Pensione anticipata, il Tribunale di Siena boccia l’Inps: contano anche i contributi figurativi
di Valentina ConteROMA – Hanno lavorato per oltre quarant’anni, hanno raggiunto il requisito contributivo previsto dalla legge Fornero, ma si sono visti respingere la domanda di pensione perché una parte di quei contributi non arrivava da lavoro “effettivo”: erano figurativi, maturati durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione. Ora il Tribunale di Siena mette un altro punto fermo contro la linea dell’Inps: per la pensione anticipata ordinaria non serve anche il vecchio requisito dei 35 anni effettivi. Contano tutti i contributi, figurativi compresi.
La sentenza, ottenuta dall’avvocata Maria Gabriella Del Rosso del Patronato Inca Cgil, consolida l’orientamento già tracciato dalla Cassazione nel 2024 e confermato nel 2025. Il giudice ha accolto il ricorso di un lavoratore al quale l’Inps aveva negato l’uscita pur in presenza di 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva: al netto dei figurativi, secondo l’Istituto, restavano solo 32 anni e 6 mesi “effettivi”, sotto la soglia dei …
ROMA – Hanno lavorato per oltre quarant’anni, hanno raggiunto il requisito contributivo previsto dalla legge Fornero, ma si sono visti respingere la domanda di pensione perché una parte di quei contributi non arrivava da lavoro “effettivo”: erano figurativi, maturati durante periodi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione. Ora il Tribunale di Siena mette un altro punto fermo contro la linea dell’Inps: per la pensione anticipata ordinaria non serve anche il vecchio requisito dei 35 anni effettivi. Contano tutti i contributi, figurativi compresi.
La sentenza, ottenuta dall’avvocata Maria Gabriella Del Rosso del Patronato Inca Cgil, consolida l’orientamento già tracciato dalla Cassazione nel 2024 e confermato nel 2025. Il giudice ha accolto il ricorso di un lavoratore al quale l’Inps aveva negato l’uscita pur in presenza di 42 anni e 10 mesi di contribuzione complessiva: al netto dei figurativi, secondo l’Istituto, restavano solo 32 anni e 6 mesi “effettivi”, sotto la soglia dei 35. Una soglia che però, dice il Tribunale, apparteneva alla vecchia pensione di anzianità e non può essere trascinata nella pensione anticipata Fornero.
Il caso deciso dal Tribunale di Siena
Il caso finito davanti al Tribunale di Siena riguarda una domanda di pensione anticipata ordinaria respinta dall’Inps. Il lavoratore aveva maturato il requisito contributivo previsto dalla legge, ma l’Istituto, scomputando i contributi figurativi, gli riconosceva solo 32 anni e 6 mesi di contribuzione effettiva. Per questo aveva negato l’accesso alla pensione, continuando ad applicare il vecchio paletto dei 35 anni effettivi.
Il Tribunale ha ribaltato questa impostazione. La pensione anticipata ordinaria introdotta dalla legge Fornero, si legge nella decisione, è una prestazione nuova e autonoma rispetto alla vecchia pensione di anzianità. E la norma richiede solo l’anzianità contributiva complessiva: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica.
Perché l’Inps chiedeva i 35 anni effettivi
L’Inps fondava la propria posizione sull’articolo 22 della legge 153 del 1969, cioè sulla disciplina della vecchia pensione di anzianità. Secondo questa lettura, per andare in pensione anticipata non bastava avere raggiunto il requisito complessivo previsto dalla Fornero: bisognava anche poter far valere almeno 35 anni di contributi effettivi, legati a lavoro o versamenti volontari, senza considerare i periodi figurativi.
Ma per il Tribunale di Siena quella norma non può essere trascinata dentro una prestazione diversa, nata nel 2011. Il giudice richiama anche il principio ormai affermato dalla Cassazione: se il legislatore avesse voluto imporre un requisito di contribuzione effettiva anche per la pensione anticipata ordinaria, lo avrebbe scritto espressamente, come ha fatto per la pensione anticipata contributiva.
Cosa sono i contributi figurativi
I contributi figurativi sono contributi accreditati senza versamento diretto da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Servono a coprire periodi nei quali l’attività lavorativa si interrompe o si riduce per ragioni tutelate: malattia, disoccupazione, Naspi, cassa integrazione, maternità, servizio militare e altri eventi previsti dalla legge.
Il punto della sentenza è proprio questo: per la pensione anticipata ordinaria, questi periodi non possono essere trattati come contributi di serie B. Se concorrono all’anzianità contributiva complessiva, devono essere conteggiati ai fini del diritto alla pensione.
«I contributi figurativi non sono un regalo dello Stato: rappresentano la copertura di periodi in cui il lavoratore non ha potuto versare contributi per cause esterne alla sua volontà, come una malattia o la perdita del lavoro», sottolinea l’ufficio legale di Inca Cgil. Escluderli, aggiunge il Patronato, avrebbe significato penalizzare due volte la stessa persona: prima durante la carriera, poi al momento del pensionamento.
La svolta della Cassazione
La sentenza di Siena si inserisce nel solco aperto dalla Cassazione con le pronunce 24916 e 24952 del 2024, poi confermate dall’ordinanza 27910 del 2025. La Suprema Corte ha chiarito che la pensione anticipata Fornero non è la prosecuzione della vecchia pensione di anzianità, ma una prestazione autonoma con regole proprie.
Da qui la conseguenza: tutti i contributi accreditati, anche quelli figurativi, concorrono al raggiungimento del requisito. Le circolari Inps, ricorda il Tribunale, sono atti amministrativi interni e non possono introdurre condizioni non previste dalla legge.
Chi può beneficiare della sentenza
La decisione può interessare una platea ampia di lavoratrici e lavoratori: chi ha raggiunto il requisito contributivo complessivo per la pensione anticipata ordinaria, ma si è visto respingere la domanda, o teme di vedersela respingere, perché non arriva ai 35 anni di contribuzione effettiva.
Rientrano in questa situazione, in particolare, persone con carriere discontinue, periodi di disoccupazione coperti da Naspi, ammortizzatori sociali, lunghe malattie o altri periodi figurativi. Secondo Inca Cgil, il principio affermato non crea un privilegio, ma «si limita ad applicare la legge per come è scritta» e può restituire a molti lavoratori un diritto già maturato ma negato da una prassi amministrativa ritenuta illegittima.