Economia

Facci, tutti gli errori dell’auto-difesa del polemista

Facci, tutti gli errori dell’auto-difesa del polemista
(ansa)
Dai riferimenti al codice penale all’ammonimento del Questore di Milano per presunti atti persecutori verso la ex
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* Alessandro Simeone è un avvocato membro del Comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffré Francis Lefebvre

Filippo Facci, prossimo conduttore di una striscia quotidiana su Rai 2, è stato frontalmente -e, forse, strumentalmente - attaccato per il contenuto di un suo articolo sulla vicenda del presunto stupro commesso dal figlio del presidente del Senato.

Sentitosi messo all'angolo, il giornalista ha cercato di difendersi, lamentandosi di essere stato accusato di "quattro reati sanzionati dal codice di procedura penale: 1) razzismo; 2) sessismo; 3) apologia del fascismo; 4) vittimizzazione secondaria di presunta stuprata".

Siccome i guai non arrivano mai da soli, Facci ha anche ricevuto l'ammonimento da parte del Questore di Milano per alcuni -presunti- atti persecutori commessi in danno della sua ex moglie. La sua reazione liquidatoria è consistita nel derubricare il tutto a un mero provvedimento amministrativo (come una semplice multa) senza conseguenze.

Filippo Facci, come difensore di se stesso, non è un asso.

I riferimenti al codice penale

In primo luogo, i reati sono quelli contenuti nel codice penale e non del codice di procedura penale, che fissa le regole del processo ma non stabilisce cosa sia lecito oppure no. Ma questo, forse, sarebbe solo un peccato veniale se non fosse che anche i presunti reati in realtà tali non sono.

Essere razzisti non è reato; lo è fare propaganda razzista, commettere atti di discriminazione per motivi razziali (o anche etnici o religiosi) o istigare altri a farlo: tra il pensare e il fare c'è, però, una bella differenza.

Essere sessisti non è reato e di per sé non lo è neppure compiere atti discriminatori per ragioni di genere: come Facci sa benissimo il DDL Zan, che voleva estendere l'ambito di applicazione della norma penale (art. 604 bis) anche alle questioni di genere e sesso, è stato affossato nella scorsa legislatura.

La vittimizzazione secondaria non solo non è reato ma non è neppure un fatto: è semmai la conseguenza, negativa, subìta dalla vittima di un reato, in particolare quelli a sfondo sessuale o di violenza, a causa di comportamenti finalizzati a colpevolizzarla.

L’ammonimento per stalking

Veniamo poi all'ammonimento per stalking. Se, da un lato è vero che si tratta di un provvedimento amministrativo e non di una sentenza di condanna, è altrettanto vero che i Questori non lo emettono propriamente a cuor leggero, come se si trattasse di un divieto di sosta, ma dopo aver cercato, seppure con valutazione sommaria, di capire se i fatti denunciati sono quanto meno verosimili (o non completamente infondati). Non è neppure vero che si tratta di un provvedimento privo di conseguenze, giacché se Filippo Facci dovesse compiere atti persecutori in danno della sua ex moglie, il reato diventerebbe procedibile d'ufficio - non sarebbe necessaria la querela- e l'eventuale pena, comminata dal giudice penale, verrebbe aumentata.

La vicenda del prossimo conduttore di Rai 2 è l'esempio lampante di quanto, in certe vicende, sia necessario un supplemento di riflessione prima di parlare per difendersi e che, a volte, la toppa è peggio del buco.

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