Polizza legata al finanziamento scaduta. Perché continuo a pagarla?
di RIDARE*Ho sottoscritto un contratto con Findomestic per 96 mesi al costo di €170,00 e contestualmente una polizza Cardif la quale non copre l'intero finanziamento ma soltanto tre anni. Ho incaricato un avvocato mio collega perché non mastico il diritto bancario per contestare tale contratto.
A distanza di oltre un anno dalla sua richiesta inoltrata al consiglio arbitrale nonché successive sue contestazioni ancora nulla è stato deciso né è stata ridotta la rata, sebbene il contratto prevedesse anche tale riduzione. Per cortesia qualche collega esperto della materia mi può dare una dritta su come risolvere tale situazione? Magari indicarmi la strada da percorrere. grazie.
Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
Nell’affrontare il quesito proposto dal lettore occorre premettere che questa rubrica si occupa di temi generali e in nessun caso può o intende interferire con le valutazioni già demandate a un avvocato, che, avendo esaminato gli atti e i documenti pertinenti al caso concreto, è certamente più informato a proposito di ogni elemento che attiene al caso singolo.
Posta questa doverosa premessa, occorrerebbe poi comprendere su quali basi si fondi l’intenzione del lettore di “contestare” il contratto.
Come già più volte si è detto in questa rubrica, il semplice fatto che a lato di un contratto di finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa non costituisce di per sé un illecito civilistic…
Nell’affrontare il quesito proposto dal lettore occorre premettere che questa rubrica si occupa di temi generali e in nessun caso può o intende interferire con le valutazioni già demandate a un avvocato, che, avendo esaminato gli atti e i documenti pertinenti al caso concreto, è certamente più informato a proposito di ogni elemento che attiene al caso singolo.
Posta questa doverosa premessa, occorrerebbe poi comprendere su quali basi si fondi l’intenzione del lettore di “contestare” il contratto.
Come già più volte si è detto in questa rubrica, il semplice fatto che a lato di un contratto di finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa non costituisce di per sé un illecito civilistic…
Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.
Nell’affrontare il quesito proposto dal lettore occorre premettere che questa rubrica si occupa di temi generali e in nessun caso può o intende interferire con le valutazioni già demandate a un avvocato, che, avendo esaminato gli atti e i documenti pertinenti al caso concreto, è certamente più informato a proposito di ogni elemento che attiene al caso singolo.
Posta questa doverosa premessa, occorrerebbe poi comprendere su quali basi si fondi l’intenzione del lettore di “contestare” il contratto.
Come già più volte si è detto in questa rubrica, il semplice fatto che a lato di un contratto di finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa non costituisce di per sé un illecito civilistico. Ciò che semmai rileva è la modalità con la quale il contratto è stato concluso, ossia se sono stati rispettati gli obblighi di doverosa informazione e trasparenza, se il consenso del cliente non è stato forzato o carpito con l’inganno. Queste infatti potrebbero essere le ipotetiche cause per le quali sarebbe possibile “contestare” il contratto.
La seconda parte della domanda pone un problema differente: perché, se l’assicurazione non copre tutta la durata del contratto ma solo i primi tre anni, alla scadenza di questi la rata non viene ridotta? Per rispondere a questa domanda occorrerebbe esaminare il testo del contratto, perché in effetti il lettore riferisce che una tale riduzione della rata era prevista. Ove l’interpretazione del testo contrattuale che dà il lettore fosse corretta, non vi è dubbio che la mancata riduzione della rata mensile sarebbe illegittima, e che, previa esperimento dei procedimenti obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie, non resterebbe che procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto non solo il diritto alla riduzione della rata, ma anche la restituzione della differenza corrispondente alle rate più elevate sino ad allora pagate.
Una verifica attenta è però necessaria, non potendosi escludere – ed è anzi probabile - che il costo dell’assicurazione per i soli primi tre anni del finanziamento, essendo stato a sua volta finanziato dalla banca, sia stato “spalmato” su tutte le rate dell’ammortamento. In tal caso è ovvio che la rata mensile non subisce alcuna variazione, neppure se l’assicurazione collegata al finanziamento ha cessato la propria validità: in tal caso il premio assicurativo, non corrisposto dal cliente al momento del contratto, rappresenta nient’altro che un’ulteriore somma finanziata dalla banca, che si aggiunge a quella erogata al cliente.
Nell’affrontare il quesito proposto dal lettore occorre premettere che questa rubrica si occupa di temi generali e in nessun caso può o intende interferire con le valutazioni già demandate a un avvocato, che, avendo esaminato gli atti e i documenti pertinenti al caso concreto, è certamente più informato a proposito di ogni elemento che attiene al caso singolo.
Posta questa doverosa premessa, occorrerebbe poi comprendere su quali basi si fondi l’intenzione del lettore di “contestare” il contratto.
Come già più volte si è detto in questa rubrica, il semplice fatto che a lato di un contratto di finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa non costituisce di per sé un illecito civilistico. Ciò che semmai rileva è la modalità con la quale il contratto è stato concluso, ossia se sono stati rispettati gli obblighi di doverosa informazione e trasparenza, se il consenso del cliente non è stato forzato o carpito con l’inganno. Queste infatti potrebbero essere le ipotetiche cause per le quali sarebbe possibile “contestare” il contratto.
La seconda parte della domanda pone un problema differente: perché, se l’assicurazione non copre tutta la durata del contratto ma solo i primi tre anni, alla scadenza di questi la rata non viene ridotta? Per rispondere a questa domanda occorrerebbe esaminare il testo del contratto, perché in effetti il lettore riferisce che una tale riduzione della rata era prevista. Ove l’interpretazione del testo contrattuale che dà il lettore fosse corretta, non vi è dubbio che la mancata riduzione della rata mensile sarebbe illegittima, e che, previa esperimento dei procedimenti obbligatori di risoluzione stragiudiziale delle controversie, non resterebbe che procedere giudizialmente per vedersi riconosciuto non solo il diritto alla riduzione della rata, ma anche la restituzione della differenza corrispondente alle rate più elevate sino ad allora pagate.
Una verifica attenta è però necessaria, non potendosi escludere – ed è anzi probabile - che il costo dell’assicurazione per i soli primi tre anni del finanziamento, essendo stato a sua volta finanziato dalla banca, sia stato “spalmato” su tutte le rate dell’ammortamento. In tal caso è ovvio che la rata mensile non subisce alcuna variazione, neppure se l’assicurazione collegata al finanziamento ha cessato la propria validità: in tal caso il premio assicurativo, non corrisposto dal cliente al momento del contratto, rappresenta nient’altro che un’ulteriore somma finanziata dalla banca, che si aggiunge a quella erogata al cliente.