Stop ai concorsi pubblici per chi è stato licenziato dalla PA: le novità
di Miriam CarrarettoROMA – Tempi duri per i furbetti del cartellino “morale”, quelli, per capirci, che considerano il pubblico impiego un rifugio sicuro. Ora, chi perde l’impiego in un ente pubblico perché non lavorava abbastanza o per ragioni disciplinari, e prova a rientrare subito nella PA partecipando a un nuovo concorso, rischia di trovarsi la strada sbarrata già prima che la domanda venga esaminata.
Non è proprio una novità assoluta, visto che di norme che prevedono questo tipo di esclusione ne esistono in realtà già alcune, e da decenni. La novità, tuttavia, è una sentenza del Consiglio di Stato del 5 maggio e pubblicata il 21 che ha messo nero su bianco per la prima volta quando e come si applica questo blocco, e quando invece il lavoratore, che finora dormiva sonni tranquilli, può contestarlo. Di base, diciamo che tutto dipende in particolare da quanto tempo è passato dal licenziamento, e da che tipo di posto si sta cercando.
ROMA – Tempi duri per i furbetti del cartellino “morale”, quelli, per capirci, che considerano il pubblico impiego un rifugio sicuro. Ora, chi perde l’impiego in un ente pubblico perché non lavorava abbastanza o per ragioni disciplinari, e prova a rientrare subito nella PA partecipando a un nuovo concorso, rischia di trovarsi la strada sbarrata già prima che la domanda venga esaminata.
Non è proprio una novità assoluta, visto che di norme che prevedono questo tipo di esclusione ne esistono in realtà già alcune, e da decenni. La novità, tuttavia, è una sentenza del Consiglio di Stato del 5 maggio e pubblicata il 21 che ha messo nero su bianco per la prima volta quando e come si applica questo blocco, e quando invece il lavoratore, che finora dormiva sonni tranquilli, può contestarlo. Di base, diciamo che tutto dipende in particolare da quanto tempo è passato dal licenziamento, e da che tipo di posto si sta cercando.
Il caso: licenziato a marzo, candidato a novembre per lo stesso posto
Partiamo dal caso concreto. Un dirigente del Comune di Sanremo viene licenziato a marzo 2024 per scarso rendimento. A novembre, lo stesso Comune bandisce un concorso per un dirigente da assegnare allo stesso settore in cui lui lavorava, diremo genericamente ambito sociale. Il soggetto in questione si candida ma viene escluso subito, perché il regolamento, stringente, contiene una clausola che vieta la partecipazione a chi è stato in precedenza licenziato per motivi disciplinari o per rendimento insufficiente. A quel punto ricorre al Tar della Liguria, e perde. Poi ci prova di nuovo: fa appello al Consiglio di Stato, e perde di nuovo. La Quinta sezione, con la sentenza n. 4103/2026, respinge tutti i motivi del ricorso e conferma che l'esclusione è assolutamente legittima.
Le regole per i concorsi pubblici che nessuno ricorda, ma che ci sono da sempre
Le norme su cui si fonda questa sentenza non sono del tutto nuove. Due decreti del presidente della Repubblica, il n. 487 del 1994 e il n. 3 del 1957, stabiliscono entrambi che non possono partecipare ai concorsi pubblici le persone che siano state in precedenza sollevate o licenziate da un ente pubblico per comportamenti scorretti gravi o per performance deludenti, risultati sotto le attese o anche solo rendimento da minimo sindacale e inefficienza cronica.
Il principio di fondo è che la Pubblica amministrazione, nel suo insieme, vale come un unico datore di lavoro. Quindi, un licenziamento in un Comune non è un fatto che riguarda solo quel singolo ente, ma rappresenta a tutti gli effetti un precedente di cui qualsiasi altra amministrazione può (dovrebbe?) tenere conto quando valuta una candidatura. Da notare che, per questo motivo, il bando non ha bisogno di motivare l'esclusione caso per caso. È sufficiente solo che sia inserita una postilla specifica, e che il candidato “sotto accusa” rientri nella casistica.
A chi volesse obiettare che però la Costituzione garantisce il diritto di accedere ai concorsi – obiezione che non a caso quasi tutti i candidati fatti fuori portano davanti ai giudici – va detto che l'articolo 51 della Costituzione, garantisce, sì, a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, e quindi un'esclusione automatica, che non valuti la gravità di quanto accaduto né quanto tempo sia passato, sembrerebbe violare quel principio.
Tuttavia, il Consiglio di Stato non liquida l'argomento. Quello che fa è riconoscere che esiste un precedente della Corte Costituzionale, una sentenza del 2007, che aveva stabilito che i divieti di accesso ai concorsi non possono durare in modo illimitato nel tempo, e la gravità del comportamento va sempre messa in relazione proporzionale alla conseguenza.
Un blocco eterno e di default, in astratto, sarebbe davvero difficile da difendere. Ma nel caso specifico i giudici hanno ritenuto che quella valutazione proporzionale, ritenuta necessaria, non fosse necessaria, per due ragioni. Per prima cosa tra il licenziamento e la domanda di partecipazione erano passati meno di otto mesi, quindi sarebbe stato davvero arduo giocarsi la carta del divieto "illimitato nel tempo" visto che il licenziamento era appena avvenuto. Seconda, ancora più decisiva, il dirigente non si stava candidando per un posto diverso in un altro Comune, ma stava cercando di rientrare esattamente nello stesso settore, nello stesso ruolo e addirittura nello stesso ente che lo aveva appena allontanato.
Per quanto tempo dura il “veto”
A fronte di tutto questo, la domanda che interessa di più a chi si trovi in questa situazione è quanto dura il “veto”. La risposta della sentenza è che non esiste un termine fisso, ma certamente la preclusione non è definitiva.
La legittimità dell'esclusione dipende in modo sostanziale da quanto tempo è passato. Più il licenziamento è recente, più difficile diventa contestare l'esclusione da un concorso. Man mano che il tempo passa, invece, la posizione di chi è stato tenuto fuori diventa più solida, anche perché un'amministrazione che vuole sbarrare la strada a qualcuno a distanza di molti anni dai fatti, seppur a ragione, deve giustificare quella scelta in modo decisamente più articolato.
Quindi, il Consiglio di Stato non indica una soglia precisa in anni, ma fissa il principio per cui questo meccanismo non può funzionare come una condanna permanente. Visto dall’altra parte, significa che chi ha perso il posto e aspira a rientrare nel pubblico impiego dovrebbe intanto lasciar passare un periodo ragionevole, e poi provare a rientrare quantomeno in un ruolo e in un contesto significativamente diversi da quelli del rapporto di lavoro precedente.
E se il licenziamento era per ritorsione?
Il dirigente di Sanremo aveva sollevato anche un'altra questione. Sosteneva di essere stato licenziato, e poi escluso dal concorso, per rappresaglia, dopo aver segnalato presunte irregolarità dell'ente ad Anac e alla Corte dei Conti. Un argomento che chiama in causa le norme sul whistleblowing, che dal 2023 tutelano in modo più attento chi denuncia illeciti nelle organizzazioni pubbliche.
Il Consiglio di Stato qui non entra nel merito ma afferma che, se il licenziamento fosse stato davvero fatto per una sorta di ritorsione, quella valutazione spetterebbe comunque al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo. E che però un esito favorevole in quella sede potrebbe portare al ripristino della situazione precedente.
Questo è un dettaglio non da poco. Quindi, chi si trovasse in una situazione simile, sappia che può provare a contestare lo stop al concorso davanti al giudice amministrativo e reclamare invece il presunto licenziamento ritorsivo davanti al giudice del lavoro. Sono due percorsi separati, che seguono regole e tempi diversi.
Per chi non valgono queste regole
Vale la pena precisare anche a chi non si applica questa pronuncia. Sicuramente a chi lascia la Pubblica amministrazione volontariamente, a chi non viene rinnovato per ragioni organizzative o di budget e a chi conclude un contratto a tempo determinato. Riguarda esclusivamente chi è stato allontanato attraverso un provvedimento disciplinare formale, o rimosso per insufficiente rendimento documentato nel tempo, due fattispecie peraltro specifiche che richiedono procedure precise. Per tutti gli altri, le regole di accesso ai concorsi pubblici restano quelle di sempre.