Serve un Registro per sbloccare i pegni sui magazzini. Così le imprese potranno ampliare le fonti di finanziamento
di Andrea Natale* , di Andrea Natale*Un registro: questo manca per la piena operatività di quella che, già a partire dalla seconda metà del 1800 negli ordinamenti di common law, era definita floating charge, fattispecie configurabile come una sorta di privilegio flottante che prescinde dal trasferimento del possesso o della proprietà del bene sul quale è iscritta la garanzia.
Non occorre essere economisti per cogliere l'importanza crescente del magazzino nel contesto attuale; si tratta della voce di immobilizzazione più rilevante per l'imprenditore. Per questo, il magazzino deve essere finanziato, e chi finanzia chiede garanzie: siamo, quindi, nell'ambito del supply chain finance.
La forma più intuitiva di garanzia per acquistare il magazzino è quella di utilizzare il magazzino stesso: tuttavia, e questo è il punto, nel nostro ordinamento, salvo alcune norme ad hoc, per costituire la garanzia su beni mobili - vale a dire il pegno - occorre conse…
Un registro: questo manca per la piena operatività di quella che, già a partire dalla seconda metà del 1800 negli ordinamenti di common law, era definita floating charge, fattispecie configurabile come una sorta di privilegio flottante che prescinde dal trasferimento del possesso o della proprietà del bene sul quale è iscritta la garanzia.
Non occorre essere economisti per cogliere l'importanza crescente del magazzino nel contesto attuale; si tratta della voce di immobilizzazione più rilevante per l'imprenditore. Per questo, il magazzino deve essere finanziato, e chi finanzia chiede garanzie: siamo, quindi, nell'ambito del supply chain finance.
La forma più intuitiva di garanzia per acquistare il magazzino è quella di utilizzare il magazzino stesso: tuttavia, e questo è il punto, nel nostro ordinamento, salvo alcune norme ad hoc, per costituire la garanzia su beni mobili - vale a dire il pegno - occorre consegnare il bene stesso al creditore, e quindi lo "spossessamento"; così facendo, si intralcia l'attività dell'imprenditore, che invece ha la necessità utilizzare i beni in magazzino.
Deve leggersi con favore, quindi, l'introduzione - avvenuta con il d.l. 59/2016, cui è seguito il Decreto MEF 114/2021 n. 114 - del pegno mobiliare non possessorio, e la successiva nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio.
La nuova disciplina introduce una forma di pegno, pur sempre mobiliare, che si caratterizza per la mancanza dello spossessamento, in quanto prevede che il bene resti nella disponibilità dell'imprenditore che riceve il finanziamento; la mancanza di spossessamento del bene, che può continuare ad essere impiegato nel processo produttivo aziendale, unito a forme di autotutela privatistica, consente alle imprese di incrementare le opportunità di accesso al credito: è questo l'inventory finance.
Possono ricorrere a detto finanziamento solo gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, utilizzando quale garanzia i beni mobili non registrati, materiali o immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa, nonché i crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio.
All'assenza di spossessamento, supplisce la formalità pubblicitaria, consistente nell'iscrizione nel Registro dei pegni. Solo in seguito all'iscrizione nel Registro, infatti, il pegno diviene opponibile ai terzi. Il legislatore disciplina, quindi, le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo.
Tuttavia, ciò che manca per il completamento del procedimento è proprio il Registro, che sarà tenuto dall'Agenzia delle Entrate: le specifiche tecniche relative alla piattaforma informatica per la redazione e trasmissione delle domande di pegno - che dovrà indicare oltre ai soggetti, i beni oggetto di pegno e le modalità di pagamento - sono state oggetto di notifica alla Commissione europea, ed il termine dello status quo (durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica) è scaduto il 30 giugno 2022.
Tutto sembra pronto, finalmente, per attivare il Registro, che prevede una modalità di redazione del titolo e della domanda; l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli utenti due tipologie di servizi, entrambe fruibili in modalità esclusivamente telematiche: (i) l'alimentazione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, con flusso di registrazione automatica dei titoli costitutivi e iscrizione sul Registro mediante una domanda, con garanzia sull'ordine temporale e il grado per l'opponibilità a terzi; (ii) consultazione del Registro e delle singole formalità, certificazione e copia.
Con il pegno non possessorio gli imprenditori beneficeranno di un sistema ricco di interessanti novità, che si concretizza in una nuova forma di finanziamento, l'inventory finance appunto, quale soluzione altamente innovativa di supply chain finance. Le piattaforme di gestione dell'inventory finance saranno in grado di monitorare giornalmente, con sistemi di certezza garantita dalla blockchain, la consistenza del magazzino e la sua valorizzazione, in modo che la garanzia rimanga coerente con il finanziamento.
Non si tratta semplicemente di una deroga alla disciplina sul pegno, ammettendolo senza trasferimento del possesso al creditore, ma del riconoscimento anche di un pegno rotativo, di un pegno omnibus, di un pegno su beni e crediti futuri, nonché un pegno assistito da patto marciano ed altre modalità avanzate di autotutela esecutiva.