Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo Rc. Ma per 2 anni niente risarcimento diretto
di Massimo FerraroROMA – Tra due mesi, il prossimo 16 luglio, sarà obbligatorio assicurare il monopattino elettrico contro i danni causati a terzi. Il vincolo, introdotto dal nuovo Codice della strada e disciplinato poi dal decreto del Mit di marzo 2026, era previsto entrasse in vigore il 16 maggio insieme all’obbligo di targa per i monopattini, ma è slittato di due mesi per esigenze di natura tecnico-organizzativa, come sollecitato dall’Ania, l’associazione che riunisce le compagnie assicurative. Ora una nuova circolare del Mimit chiarisce che almeno per il primo biennio per questi mezzi non potrà essere applicato il sistema del risarcimento diretto. Tempo necessario all’Ivass per eseguire il monitoraggio e compilare le tabelle.
Come funziona il risarcimento diretto
Il risarcimento diretto può esse…
ROMA – Tra due mesi, il prossimo 16 luglio, sarà obbligatorio assicurare il monopattino elettrico contro i danni causati a terzi. Il vincolo, introdotto dal nuovo Codice della strada e disciplinato poi dal decreto del Mit di marzo 2026, era previsto entrasse in vigore il 16 maggio insieme all’obbligo di targa per i monopattini, ma è slittato di due mesi per esigenze di natura tecnico-organizzativa, come sollecitato dall’Ania, l’associazione che riunisce le compagnie assicurative. Ora una nuova circolare del Mimit chiarisce che almeno per il primo biennio per questi mezzi non potrà essere applicato il sistema del risarcimento diretto. Tempo necessario all’Ivass per eseguire il monitoraggio e compilare le tabelle.
Come funziona il risarcimento diretto
Il risarcimento diretto può essere richiesto solo al verificarsi di condizioni specifiche. Può richiederlo solo il conducente del mezzo coinvolto nel sinistro che non abbia colpa o sia in concorso di colpa, l’incidente deve essere avvenuto tra due veicoli, le compagnie di entrambi i soggetti – danneggiato e danneggiante – devono aver aderito alla convenzione Card. Nel caso di un incidente in cui tutte e tre le condizioni si avverano, il conducente che ha subito – anche in concorso – l’incidente invece di aspettare il perito dell’altra compagnia (iter ordinario) può richiedere il risarcimento diretto alla propria assicurazione. Che, in tempi definiti e più rapidi del procedimento ordinario, procede all’indennizzo direttamente sul conto del proprio assistito sulla base di tabelle prestabilite. L’importo varia a seconda della tipologia dei veicoli coinvolti, auto o moto, e della provincia in cui è avvenuto il fatto.
Cosa comporta per i monopattini elettrici
Ed è qui il nodo. Il sistema Card, infatti, non si basa sul rimborso reale del singolo sinistro, ma su complessi forfait nazionali costruiti attraverso elaborazioni statistiche e dati storici consolidati. Una volta risarcito il proprio assicurato, la compagnia si rivolge a quella concorrente per ricevere la compensazione che però non è dello stesso importo, ma sarà più alta o più bassa a seconda di quanto previsto dalle tabella. Nella nuova circolare del 24 aprile 2026 il Mimit chiarisce che il meccanismo del risarcimento diretto non può essere applicato immediatamente ai monopattini elettrici. Viene introdotto un periodo transitorio, non inferiore a un biennio, che servirà a raccogliere dati e casistica, e monitorare l’andamento effettivo dei sinistri anche per quanto riguarda i monopattini, costruendo così un prospetto ad hoc dei forfait per le compagnie. Il monitoraggio sarà effettuato direttamente dall’Ivass mediante rilevazioni semestrali sui sinistri e sulle polizze Rc monopattini, con dati riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Nel frattempo, i sinistri causati dai monopattini seguiranno la procedura ordinaria prevista dall’art. 148 del codice delle assicurazioni private. Il danneggiato potrà quindi rivolgere la richiesta risarcitoria direttamente all’assicurazione del responsabile civile e non alla propria compagnia.