Voli cancellati o in ritardo per il guasto alla rete Enav, quali sono i diritti dei passeggeri
Federico FormicaIl venerdì nero del trasporto aereo è arrivato. Ma non per lo sciopero di piloti e assistenti di volo EasyJet, bensì per una causa più strutturale. E soprattutto, più impattante. Il guasto alla rete di trasmissioni dell’Enav - l’ente responsabile dell’aviazione civile - sta provocando al momento cancellazioni o ritardi al 50% dei voli previsti. Sono quindi moltissimi i viaggiatori che non sanno se né quando potranno partire, e il fatto che sia venerdì - quando molti tornano a casa o partono per un weekend -, certo non aiuta.
I diritti dei viaggiatori
La prima cosa da chiarire è che un problema tecnico alle strumentazioni dell’ente controllore è una tipica circostanza eccezionale. Le compagnie aeree insomma subiscono questa situazione né possono adottare alcuna misura per ovviare. Cosa comporta tutto ciò? Che il viaggiatore non possa chiedere alcuna compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione. Questi indennizzi variano tra i 250 e i 600 euro a seconda della tratta ma, è importante ribadirlo, non in questo caso. Restano in piedi tutti gli altri diritti: rimborso pieno del prezzo del biglietto se il volo non parte e si rinuncia a viaggiare, oppure obbligo di essere riposizionati sul primo volo alternativo possibile e assistenza in aeroporto. “In caso di ritardo superiore alle 5 ore - ricorda l’esperta Maria Pisanò, del Centro europeo del consumatore - il passeggero ha diritto a rinunciare al viaggio e di ricevere il rimborso totale. Comunque, per tutte le ore passate in aeroporto rimane il dovere, da parte delle compagnie, di assistere i loro clienti”.
Una nuova sentenza a favore dei viaggiatori
Al di là dei fatti di oggi, i giudici europei hanno da pochi giorni confezionato una sentenza (la C-108/2026) che toglierà alle compagnie aeree il potere di fare il bello e il cattivo tempo quando si tratta di motivare un ritardo o una cancellazione. La sentenza è del Tribunale dell’Unione europea, modificata però dalla Corte Ue - “che ha il potere di farlo quando una sentenza rischia di pregiudicare l’uniformità del diritto comunitario” precisa Pisanò. Nella sostanza, il testo prevede adesso che la compagnia non possa motivare una circostanza eccezionale con una generica “restrizione del traffico aereo”. “Non basta più - spiega l’avvocata - perché ora è dirimente il motivo per cui l’ente controllore ha preso quella decisione, che non per forza è una causa di forza maggiore”. Per fare un esempio, mutuato proprio dagli eventi che hanno scatenato la causa, il volo era arrivato con un’ora di ritardo a causa del maltempo, e anziché partire subito ha accumulato ulteriori due ore di ritardo per un problema tecnico all’aereo. A quel punto, l’ente ha dato priorità ad altri slot. Ma per un motivo per preciso, cioè una responsabilità della compagnia aerea. Dunque, due ore di ritardo su tre erano da imputare solo alla compagnia.
“È una novità positiva per i viaggiatori - commenta Pisanò - anche perché quando la Corte interpreta una sentenza incide direttamente sul regolamento stesso. D’ora in poi tutti dovranno adeguarsi al nuovo principio: non basta appellarsi a generiche limitazioni del traffico aereo perché la decisione di spostare un volo potrebbe avere cause tutt’altro che eccezionali”.