ROMA – Nel decreto che prometteva di combattere il lavoro povero delle piattaforme alla fine spunta il paradosso: lo sconto fiscale sulle mance digitali va solo ai rider dipendenti. Cioè, in Italia, di fatto, ai ciclofattorini di Just Eat. Non agli autonomi, non alla grande massa dei rider che consegna cibo per le altre app.
Il testo bollinato del decreto Primo maggio restringe così una norma che nelle prime bozze era molto più larga. La detassazione al 5%, già prevista per camerieri, baristi e lavoratori di alberghi e ristoranti, doveva essere estesa ai lavoratori delle piattaforme e ai ciclofattorini. Nel testo finale, invece, resta solo per chi presta attività «di natura subordinata» mediante piattaforme digitali.
Mance digitali detassate: cosa cambia per i rider
È una piccola frase, ma cambia tutto. Perché il beneficio fiscale finisce alla minoranza già più tutelata: i rider assunti. Gli altri restano fuori.
Nelle bozze precedenti la norma si applicava alle persone che lavorano mediante piattaforme digitali e ai ciclofattorini disciplinati dal decreto legislativo 81/2015 (il Jobs Act). Una formula larga, capace di includere anche gli autonomi. Nel bollinato, invece, il perimetro si restringe ai soli subordinati.
Risultato: il decreto che voleva colpire il caporalato digitale introduce una misura favorevole solo al pezzo più regolato del mercato.
Perché in Italia riguarda quasi solo Just Eat
Il punto pratico è questo: in Italia il modello del rider dipendente è un’eccezione. Just Eat è l’unico caso, con ciclofattorini assunti come lavoratori subordinati e contratto della logistica. Le altre grandi piattaforme operano invece soprattutto con rider autonomi.
Quindi il 5% sulle mance digitali, nel testo finale, non diventa una misura generale per il lavoro povero delle piattaforme. Diventa un beneficio fiscale per una platea ristretta, già coperta da maggiori tutele contrattuali.
Presunzione di subordinazione: cosa resta nel decreto
Il decreto poi interviene anche su altri punti del lavoro per le piattaforme. Resta la presunzione di subordinazione quando emergono «indici di controllo o di eterodirezione» esercitati anche dall’algoritmo.
Il testo dice che, per qualificare il rapporto, contano le modalità concrete di svolgimento della prestazione, non il nome dato al contratto. Se la piattaforma organizza, dirige, controlla, valuta, limita l’accesso al lavoro o determina unilateralmente il compenso, anche tramite sistemi automatizzati, il rapporto può essere presunto subordinato, salvo prova contraria.
Ma qui c’è il limite: il Jobs Act già prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente. E nel decreto non arrivano indici tipizzati nuovi per far scattare quella presunzione. Il terreno della prova resta aperto.
Caporalato digitale: cosa è saltato dal testo finale
Il taglio più netto riguarda il caporalato digitale. Nelle bozze c’era un articolo autonomo sull’intermediazione illecita tramite account e quattro indici di sfruttamento:
- compensi sotto i minimi contrattuali;
- ritmi o carichi sproporzionati;
- trattenute abusive;
- uso organizzato di identità, documenti o account altrui.
Nel testo bollinato non ci sono più. Sparisce anche l’obbligo immediato di comunicare ogni mese numero di prestazioni, tempi e Comune. Sarà un decreto successivo a fissare indicatori di rischio e dati da trasmettere.
Libro unico del lavoro per i rider: consegne e compensi, non mance
Qualcosa resta. Dal primo luglio arriva il Libro unico del lavoro per i rider, una sorta di busta paga-registro del rapporto. Servirà a tracciare ogni mese almeno due dati: numero di consegne e importo totale pagato al lavoratore.
Anche qui, però, c’è una differenza con le bozze. Nei testi precedenti il Libro unico doveva indicare anche le mance digitali lasciate dagli utenti. Nel bollinato le mance spariscono dal Libro unico.
Non solo quindi le mance vengono detassate solo per i subordinati, ma non diventano una voce espressamente tracciata nel registro mensile dei rider.
Account, Spid e algoritmo: le tutele rimaste
Restano alcuni presìdi di controllo. L’accesso alla piattaforma potrà avvenire con Spid, Cie, Cns oppure con account rilasciato dalla piattaforma e autenticazione a più fattori.
Le credenziali diventano personali e non cedibili. La cessione dell’account o l’uso da parte di una persona diversa dal titolare sarà punita con una sanzione da 800 a 1.200 euro. Più account per lo stesso codice fiscale costeranno alla piattaforma da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più.
Resta anche la trasparenza algoritmica: il lavoratore dovrà ricevere informazioni sui sistemi automatizzati usati per assegnare attività, modificare compensi, valutare prestazioni, sospendere o limitare l’accesso alla piattaforma. Avrà diritto a una spiegazione comprensibile e al riesame umano della decisione automatizzata.