Bonus Zes al via, l’Inps sblocca l’incentivo per le assunzioni al Sud: come funziona e quanto vale
di Miriam CarrarettoVia libera al Bonus Zes per il Mezzogiorno. Con la circolare n.10 del 3 febbraio 2026 l’Inps ha finalmente messo in carreggiata l’esonero contributivo pensato per sostenere le assunzioni al Sud. L’occasione è particolarmente ghiotta perché incrocia due bisogni che da sempre segnano il Mezzogiorno: da una parte imprese molto piccole, spesso frenate dal costo del lavoro nel momento in cui vorrebbero crescere, e dall’altra un’ampia fascia di disoccupati di lunga durata, peraltro non più giovanissimi, che rischia di restare fuori dal mercato per anni.
L’incentivo di fatto consente ai datori di lavoro privati di azzerare i contributi previdenziali a proprio carico sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro un tetto massimo. È uno sconto pieno, dunque, del 100%, ma con…
Via libera al Bonus Zes per il Mezzogiorno. Con la circolare n.10 del 3 febbraio 2026 l’Inps ha finalmente messo in carreggiata l’esonero contributivo pensato per sostenere le assunzioni al Sud. L’occasione è particolarmente ghiotta perché incrocia due bisogni che da sempre segnano il Mezzogiorno: da una parte imprese molto piccole, spesso frenate dal costo del lavoro nel momento in cui vorrebbero crescere, e dall’altra un’ampia fascia di disoccupati di lunga durata, peraltro non più giovanissimi, che rischia di restare fuori dal mercato per anni.
L’incentivo di fatto consente ai datori di lavoro privati di azzerare i contributi previdenziali a proprio carico sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro un tetto massimo. È uno sconto pieno, dunque, del 100%, ma con un limite mensile che ha il vantaggio di evitare – o quantomeno ci prova – quell’effetto sussidio che rischierebbe solo di fossilizzare una condizione che già è di immobilismo (quasi sempre subìto e non certo indotto dai lavoratori). Un punto da chiarire subito, che crea tanta confusione, è che non è un bonus “per le assunzioni nel 2026” come si legge da qualche parte. La norma aggancia l’agevolazione alle assunzioni effettuate in una finestra precisa, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. La circolare è arrivata solo adesso perché serve a rendere operative le procedure di ammissione e di recupero, permettendo alle aziende che hanno assunto in quel periodo di riferimento di mettere a terra l’esonero e, in diversi casi, di recuperare anche mensilità arretrate.
Cos’è davvero il Bonus Zes e quanto vale
Nello specifico, il Bonus Zes Unica è un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con l’unica esclusione di premi e contributi Inail. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo di 650 euro al mese per ogni lavoratore incentivato e può durare complessivamente fino a 24 mesi. Questo significa che, per un singolo dipendente, lo sconto può arrivare a un valore teorico massimo di 15.600 euro in due anni, sempre nei limiti dei contributi effettivamente dovuti e nel tetto mensile. La circolare Inps spiega anche come si calcola il massimale quando il rapporto inizia o finisce a metà mese: in pratica si riproporziona su base giornaliera, con una soglia di 20,96 euro al giorno. E nei contratti part-time il tetto scende in proporzione alle ore. Dettaglio utile da sapere perché incide parecchio, visto che una parte consistente delle assunzioni nelle micro imprese passa proprio da qui.
Altro aspetto da sottolineare, lo sgravio riduce ciò che l’azienda versa, ma non va ad abbassare l’aliquota utile alla pensione: in sostanza, per il lavoratore la contribuzione utile al calcolo dell’assegno pensionistico non viene tagliata come conseguenza dell’agevolazione. L’esonero è compatibile con la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni, la cosiddetta super-deduzione fiscale, e anche con altre agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del lavoratore. Non è invece sommabile ad altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive dovute dal datore di lavoro, come la famosa Decontribuzione Sud: per lo stesso lavoratore, nello stesso periodo, non si possono sovrapporre sconti della stessa natura.
Dove si può applicare
Ma cosa significa bonus per il Mezzogiorno? Prima di tutto, lo sgravio è legato appunto alla Zes, la Zona Economica Speciale Unica, cioè al perimetro territoriale che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Non solo: la circolare recepisce anche un’estensione geografica introdotta dalla legge n. 171 del 2025, e cioè dal 20 novembre 2025 la Zes include anche Marche e Umbria, quindi da quella data in avanti le assunzioni effettuate in queste due regioni possono rientrare a tutti gli effetti nell’incentivo.
Ma cosa conta? Dove si lavora o dove si risiede? Per l’Inps è il lavoro che deve essere svolto effettivamente in una sede o in un’unità produttiva collocata in una regione della Zes. È invece totalmente irrilevante la residenza della persona assunta, così come non è decisiva la sede legale del datore di lavoro. Quindi se un’azienda con quartier generale a Milano assume per una filiale in Campania, il requisito geografico può essere soddisfatto. Ma vale anche il contrario: se la sede legale è in Puglia, ma il lavoratore lavora stabilmente in una regione non agevolata, il bonus non si applica. Da questa logica deriva anche una conseguenza operativa importante: se durante il rapporto il lavoratore viene trasferito fuori dalle regioni Zes, l’agevolazione si interrompe dal mese di paga successivo al trasferimento. Diciamo che è una regola di buon senso, che punta a evitare un uso solo sulla carta del bonus, sganciato dalla reale ricaduta occupazionale sui territori.
A chi spetta: i requisiti
Il perimetro di chi rientra nel bonus è abbastanza ampio: possono accedere i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, che spesso invece seguono regole ad hoc. Restano fuori il lavoro domestico e la Pubblica amministrazione, per via del loro regime particolare. La vera scrematura, però, arriva da un requisito dimensionale: l’impresa deve essere piccola, cioè con al massimo 10 dipendenti. A questo proposito occhio ai particolari. Primo, questo requisito deve sussistere solo nel mese dell’assunzione, cioè, se nei mesi successivi l’organico aumenta, questo non incide sull’esonero. Secondo, il conteggio va fatto senza contare i lavoratori per i quali si chiede il bonus, quindi è un aiuto in più.
Come tutti gli incentivi all’assunzione, anche il Bonus Zes è legato alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme su lavoro e sicurezza, oltre alla corretta applicazione dei contratti collettivi. Ma ci sono altre condizioni specifiche imprescindibili. Una riguarda i licenziamenti: l’azienda non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. E non deve licenziare, nei sei mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con bonus o un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva (con solo alcune eccezioni, tipo inidoneità assoluta sopravvenuta). In caso di violazione, scatta la revoca e l’Inps si riprende i soldi. Altra condicio sine qua non è quella che arriva dall’impianto europeo sugli aiuti di Stato: l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Se a consuntivo questo “up” non c’è stato, l’impresa deve restituire tutto. Se l’incremento si perde in un certo mese, il bonus si perde per quel mese. E se poi torna, l’agevolazione può riprendere da quel momento, ma senza recuperare i mesi saltati.
Per quali lavoratori
Il bonus si attiva solo per nuove assunzioni a tempo indeterminato di persone (esclusi i dirigenti) che, alla data di assunzione, abbiano almeno 35 anni compiuti e risultino disoccupati da almeno 24 mesi. Da notare che, se si è lavorato in modo subordinato fino a 6 mesi, la disoccupazione salta. La buona notizia è che la normativa prevede anche che l’agevolazione possa continuare a “seguire” il lavoratore se cambia datore di lavoro, purché ci sia una precedente autorizzazione. Questo vuol dire che, se un lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato da un’azienda che ha già beneficiato anche solo parzialmente del Bonus Zes, un datore successivo può subentrare per la quota residua, anche se nel frattempo la persona non soddisfa più, in quel momento, la condizione dei 24 mesi di disoccupazione. L’idea di fondo è evitare che l’incentivo si perda per strada e, nello stesso tempo, impedire duplicazioni: il nuovo datore può usare solo ciò che resta, nei limiti del massimale già autorizzato in precedenza. Resta però sempre il paletto temporale: sia la prima assunzione sia l’eventuale riassunzione che consente di usare il residuo devono cadere dentro la finestra 1° settembre 2024-31 dicembre 2025.
Quali contratti sono ammessi e quali restano esclusi
La logica di fondo della misura è promuovere lavoro stabile, per questo vale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il part-time è ammesso, e la circolare include anche i rapporti a tempo indeterminato in cooperativa, legati al vincolo associativo. Dentro anche i contratti di somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso, però, va fatto un distinguo essenziale: il requisito territoriale si misura sul luogo in cui il lavoratore svolge realmente l’attività, quindi sulla sede dell’utilizzatore, non dell’agenzia. E anche la soglia dei 10 dipendenti viene riferita all’utilizzatore. Restano fuori dal contributo invece le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine già in essere, così come l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata, perfino se formalmente a tempo indeterminato, perché non rispecchiano la logica di stabilità occupazionale che giustifica l’incentivo.
Quando si può utilizzare: le date utili
La finestra delle assunzioni ammesse si chiude al 31 dicembre 2025, ma la fruizione può proseguire fino a due anni per ciascun rapporto. Quest’anno, 2026, è determinante perché finalmente, con le istruzioni operative, le aziende interessate possono cominciare a recuperare o applicare correttamente l’esonero per rapporti avviati nel 2024 e nel 2025. In sostanza, il bonus non “nasce” nel 2026, ma nel 2026 diventa davvero utilizzabile in modo ordinato, anche per le mensilità pregresse, seguendo le finestre tecniche indicate dall’Inps.
Le simulazioni
Immaginiamo un locale di Palermo con 6 dipendenti che, il 1° novembre 2025, ha deciso di assumere a tempo indeterminato full-time una persona di 40 anni disoccupata da più di due anni. In condizioni normali, ogni mese il bar dovrebbe versare (solo di contributi previdenziali a carico dell’azienda, Inail escluso) circa 780 euro. Con il Bonus Zes, lo sconto è del 100%, ma entro il tetto previsto, quindi il bar non può azzerare tutti i 780 euro: potrà scontarne 650 (soglia massima) e continuerà a versare i 130 euro che restano (oltre all’Inail che non rientra nell’esonero).
Ora prendiamo un caso molto comune nelle micro imprese: un contratto part-time che parte a mese già iniziato. Mettiamo che un piccolo laboratorio artigiano in Umbria abbia assunto a tempo indeterminato, il 20 novembre 2025, una persona di 37 anni disoccupata da 24 mesi, con un part-time al 50%. Qui conta anche il calendario: dal 20 novembre 2025, infatti, la Zes è estesa a Umbria e Marche, quindi da quella data l’agevolazione può scattare anche lì. Nel primo mese, però, non si ragiona con il tetto pieno di 650 euro: se l’assunzione parte a metà mese, l’Inps riproporziona il massimale su base giornaliera. Dal 20 al 30 novembre sono 11 giorni, quindi il massimale del mese diventa 20,96×11= 230,56 euro. E siccome è un part-time al 50%, quel tetto scende ancora: 230,56×50%= 115,28 euro.
Altro aspetto interessante, come visto, è che l’agevolazione può proseguire anche se il lavoratore cambia datore di lavoro. Ipotizziamo un negozio in Puglia che ha assunto a tempo indeterminato il 1° settembre 2024 un lavoratore di 52 anni, disoccupato da tre anni. I contributi a carico dell’azienda sarebbero 700 euro al mese, quindi ogni mese il negozio sconta il massimo possibile: 650 euro. Dopo 10 mesi, però, il rapporto finisce e lo stesso lavoratore viene assunto il 1° luglio 2025 da un’altra azienda in Sardegna. A quel punto il secondo datore può subentrare, ma non riparte da zero: il tetto massimo è sempre 24 mesi complessivi. Se il primo datore ha già fruito 10 mesi, restano 14 mesi disponibili, cioè 650×14= 9.100 euro di beneficio residuo massimo.
Come fare domanda
Per ottenere il bonus serve una domanda online specifica. L’azienda deve inviare un’istanza sul Portale delle agevolazioni Inps (ex DiResCo), nella sezione dedicata agli incentivi del Decreto Coesione. Nel modulo vanno inseriti i dati essenziali dell’impresa, il numero di dipendenti nel mese di assunzione, i dati del lavoratore e la dichiarazione sullo status di disoccupazione di lunga durata, oltre alle informazioni sul contratto, sulla retribuzione mensile media e sul luogo effettivo di svolgimento della prestazione. Una volta ricevuta la richiesta, l’Inps controlla alcuni requisiti collegati agli aiuti di Stato e calcola l’ammontare massimo dell’agevolazione sulla base dei contributi dichiarati.