Megan nello spot, Iliad la spunta. Il Garante della pubblicità: è corretto
di Aldo FontanarosaROMA – Via libera allo spot di Iliad che ha rilanciato Megan Gale come testimonial. Il Garante della pubblicità – lo Iap – considera legittima la pubblicità che potrà continuare ad andare in onda, in televisione e via Internet. Iliad non dovrà ritirarla neanche dai cartelloni in strada.
Il Garante, dunque, respinge il ricorso di Fastweb, nuovo proprietario di Vodafone. Nel suo ricorso, Fastweb ha lamentato la violazione del del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale intanto perché Iliad ha recuperato Megan, storico protagonista delle inserzioni di Vodafone-Omnitel con cui tanti la identificano ancora oggi.
ROMA – Via libera allo spot di Iliad che ha rilanciato Megan Gale come testimonial. Il Garante della pubblicità – lo Iap – considera legittima la pubblicità che potrà continuare ad andare in onda, in televisione e via Internet. Iliad non dovrà ritirarla neanche dai cartelloni in strada.
Il Garante, dunque, respinge il ricorso di Fastweb, nuovo proprietario di Vodafone. Nel suo ricorso, Fastweb ha lamentato la violazione del del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale intanto perché Iliad ha recuperato Megan, storico protagonista delle inserzioni di Vodafone-Omnitel con cui tanti la identificano ancora oggi.
La contestazione
Per Fastweb, l’inserzione di Iliad rappresenta un “indebito e ingiustificato agganciamento alla notorietà e all’immagine aziendale di Vodafone”, dunque un atto di “concorrenza sleale”. Sgradita a Fastweb in particolare la battuta di Megan che, nella pubblicità, dice di aver “deciso di cambiare” perché “Iliad è per sempre” (storico slogan della compagnia di tlc).
Queste argomentazioni non convincono lo Iap, che dà ragione a Iliad. Scrive lo Iap sul suo sito che “le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina”. Il Codice è l’insieme di regole che le società commerciali si sono date da sole impegnandosi a rispettarle.
I due articoli
Nel giudizio dello Iap, sembra di capire, lo spot non viola l’articolo 13 del Codice quando stabilisce che “deve essere evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto”.
E neanche viola l’articolo 14 che proibisce “ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati”.
Nei prossimi giorni, lo Iap comunicherà le motivazioni dettagliate di questa sua decisione.