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Criptovalute, cosa cambia per gli operatori con il nuovo registro

(reuters)
A partire dal 16 maggio ed entro 60 giorni tutti i prestatori di servizi di valuta virtuale devono registarsi alla nuova anagrafe. Un primo passo del governo per monitorare i player del settore
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* Professore Aggregato di Diritto civile e Diritto di Internet e dell'Intelligenza artificiale, presso l'Università di Parma. Autore della casa editrice Giuffré Francis Lefebvre

Da tempo si discorre di finanza decentralizzata, soprattutto quale ecosistema di applicazioni finanziarie sviluppabili ed operabili senza l'ausilio di intermediari (quali banche o fornitori di servizi di pagamento). Uno degli elementi fondamentali di questo nuovo paradigma è la criptovaluta: si tratta, secondo la definizione di Banca d'Italia, di "rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente". La criptovaluta, invero, è retta da un sistema di autenticazione, verifica e conservazione dei dati, basato su un'architettura a blockchain trasparente, affidabile e non necessariamente controllata, o controllabile, da alcun specific…

* Professore Aggregato di Diritto civile e Diritto di Internet e dell'Intelligenza artificiale, presso l'Università di Parma. Autore della casa editrice Giuffré Francis Lefebvre

Da tempo si discorre di finanza decentralizzata, soprattutto quale ecosistema di applicazioni finanziarie sviluppabili ed operabili senza l'ausilio di intermediari (quali banche o fornitori di servizi di pagamento). Uno degli elementi fondamentali di questo nuovo paradigma è la criptovaluta: si tratta, secondo la definizione di Banca d'Italia, di "rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente". La criptovaluta, invero, è retta da un sistema di autenticazione, verifica e conservazione dei dati, basato su un'architettura a blockchain trasparente, affidabile e non necessariamente controllata, o controllabile, da alcun specifico soggetto.

Ha ricordato Mario Draghi, a proposito delle criptovalute, che "non sono davvero valute, sono beni": quindi, non sono da considerare moneta, e neppure sono prodotti finanziari (in quanto non sono autonomamente produttivi di un rendimento finanziario), ma solo beni speculativi, ad alto rischio. Ciononostante, è innegabile - e su questo concorda l'Autorità bancaria europea (ABE) - che le criptovalute siano "accettate anche come mezzo di pagamento".

Le Amministrazioni fiscali non possono rimanere inerti di fronte all'interesse, all'uso, al commercio e al livello di capitalizzazione di mercato delle valute virtuali; per contro, è interesse degli stessi operatori in criptovalute il poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo. Va da sé, che tassare il reddito prodotto dalle valute virtuali sarà efficace solo se il valore delle stesse, comunicato alle autorità fiscali, sia accurato.

Tuttavia, diverse sono le questioni fiscali sollevate con riguardo alle criptovalute, che i governi sono tenuti a considerare, in merito al regime fiscale: anzitutto, il trattamento delle operazioni su valute virtuali ai fini delle imposte dirette e indirette; quindi, il trattamento ai fini IVA della creazione, acquisizione, detenzione e trasferimento di tali asset; infine, la rappresentazione nel bilancio di esercizio delle criptoattività.

Ad oggi, si registrano diverse iniziative parlamentari (recentemente, il disegno di legge del 30 marzo 2022 della senatrice Botto, Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio) volte a prevedere il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, attraverso l'adozione di definizioni non contraddittorie tra i diversi ambiti regolatori, sia tributari che contabili, di facile applicabilità. Ad esempio, si è ipotizzata una definizione del termine di valute virtuali, superando l'attuale confusione determinata dall'uso di termini diversi, quali valute virtuali, criptovalute, criptoattività e token, individuando un genus unitario: l'unità matematica.

L'incertezza circa la natura giuridica delle criptovalute porta difficoltà nell'assoggettare tali asset al corretto regime fiscale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, le criptovalute sono assimilabili non già a beni, ma a valute estere, agli effetti dell'imposizione dei soggetti non esercenti attività d'impresa: infatti, non avrebbero altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento. Considerare le Criptovalute come valute estere implica che i redditi realizzati mediante la disponibilità temporanea di criptovalute sono tassabili come redditi di capitale; i redditi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di tali attività sono qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria nelle stesse ipotesi previste per i redditi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di valute estere. Così, la Comm. trib. reg. Venezia (6 dicembre 2021, n.1505) ha ritenuto che le criptovalute siano da includere tra le valute per le quali le plusvalenze realizzate mediante cessione onerosa a seguito di operazioni di acquisto o vendita tra privati costituiscano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR, e quindi concorrano a formare il reddito imponibile e vadano tassate con l'aliquota del 26%.

Ai problemi legati alla corretta tassazione, si aggiungano quelli dell'individuazione dei potenziali rischi di evasione fiscale e di altri crimini finanziari connessi all'utilizzo di valute virtuali; di qui, la necessità di individuare concrete modalità atte a migliorare la trasparenza fiscale, comprese le informazioni che le amministrazioni fiscali devono conoscere e scambiarsi sulle transazioni aventi ad oggetto le criptovalute.

Da questo punto di vista, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nel marzo 2021 sul tema: "Frode ed evasione fiscali - rafforzamento delle norme in materia di cooperazione amministrativa e ampliamento dello scambio di informazioni", con l'ambizioso obiettivo di definire obblighi di comunicazione che assicurino una tassazione equa, evitando oneri amministrativi eccessivi e, al tempo stesso, garantire una regolamentazione comune per gli Stati membri dell'Unione europea.

Nel nostro Paese, le valute virtuali sono state recentemente oggetto di regolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per consentire ai prestatori di servizi di operare attraverso le criptovalute; il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022 è basato su princìpi di trasparenza e operatività, e prevede regole stringenti per chi vorrà operare in Italia, in quanto indica obblighi e adempimenti indispensabili per gli operatori del settore che dovranno iscriversi ad un apposito registro gestito dall'OAM, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, cui è affidato il compito di verificare la correttezza e la sussistenza delle informazioni fornite. Il Registro è attivo dal 16 maggio 2022.

In particolare, dovranno iscriversi al Registro - entro 60 giorni dall'istituzione dello stesso, e dunque entro il prossimo 16 luglio - tutti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, vale a dire ogni soggetto che fornisca a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione. A tal proposito, l'OAM ha pubblicato due guide per gli adempimenti connessi alla fase di registrazione e alle periodiche comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, fissando il contributo una tantum da corrispondere.

L'esercizio sul territorio della Repubblica Italiana dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, e dei servizi di portafoglio digitale, è riservato ai soggetti iscritti: in assenza di scrizione nel Registro, l'esercizio di codesta attività è considerato abusivo. A loro volta, gli operatori (ovvero i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale) dovranno trasmettere all'OAM - trimestralmente e per via telematica - tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica Italiana, e in particolare i dati identificativi del cliente e quelli sintetici relativi all'operatività complessiva per singolo cliente.

Di particolare interesse, è l'obbligo di collaborazione dell'OAM con le istituzioni: a richiesta, dovrà essere fornita ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione del Registro, compresi i dati relativi alla clientela degli operatori che abbia fatto operazioni in Italia.

Dunque, pur rimanendo attività di "finanza decentralizzata", attraverso la riserva dell'attività agli iscritti al Registro, si rafforza la vigilanza delle istituzioni finalizzata sia alla prevenzione dell'utilizzo del sistema a scopo di riciclaggio, sia ad agevolare l'attuazione della futura normativa fiscale.

Apprezzabile, quindi, l'impegno ad inquadrare il fenomeno sotto il profilo giuridico e fiscale; tuttavia, è necessaria una regolamentazione delle criptoattività, armonizzata a livello europeo, al fine di contrastare l'utilizzo di questi asset per operazioni illecite transfrontaliere, impedire attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché per rafforzare gli obblighi di informativa al pubblico, trasparenza e segnalazione prudenziale.