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L’Italia è stata nuovamente condannata dai giudici di Strasburgo per violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Dopo le pronunce del 2024 nei casi Italgomme Pneumatici e Agrisud, riguardanti gli accessi e le ispezioni presso la sede dell’impresa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata a censurare l’ordinamento tributario italiano, questa volta con riferimento alla disciplina delle indagini bancarie (sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026).
La questione riguarda il potere dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dati relativi ai rapporti bancari intestati a un contribuente a supporto dell’attività di accertamento. Tale potere è esercitabile previa autorizzazione del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate o, nel caso di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, del Comandante …
* Partner di Foglia & Partners
L’Italia è stata nuovamente condannata dai giudici di Strasburgo per violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Dopo le pronunce del 2024 nei casi Italgomme Pneumatici e Agrisud, riguardanti gli accessi e le ispezioni presso la sede dell’impresa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è tornata a censurare l’ordinamento tributario italiano, questa volta con riferimento alla disciplina delle indagini bancarie (sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026).
La questione riguarda il potere dell’Amministrazione finanziaria di acquisire dati relativi ai rapporti bancari intestati a un contribuente a supporto dell’attività di accertamento. Tale potere è esercitabile previa autorizzazione del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate o, nel caso di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, del Comandante regionale. Si tratta di un’autorizzazione qualificata come atto amministrativo interno, strumentale alla richiesta di documentazione, non autonomamente impugnabile. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, l’eventuale mancanza o carenza di motivazione dell’autorizzazione non determina l’illegittimità degli accertamenti fondati sui dati bancari, salvo che il contribuente dimostri di aver subito un concreto pregiudizio a un diritto o interesse costituzionalmente protetto. Le contestazioni possono, pertanto, essere fatte valere solo nell’ambito del ricorso avverso l’eventuale futuro atto impositivo, senza possibilità di sindacare direttamente la legittimità dell’acquisizione dei dati bancari.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda due contribuenti italiani che, dopo aver appreso dalle rispettive banche dell’esistenza di richieste ufficiali di accesso ai conti correnti, ai movimenti e alle operazioni finanziarie da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno adito i giudici di Strasburgo, denunciando l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità nazionali e l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente sulle misure adottate.
La Corte ha svolto un’analisi approfondita dell’impianto normativo italiano e delle garanzie procedurali previste a presidio dell’esercizio del potere di accesso ai dati bancari, giungendo alla conclusione che tale disciplina non è conforme alla Convenzione.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che la normativa nazionale non delimita in modo chiaro le condizioni per l’esercizio dei poteri di accesso e di indagine da parte dell’Autorità fiscale, attribuendo così all’Amministrazione un potere ampio e sostanzialmente discrezionale. Sebbene tale lacuna possa, in astratto, essere colmata da disposizioni di rango secondario, la Corte ha osservato che le circolari amministrative richiamate non hanno carattere vincolante e non sono, pertanto, idonee a limitare effettivamente l’esercizio del potere.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato l’assenza di una tutela effettiva ex ante. Inoltre, la qualificazione dell’autorizzazione come atto interno e organizzativo incide negativamente anche sulla tutela ex post, limitando l’accesso del contribuente ai rimedi giurisdizionali.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, ha invitato l’Italia ad adottare misure generali volte ad adeguare la propria legislazione e prassi amministrativa ai principi affermati nella sentenza. Non è stato disposto un risarcimento in favore dei ricorrenti, poiché questi avevano adito la Corte prima dell’emissione di un atto impositivo e non sono stati ravvisati danni risarcibili diversi dal danno morale, ritenuto compensato dalla mera constatazione della violazione.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale già avviato con le sentenze del 2024, nelle quali la Corte aveva riscontrato la violazione del diritto al domicilio in relazione alle norme italiane sugli accessi presso i luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa, invitando l’Italia a modificare la disciplina vigente e condannandola al risarcimento del danno.
Tale sollecitazione è stata recepita dal legislatore con una modifica all’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, che ha introdotto l’obbligo di una motivazione rafforzata per l’accesso ai locali durante le verifiche fiscali. Secondo alcuni commentatori, tuttavia, tale intervento non avrebbe costituito un reale rafforzamento delle garanzie sostanziali richieste dalla Corte, ma piuttosto una risposta formale alle censure provenienti da Strasburgo.
Resta ora da capire se e in quale misura il legislatore italiano interverrà per dare risposta alle critiche della Corte europea, ad esempio introducendo un controllo più stringente sull’autorizzazione all’accesso ai conti correnti e sulla relativa motivazione, oppure prevedendo, sul piano giudiziale, un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, da effettuarsi prima o successivamente all’acquisizione dei dati.