Tassazione minima, il momento delle scelte nell’Ue
di Alessandro Santoro* , di Alessandro Santoro*Entro il 31 dicembre di quest’anno l’Italia, come gli altri paesi della Ue, dovrà recepire la direttiva che introduce, a partire dal 2024, la tassazione minima sui gruppi multinazionali con fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro. La direttiva costituisce, a sua volta, un’applicazione del pillar two promosso dall’Ocse e, in linea con esso, prevede regole specifiche per l’applicazione di una top-up tax in tutti i casi in cui le sussidiarie del gruppo operanti in un determinato paese siano ivi tassate con un’aliquota effettiva inferiore al 15%. La top-up tax, pari, con alcune eccezioni, alla differenza tra il 15% e l’aliquota effettiva, viene applicata, in prima analisi, dal paese di residenza fiscale della capogruppo (secondo la cosiddetta income inclusion rule, IIR) ma il paese dove la sussidiaria opera può anteporsi al paese di residenza fiscale se, in sede di recepimento della direttiva, adotta l’imposta minima domes…
Entro il 31 dicembre di quest’anno l’Italia, come gli altri paesi della Ue, dovrà recepire la direttiva che introduce, a partire dal 2024, la tassazione minima sui gruppi multinazionali con fatturato pari ad almeno 750 milioni di euro. La direttiva costituisce, a sua volta, un’applicazione del pillar two promosso dall’Ocse e, in linea con esso, prevede regole specifiche per l’applicazione di una top-up tax in tutti i casi in cui le sussidiarie del gruppo operanti in un determinato paese siano ivi tassate con un’aliquota effettiva inferiore al 15%. La top-up tax, pari, con alcune eccezioni, alla differenza tra il 15% e l’aliquota effettiva, viene applicata, in prima analisi, dal paese di residenza fiscale della capogruppo (secondo la cosiddetta income inclusion rule, IIR) ma il paese dove la sussidiaria opera può anteporsi al paese di residenza fiscale se, in sede di recepimento della direttiva, adotta l’imposta minima domestica (qualified domestic minimum tax, QDMT).
La scelta dell'Unione
È quindi questa la prima scelta che dovrà essere compiuta dai paesi membri dell’Unione, ed è prevedibile che la quasi totalità di essi, inclusa l’Italia, adotterà la QDMT per evitare di perdere il gettito che la tassazione minima può garantire. Ma il recepimento della direttiva non si limita all’opzione di introdurre la QDMT. I paesi membri devono infatti valutare con grande attenzione le regole di determinazione dell’aliquota effettiva, che scaturisce dal calcolo di un rapporto tra le imposte rilevanti (covered taxes) e l’utile ante imposte calcolato secondo regole particolari (globe income). Il tema è particolarmente rilevante - come emerso con chiarezza in un recente convegno organizzato su questo tema dalla Banca d’Italia- per la definizione degli incentivi fiscali, ovvero crediti e agevolazioni di altra natura. Secondo la direttiva, infatti, incentivi simili possono avere un impatto diverso sull’aliquota effettiva. In particolare, i crediti fiscali che riducono maggiormente l’aliquota effettiva rilevante ai fini della direttiva possono essere attraenti dal punto di vista del singolo paese perché, fino a quando l’aliquota effettiva rimane al di sopra del 15%, essi evitano l’applicazione di qualsiasi forma di minimum tax ma attraggono investimenti dall’estero, in particolare sotto forma di reimpatrio di capitali precedentemente impiegati in paesi che offrivano un’aliquota inferiore al 15%. D’altronde, questo tipo di incentivi non possono comunque determinare una tassazione effettiva inferiore al 15% e, se la QDMT viene effettivamente introdotta, il gettito del paese dove opera l’impresa viene protetto e, in taluni casi, potrebbe anche aumentare. Nel Regno Unito, si prevede che l’applicazione della QDMT generi un gettito aggiuntivo pari a circa 2,3 miliardi di euro, pari a circa il 3% del gettito dell’imposta sui profitti societari. A fronte del possibile incremento di gettito, d’altronde, vanno valutate le implicazioni sul debito pubblico connesse all’adozione di incentivi che hanno un impatto maggiore sull’aliquota effettiva.
Il bisogno di un provvedimento ad hoc
La materia, come si vede da questa parziale e sommaria descrizione, è complessa e certamente necessita di un provvedimento ad hoc. Tuttavia, è plausibile che il disegno di legge delega di riforma fiscale, di cui si aspetta il varo entro la metà del mese prossimo, venga redatto tenendo presenti questi scenari, e ciò per almeno tre ragioni. In primo luogo, le regole dettate dalla direttiva valgono anche per i gruppi domestici con fatturato superiore a 750 milioni. In secondo luogo, se i gruppi domestici con fatturato inferiore a 750 milioni fossero trattati in modo eccessivamente diverso da quelli con fatturato superiore verrebbe violato il principio di parità di trattamento. Sarebbe da questo punto di vista auspicabile che anche nella legge delega i principi di riforma dell’imposta sui profitti societari facessero riferimento all’aliquota effettiva, il cui calcolo tiene conto sia dell’aliquota statutaria, che per l’Ires è oggi pari al 24%, sia della base imponibile. Ciò non al fine di applicare a tutti i soggetti Ires, società o gruppi, gli stessi principi della direttiva, ma per poter garantire se non un’assoluta parità di trattamento al variare della dimensione, almeno una ragionevole continuità. Del resto il riferimento all’aliquota effettiva era già contenuto, sebbene per l’Irpef e non per l’Ires, nel disegno di legge delega approvato dal governo Draghi.
Ragionando in termini di aliquota effettiva diventerebbe anche possibile valutare gli effetti della revisione degli incentivi fiscali, in primis l’ACE o il patent box, che, per loro natura ricadono su una platea ben più ampia rispetto a quella, invero piuttosto ristretta anche se economicamente rilevante, interessata dall’applicazione della direttiva. Tale revisione potrebbe in effetti rappresentare l’obiettivo più importante della riforma dell’Ires, preferibile, perché meno costosa per il gettito, rispetto ad un’ulteriore riduzione dell’aliquota statutaria, specie per un Paese come l’Italia che, secondo una recente ricerca del Fmi ha già un’aliquota effettiva sui gruppi societari di poco superiore al 20% e di 5-10 punti inferiore a quella di Germania e Francia. *@saintbull70