Gli scioperi del personale degli aeroporti e di alcune compagnie aeree stanno provocando cancellazioni che impattano su un potenziale di 250-270mila posti. Le rivendicazioni salariali dei lavoratori annunciano un’altra estate rovente nei cieli. Vediamo quali sono i principali interrogativi dei passeggeri e i diritti.
Quali sono i diritti in caso di ritardo o cancelazione?
Come ha ricordato il Codacons alla vigilia della giornata odierna, la compagnia aerea è tenuta a fornire ai passeggeri pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento dall'aeroporto all'albergo.
Posso scegliere un altro volo?
Qualora il volo sia cancellato, spiega l’associazione, il passeggero ha diritto alla scelta tra rimborso del prezzo del biglietto, imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea; imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente al passeggero.
Se devo prendere un taxi?
In caso di spese extra per spostamenti non previsti (ad esempio per raggiungere un aeroporto diverso da quello inizialmente programmato) la compagnia aerea è tenuta al rimborso.
Oltre al rimborso o alla riprotezione, si ha diritto a un indennizzo?
Il regolamento europeo 261 dice che non c’è diritto alla compensazione se “la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Quali sono le “circostanze eccezionali”?
Instabilità politica, maltempo, rischi per la sicurezza, “improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza” e scioperi.
E se la compagnia non si è attivata con tutte le misure del caso?
L’utente può chiedere alla compagnia di dimostrare di avere fatto tutto quanto nelle sue facoltà per evitare il disagio. Con un reclamo a Enac, l’ente designato dall’Italia per far rispettare il regolamento 261. Dopo aver raccolto tutti gli elementi Enac deciderà se archiviare o sanzionare la compagnia aerea. Attenzione: Enac non può ordinare ai vettori di risarcire o rimborsare un passeggero. Per ricevere l’indennizzo che vi è stato negato, bisogna agire in giudizio. O tramite giustizia ordinaria oppure, nel caso di compagnia aerea non basata in Italia, attraverso il procedimento di risoluzione delle controversie di modesta entità, una specie di conciliazione europea per liti il cui valore è fino a cinquemila euro.
Ho letto che alcune sentenze hanno però accordato indennizzi…
In base alle pronunce dei tribunali europei, spiega di nuovo il Codacons, se lo sciopero è indetto dal personale della compagnia aerea, il passeggero può sperare in un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro a seconda della tratta, in caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore. Compensazione che non scatta, però, in caso di sciopero del personale della sicurezza aeroportuale, scioperi degli addetti ai bagagli, scioperi dei controllori del traffico aereo, scioperi causati da instabilità politica.
In realtà il regolamento esclude la possibilità di indennizzo. Ma nei vent’anni della sua vigenza, sono intervenute alcune sentenze europee che hanno aperto per giurisprudenza a questa eventualità. L’associazione fa riferimento al precedente della cosiddetta “sentenza Tuifly”, in cui la Corte di giustizia europea stabilì che uno sciopero dei propri dipendenti, se annunciato con netto anticipo e se è il risultato di una lunga vertenza, può ricadere nella responsabilità della compagnia aerea. Nel caso in questione la compagnia belga TuiFly aveva dovuto cancellare diversi voli dopo che molti suoi dipendenti si misero in malattia per protesta contro una ristrutturazione aziendale non condivisa.
Una sentenza simile è stata emessa anche nei confronti della Sas che nel 2019 si rifiutò di versare la compensazione per gli oltre 4000 voli cancellati nel corso di una settimana di scioperi a oltranza dei suoi lavoratori. La controversia, hanno sostenuto i giudici, nasceva da lontano e la Sas aveva tutti gli strumenti per risolverla, ma non l’ha fatto.
E se la cancellazione o l’assegnazione a un volo in data diversa mi impedisce di sfruttare una vacanza che avevo programmato?
Il presidente dell’Enac ha chiarito in una intervista al Corsera che il cliente ha diritto a riprotezione e rimborso, ma non può avanzare alla compagnia una richiesta di “rimborsare l’albergo”. In questo caso, il suggerimento è piuttosto verificare i contratti di prenotazione con le strutture o attraverso i tour operator per le modalità di spostamento o rimborso delle vacanze non sfruttate.