Chiedo una surroga di mutuo, la banca mi obbliga a firmare anche una polizza
di RIDARE*Buongiorno,
mi sono recato presso una filiale della Bnl nella mia città, Bari, dove volevo trasferire (surroga) il mio mutuo da Unicredit.
Senza portarla per le lunghe, il personale mi ha detto che per poter accedere alla surroga dovevo sottoscrivere una polizza assicurativa il cui costo vanificava quasi del tutto il beneficio economico della surroga stessa. Io mi sono rifiutato sottolineando che quindi il loro spread per surroga era soltanto virtuale e che in realtà, a causa della polizza che mi proponevano, la rata del mutuo che avrei dovuto pagare (spread+ assicurazione) era inadeguata.
La mia domanda è questa:
possono le banche obbligare a sottoscrivere una polizza che non sia quella prevista dalla legge (incendio e scoppio)?
questa loro imposizione occulta non fa configurare una "pubblicità ingannevole"?
È evidente che a questo punto il diverbio con il personale BNL è diventato abbastanza "surriscaldato" per cui ho lasciato perdere la mia volontà di surroga.
Grazie
Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile
Non può definirsi "scorretta" - e quindi soggetta a sanzioni di natura civilistica - la pratica di un istituto di credito che ritenga di abbinare all'operazione di erogazione del credito la sottoscrizione di una polizza assicurativa (che, ovviamente, ha sì la funzione di assicurare il mutuatario e i suoi eredi per l'ipotesi di un evento infausto della vita, ma, ha al contempo - inutile nasconderlo - la funzione di garantire al mutuante la certezza dell'integrale pagamento del residuo mutuo, qualora si verifichi proprio quell'evento infausto).
È invece esplicitamente considerata "scorretta" dall'art. 21 comma 3 bis del Codice del Consumo la pratica della banca, o istituto finanziario, che condizioni l'erogazione del credito …
Non può definirsi "scorretta" - e quindi soggetta a sanzioni di natura civilistica - la pratica di un istituto di credito che ritenga di abbinare all'operazione di erogazione del credito la sottoscrizione di una polizza assicurativa (che, ovviamente, ha sì la funzione di assicurare il mutuatario e i suoi eredi per l'ipotesi di un evento infausto della vita, ma, ha al contempo - inutile nasconderlo - la funzione di garantire al mutuante la certezza dell'integrale pagamento del residuo mutuo, qualora si verifichi proprio quell'evento infausto).
È invece esplicitamente considerata "scorretta" dall'art. 21 comma 3 bis del Codice del Consumo la pratica della banca, o istituto finanziario, che condizioni l'erogazione del credito …
Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile
Non può definirsi "scorretta" - e quindi soggetta a sanzioni di natura civilistica - la pratica di un istituto di credito che ritenga di abbinare all'operazione di erogazione del credito la sottoscrizione di una polizza assicurativa (che, ovviamente, ha sì la funzione di assicurare il mutuatario e i suoi eredi per l'ipotesi di un evento infausto della vita, ma, ha al contempo - inutile nasconderlo - la funzione di garantire al mutuante la certezza dell'integrale pagamento del residuo mutuo, qualora si verifichi proprio quell'evento infausto).
È invece esplicitamente considerata "scorretta" dall'art. 21 comma 3 bis del Codice del Consumo la pratica della banca, o istituto finanziario, che condizioni l'erogazione del credito alla stipula di una polizza assicurativa da sottoscriversi con una società facente parte del medesimo gruppo bancario o societario.
Il problema che pone il lettore potrebbe semmai (il condizionale però è d'obbligo, stando a quanto riferito nella domanda) attenere alla "trasparenza" delle condizioni di mercato offerte, giacché comunque il Codice del Consumo impone che vi sia rispondenza tra quelle pubblicizzate e quelle effettivamente praticate.
Non può definirsi "scorretta" - e quindi soggetta a sanzioni di natura civilistica - la pratica di un istituto di credito che ritenga di abbinare all'operazione di erogazione del credito la sottoscrizione di una polizza assicurativa (che, ovviamente, ha sì la funzione di assicurare il mutuatario e i suoi eredi per l'ipotesi di un evento infausto della vita, ma, ha al contempo - inutile nasconderlo - la funzione di garantire al mutuante la certezza dell'integrale pagamento del residuo mutuo, qualora si verifichi proprio quell'evento infausto).
È invece esplicitamente considerata "scorretta" dall'art. 21 comma 3 bis del Codice del Consumo la pratica della banca, o istituto finanziario, che condizioni l'erogazione del credito alla stipula di una polizza assicurativa da sottoscriversi con una società facente parte del medesimo gruppo bancario o societario.
Il problema che pone il lettore potrebbe semmai (il condizionale però è d'obbligo, stando a quanto riferito nella domanda) attenere alla "trasparenza" delle condizioni di mercato offerte, giacché comunque il Codice del Consumo impone che vi sia rispondenza tra quelle pubblicizzate e quelle effettivamente praticate.