o linee con differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto soprattutto dell’età dell’aderente e dell’orizzonte temporale dell’investimento.
La Covip dovrà fissare i criteri minimi che questi percorsi devono rispettare. In pratica, non ci sarà più un “default prudente” uguale per tutti: il profilo d’investimento viene reso più coerente con la durata residua e con l’età. Ma anche più rischioso per i giovani.
Prestazioni: più capitale subito e montanti bassi
La terza novità è su cosa posso prendere e come. La manovra alza innanzitutto la quota massima liquidabile in capitale: dal 50% al 60% del montante finale (sempre calcolato al valore attuale). Resta poi la regola dei montanti bassi: se la rendita ottenuta convertendo almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere liquidata interamente in capitale.
Nuove rendite non vitalizie
La novità di sostanza è l’introduzione, per i fondi a contribuzione definita, di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia. È un ampliamento dell’“uscita” dal fondo che sposta il baricentro verso strumenti di decumulo.
La prima opzione è la rendita a durata definita: dura un numero di anni pari alla vita attesa residua, calcolata usando la speranza di vita Istat in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento della scelta. La rata annua è determinata rapportando, anno per anno, il montante residuo al numero di anni residui. Non è una rendita “per sempre”: è una rendita “a tempo”, definita sulla base di tavole ufficiali.
La seconda opzione è una rendita sotto forma di prelievi liberamente determinabili. “Liberamente” però non significa senza limiti: l’aderente può chiedere prelievi nel tempo entro il tetto dato dalla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita. In sostanza, puoi modulare il flusso, ma non svuotare subito tutto oltre quanto risulterebbe maturato in quel percorso.
La terza opzione è l’erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni. La Covip dovrà definire periodicità e numero minimo di rate: è un dettaglio operativo importante perché determina quanto “liquida” potrà essere davvero questa uscita.
Per tutte queste nuove forme, la regola è la stessa: la prestazione è erogata direttamente dal fondo e il montante resta in gestione. Se il beneficiario muore durante l’erogazione, il montante residuo viene riscattato dai soggetti indicati dall’aderente al momento dell’opzione. È un punto differenziale rispetto alla rendita vitalizia, dove la restituzione del residuo dipende dal tipo di rendita scelta e dalle opzioni assicurative previste dallo schema.
Fisco: 20% per l’erogazione frazionata
La manovra accompagna la flessibilità con un trattamento fiscale differenziato. Le rendite a durata definita e i prelievi flessibili seguono il regime fiscale delle prestazioni in capitale: imponibile al netto dei redditi già tassati e dei contributi non dedotti, con ritenuta del 15% riducibile di 0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo di sei punti.
Diverso il caso dell’erogazione frazionata del montante: per questa forma viene creato un regime ad hoc, con ritenuta del 20%, riducibile di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a un massimo di cinque punti. È la “tassa sulla flessibilità”: la modalità più simile a un prelievo a rate viene resa meno conveniente rispetto alle forme tradizionali.
Il fondo non vale più per l’anticipo a 64 anni
Altro snodo: il rapporto con la pensione pubblica. La norma è netta: il computo delle prestazioni complementari ai fini del raggiungimento degli importi-soglia della previdenza obbligatoria viene escluso e, con un insieme di interventi coordinati nella manovra, questa esclusione vale ormai per tutte le prestazioni di previdenza complementare.
Tradotto: né capitale né rendite (incluse le nuove) possono essere usati per “fare soglia” e raggiungere i requisiti dell’anticipo contributivo, come quello a 64 anni con assegno pari ad almeno 3,2 volte l’assegno sociale (circa 1.700 euro ai valori attuali). Il secondo pilastro resta uno strumento di integrazione del reddito pensionistico, non una leva per anticipare l’uscita dal primo pilastro.
Tutele anche per le nuove rendite
Infine, la manovra estende alle nuove tipologie di rendita i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già previsti per le prestazioni complementari, allineandoli a quelli delle pensioni obbligatorie. La protezione copre anche la Rita e, in modo esplicito, i casi di montante residuo riscattato dagli eredi nelle nuove rendite. Restano invece ferme le regole specifiche su anticipazioni e riscatti: alcune anticipazioni e i riscatti continuano a non godere di questi vincoli, come già oggi.
Quando entra in vigore e a chi si applica
Le modifiche scattano, in via generale, dall’1 luglio 2026 ed entro la stessa data la Covip dovrà adeguare le istruzioni. Le nuove norme non si applicano ai dipendenti pubblici. Per loro restano valide le regole previgenti, mentre la disciplina fiscale è invece di portata generale.