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Guasto dei treni a Roma: ecco a cosa hanno diritto i passeggeri coinvolti

(agf)

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I viaggiatori possono chiedere il rimborso del biglietto, ma per ottenere gli indennizzi la strada è in salita
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Un guasto alla linea in un breve tratto che ha paralizzato la circolazione ferroviaria lasciando a piedi migliaia di passeggeri. All’indomani della giornata nera dei treni, che diritti hanno i viaggiatori coinvolti dai disagi?

Sicuramente hanno diritto al rimborso del biglietto, integrale in caso di viaggio cancellato; parziale, commisurato alla durata della tratta non percorsa se il viaggio è stato interrotto. Per quanto riguarda invece l’indennizzo, la situazione è più complicata. Per riassumere possiamo dire che l’indennizzo è dovuto se:

Il disservizio non è causato da una circostanza eccezionale;

Il viaggiatore ha subìto le conseguenze di un ritardo o cancellazione.

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Un guasto alla linea in un breve tratto che ha paralizzato la circolazione ferroviaria lasciando a piedi migliaia di passeggeri. All’indomani della giornata nera dei treni, che diritti hanno i viaggiatori coinvolti dai disagi?

Sicuramente hanno diritto al rimborso del biglietto, integrale in caso di viaggio cancellato; parziale, commisurato alla durata della tratta non percorsa se il viaggio è stato interrotto. Per quanto riguarda invece l’indennizzo, la situazione è più complicata. Per riassumere possiamo dire che l’indennizzo è dovuto se:

Il disservizio non è causato da una circostanza eccezionale;

Il viaggiatore ha subìto le conseguenze di un ritardo o cancellazione.

Si poteva evitare?

Partiamo dal nodo delle circostanze eccezionali. Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri ferroviari che ha, di fatto, eliminato la possibilità di essere risarciti sempre e comunque. Introducendo anche in questo ambito la “circostanza eccezionale”: significa che se la compagnia (Trenitalia e Italo in questo caso) non poteva prevedere il problema e non avrebbe avuto possibilità di porvi rimedio, non si può pretendere che versi anche un indennizzo.

La domanda è: il caos di oggi è una circostanza eccezionale o no? “Al momento è presto per dirlo - spiega Maria Pisanò, esperta di diritto dei passeggeri e direttrice del Centro europeo del consumatore - perché non è ancora chiaro cosa sia successo, né se i vettori avessero la possibilità di evitare il blocco della circolazione che si è poi verificato”. Un altro aspetto-chiave che bisognerà chiarire è la competenza: “Se il guasto è all’infrastruttura, la responsabilità non è più di Trenitalia ma di Rfi - continua Pisanò - e in quel caso, per eventuali risarcimenti bisogna rifarsi al Codice civile e non al regolamento europeo”. Ad accertare tutto questo dovrà essere l’Art, l’autorità dei trasporti.

Soluzioni alternative

Ipotizzando che la circostanza non sia eccezionale, c’è poi la questione delle conseguenze dovute al ritardo. Se il passeggero, vista l’entità del ritardo o addirittura la cancellazione, decide di non mettersi in viaggio, ha diritto al rimborso ma non a indennizzi, proprio perché risolve il contratto con il vettore, chiudendo così la questione.

Altrimenti, chi vuole (o deve) proseguire il viaggio e arriva a destinazione in ritardo, ha diritto ha:

25% del prezzo del prezzo del biglietto, se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2 ore;

50% del prezzo del prezzo del biglietto, se il ritardo è di almeno 2 ore.

C’è però una novità positiva per i viaggiatori, introdotta dal nuovo regolamento e che in pochi conoscono. Se entro i 100 minuti di ritardo (rispetto alla partenza prevista) la compagnia ferroviaria non propone al passeggero un itinerario alternativo, le due parti possono concordare una soluzione diversa (ad esempio un pullman o un aereo) con rimborso da parte del vettore; oltre i 100 minuti, invece, il passeggero può prenotare autonomamente un viaggio con un’altra compagnia per poi chiedere che gli venga rimborsato - entro 30 giorni - da quella con cui aveva previsto di viaggiare all’inizio.

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