Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile
Il conto corrente cointestato determina che tutti i titolari siano considerati creditori verso la banca dell’intero saldo, o debitori dell’intero se il saldo è negativo (art. 1854 cod. civ.). Questo vuol dire che ciascuno dei cointestatari può legittimamente prelevare anche l’intero saldo, anche se nei rapporti interni tra i correntisti (quindi non nei confronti della banca) le loro quote si presumono uguali (art. 1298 cod. civ.).
Di conseguenza, se il cointestatario cui si riferisce la domanda del Lettore ha effettuato un prelievo, la banca non avrebbe in alcun modo potuto impedirglielo. Se ha prelevato una quota superiore a quanto gli spettava (più della metà del saldo), diventerà debitore dell’altro titolare per la differenza che eccede la metà. Ma non poteva in alcun modo essergli impedito di operare, se non ottenendo dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento esecutivo prima che l’operazione fosse effettuata.
Dalla domanda sembrerebbe anche di comprendere che il cointestatario abbia chiuso la sua posizione con la banca (“ne è uscito”): la circostanza non pare possibile, per come presentata, senza il consenso dell’altro titolare del conto corrente. Ciò perché, o il conto corrente viene estinto integralmente, oppure rimane intestato ad entrambi gli originari titolari (il che, si ripete, è cosa ben diversa dall’esecuzione di operazioni che possono persino svuotare integralmente il conto).
Il conto corrente cointestato determina che tutti i titolari siano considerati creditori verso la banca dell’intero saldo, o debitori dell’intero se il saldo è negativo (art. 1854 cod. civ.). Questo vuol dire che ciascuno dei cointestatari può legittimamente prelevare anche l’intero saldo, anche se nei rapporti interni tra i correntisti (quindi non nei confronti della banca) le loro quote si presumono uguali (art. 1298 cod. civ.).
Di conseguenza, se il cointestatario cui si riferisce la domanda del Lettore ha effettuato un prelievo, la banca non avrebbe in alcun modo potuto impedirglielo. Se ha prelevato una quota superiore a quanto gli spettava (più della metà del saldo), diventerà debitore dell’altro titolare per la differenza che eccede la metà. Ma non poteva in alcun modo essergli impedito di operare, se non ottenendo dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento esecutivo prima che l’operazione fosse effettuata.
Dalla domanda sembrerebbe anche di comprendere che il cointestatario abbia chiuso la sua posizione con la banca (“ne è uscito”): la circostanza non pare possibile, per come presentata, senza il consenso dell’altro titolare del conto corrente. Ciò perché, o il conto corrente viene estinto integralmente, oppure rimane intestato ad entrambi gli originari titolari (il che, si ripete, è cosa ben diversa dall’esecuzione di operazioni che possono persino svuotare integralmente il conto).