Risponde Filippo Martini del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
Il diritto di rivalsa della impresa di assicurazione è in generale alla stessa attribuito dalla legge all’articolo 1916 del Codice civile e, per quanto riguarda la assicurazione della circolazione stradale, dall’art. 144 II comma del Codice delle Assicurazioni, per il quale l’impresa ha diritto di rivalsa verso l’assicurato per le eccezioni contrattuali che delimitano l’assicurazione stessa. Il diritto di rivalsa quindi non può essere impedito perché deriva dalla legge e dal contratto stesso sottoscritto fra le parti.
La rivalsa può essere invece preventivamente esclusa o delimitata proprio al momento della stipula della polizza chiedendo che venga prevista una clausola ad hoc. Occorre dunque chiedere che venga inserita nel contratto la espressa rinuncia della compagnia alla rivalsa per il caso in cui il conducente sia, ad esempio, inabilitato alla guida, ovvero abbia condotto il veicolo in stato psicofisico alterato. Questa clausola ha normalmente un costo aggiuntivo per l'assicurato.
Il diritto di rivalsa della impresa di assicurazione è in generale alla stessa attribuito dalla legge all’articolo 1916 del Codice civile e, per quanto riguarda la assicurazione della circolazione stradale, dall’art. 144 II comma del Codice delle Assicurazioni, per il quale l’impresa ha diritto di rivalsa verso l’assicurato per le eccezioni contrattuali che delimitano l’assicurazione stessa. Il diritto di rivalsa quindi non può essere impedito perché deriva dalla legge e dal contratto stesso sottoscritto fra le parti.
La rivalsa può essere invece preventivamente esclusa o delimitata proprio al momento della stipula della polizza chiedendo che venga prevista una clausola ad hoc. Occorre dunque chiedere che venga inserita nel contratto la espressa rinuncia della compagnia alla rivalsa per il caso in cui il conducente sia, ad esempio, inabilitato alla guida, ovvero abbia condotto il veicolo in stato psicofisico alterato. Questa clausola ha normalmente un costo aggiuntivo per l'assicurato.