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I tre requisiti per accedere al Piano casa

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Il decreto legge approvato in Cdm è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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ROMA – Gli addetti ai lavori li definiscono “la fascia grigia”. Sono le persone e le famiglie che non hanno un reddito abbastanza basso per poter richiedere l’assegnazione di un alloggio popolare, ma che non possono permettersi di affittare e tanto meno di comprare una casa a prezzi di mercato. Il Piano casa, il cui testo è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ne definisce i requisiti attraverso tre parametri.

Potranno accedere all’edilizia integrata, cioè agli immobili che verranno venduti o affittati a costi inferiori di almeno il 33% rispetto ai prezzi di mercato, famiglie, studenti fuori sede o lavoratori italiani – o stranieri con permesso di soggiorno – che abbiano un Isee con reddito superiore a quello indicato dai…

ROMA – Gli addetti ai lavori li definiscono “la fascia grigia”. Sono le persone e le famiglie che non hanno un reddito abbastanza basso per poter richiedere l’assegnazione di un alloggio popolare, ma che non possono permettersi di affittare e tanto meno di comprare una casa a prezzi di mercato. Il Piano casa, il cui testo è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ne definisce i requisiti attraverso tre parametri.

Potranno accedere all’edilizia integrata, cioè agli immobili che verranno venduti o affittati a costi inferiori di almeno il 33% rispetto ai prezzi di mercato, famiglie, studenti fuori sede o lavoratori italiani – o stranieri con permesso di soggiorno – che abbiano un Isee con reddito superiore a quello indicato dai programmi di edilizia pubblica o sovvenzionata, ma che, rispetto ai valori di mercato, siano costretti a spendere per un alloggio (considerati tutti gli oneri su base annua) più del 30% del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente.

E c’è un terzo requisito: il reddito medio disponibile personale o familiare di chi accede al beneficio non deve essere superiore a cinque volte gli oneri previsti per l’affitto.

Requisiti scivolosi perché da definire territorio per territorio sulla base dei prezzi di mercato, che possono cambiare nel corso degli anni. Ecco perché il decreto disciplina in modo minuzioso che cosa succede in caso di assenza dei requisiti. Se non esistevano neanche al momento della stipula, l’atto è nullo. Mentre se il superamento dei requisiti economici avviene durante il periodo di locazione, e si mantiene per due anni consecutivi, le parti possono scegliere se sciogliere il contratto o convertire il canone ai prezzi di mercato.

I controlli sono affidati ai Comuni e all’Agenzia delle entrate, e naturalmente è lo stesso inquilino che ha l’obbligo di avvisare il Comune di eventuali cambiamenti positivi della sua situazione economica. E’ possibile anche stipulare accordi di edilizia convenzionata per i lavoratori stagionali.

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