Bagagli, rimborsi, riprotezioni: la riforma dei diritti dei passeggeri Ue al voto. Cosa cambia
di Federico FormicaROMA – Sui diritti dei passeggeri aerei, la paralisi istituzionale sembra - finalmente - superata. Il braccio di ferro tra Consiglio e Parlamento europeo si è concluso e, dal testo dell’accordo che Repubblica ha potuto consultare, è proprio il Parlamento a uscirne vincitore. La riforma è quella del regolamento 261 del 2004, che sancisce i diritti dei viaggiatori in caso di ritardo, cancellazione e altri tipi di disservizio. Salvi gli indennizzi Al centro dello scontro sono rimasti sempre gli indennizzi in caso di ritardo, che variano tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. I tre scalini sono:
- 250 euro per viaggi pari o inferiori ai 1500 chilometri;
- 400 euro per tratte tra i 1500 e i 3500 chilometri;
- 600 euro per tratte oltre i 3500 chilometri.
Questi indennizzi in realtà nel regolamento originario erano previsti solo per negato imbarco e cancellazione, ma sono stati estesi anche ai ritardi dopo un pronunciamento della Corte di giustizia europea. L’accordo …
ROMA – Sui diritti dei passeggeri aerei, la paralisi istituzionale sembra - finalmente - superata. Il braccio di ferro tra Consiglio e Parlamento europeo si è concluso e, dal testo dell’accordo che Repubblica ha potuto consultare, è proprio il Parlamento a uscirne vincitore. La riforma è quella del regolamento 261 del 2004, che sancisce i diritti dei viaggiatori in caso di ritardo, cancellazione e altri tipi di disservizio. Salvi gli indennizzi Al centro dello scontro sono rimasti sempre gli indennizzi in caso di ritardo, che variano tra i 250 e i 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. I tre scalini sono:
- 250 euro per viaggi pari o inferiori ai 1500 chilometri;
- 400 euro per tratte tra i 1500 e i 3500 chilometri;
- 600 euro per tratte oltre i 3500 chilometri.
Questi indennizzi in realtà nel regolamento originario erano previsti solo per negato imbarco e cancellazione, ma sono stati estesi anche ai ritardi dopo un pronunciamento della Corte di giustizia europea. L’accordo raggiunto prevede di mantenere queste soglie così come sono. Ed è già una vittoria, considerato che un anno fa il Consiglio proponeva di non versare un euro di indennizzo fino alle cinque ore di ritardo. Un modo per venire incontro alle esigenze delle compagnie aeree di ridurre questi esborsi.
Indennizzi: più trasparenza Finalmente la normativa fisserà tempi certi per chiedere e, soprattutto, ottenere l’indennizzo dalla compagnia aerea. Oggi infatti i vettori tendono a lasciare i loro clienti per mesi in attesa delle somme che gli spettano. I passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta di compensazione, mentre la compagnia dovrà pagare entro 30 giorni. Oppure, sempre entro 30 giorni, spiegare perché ritiene che non sia dovuta.
Quando una compagnia rifiuta di pagare l'indennizzo dovrà fornire al passeggero una motivazione specifica, riferita al singolo volo e scritta in linguaggio semplice. Non saranno più sufficienti formule generiche come "problemi operativi" o "circostanze eccezionali". Le spiegazioni dovranno essere comprensibili anche a chi non conosce il linguaggio tecnico del settore aereo.
Sì al volo di ritorno se non si utilizza l’andata In caso di biglietto andata/ritorno con un’unica prenotazione, un’altra cattiva abitudine delle compagnie è quella di negare l’imbarco sul volo di ritorno perché il passeggero non ha utilizzato uno o più voli dell'andata. Con il nuovo regolamento, questo non sarà possibile: il passeggero avrà diritto comunque a prendere quel volo. Non si potranno neanche applicare supplementi o penali.
Circostanze straordinarie Gli indennizzi - che siano per ritardi o cancellazioni - non sono dovuti se il disservizio è dovuto a cause di forza maggiore, come ad esempio il maltempo. Questo principio rimarrà in piedi. Ma aumenterà la soglia di trasparenza: non basterà dimostrare che si è verificato un evento straordinario. La compagnia dovrà provare anche che quell'evento ha effettivamente causato il ritardo o la cancellazione e che il disservizio non avrebbe potuto essere evitato nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli.
Riprotezioni In alcuni casi la compagnia potrà ridurre la compensazione economica quando, dopo una cancellazione, offrirà un volo alternativo che parte prima di quello originariamente prenotato e il passeggero accetta di utilizzarlo. Più nello specifico:
- riduzione del 50% dell'indennizzo se il nuovo volo parte meno di due ore prima rispetto all'orario originario e il passeggero accetta e utilizza quel volo;
- riduzione del 25% se il nuovo volo parte meno di tre ore prima rispetto all'orario originario.
Sì al fai da te Accade spesso che, dopo un volo cancellato, la compagnia non dia segni di vita per diverse ore oppure proponga una riprotezione che però decolla svariate ore dopo. In questo caso è facile che il viaggiatore si trovi da sé un’altra soluzione. Il nuovo regolamento prevede in modo esplicito questa possibilità. Se la soluzione offerta dal vettore non è entro le tre ore, il passeggero si può organizzare in autonomia e potrà chiedere il rimborso dei costi sostenuti. Ritardo in pista A volte l’imbarco avviene in perfetto orario, ma l’aereo rimane fermo in pista per ore. Con il risultato che, oltre a volare in ritardo, il passeggero è “ostaggio” in aereo senza poter uscire. Il nuovo regolamento lima a due ore (dalle tre previste finora) il tempo massimo in cui si può rimanere a bordo senza decollare, dopodiché i passeggeri devono poter sbarcare. Fanno eccezione solo i motivi di sicurezza.
Bagaglio a mano Una novità molto attesa, sulla quale le istituzioni europee si sono date battaglia, era la possibilità di consentire un bagaglio a mano gratuito per tutti. Questa novità non è passata. L’unico piccolo passo in avanti, in questo ambito, è che il regolamento obbligherà compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca a mostrare di default il prezzo del biglietto comprensivo del bagaglio a mano, in modo da poter confrontare in modo più rapido le offerte.
La battaglia politica La proposta di revisione del regolamento 261 risale addirittura al 2013; l’anno successivo il Parlamento ha adottato la sua posizione. I governi, a quel punto, hanno impiegato undici anni per trovare una posizione comune, che è arrivata nel 2025 ma è stata considerata irricevibile dal Parlamento. Per rompere lo stallo è stata necessaria una procedura di conciliazione, una soluzione adottata molto raramente nella prassi legislativa europea che prevede la presenza di 27 ambasciatori e 27 eurodeputati, con la Commissione a mediare tra le parti. La mediazione, evidentemente, ha funzionato. Oggi il Parlamento avvierà la procedura per sigillare il testo.