Economia

Ho rinegoziato il mutuo, ma il Taeg è rimasto identico

Buongiorno,
avrei una domanda da porvi per quanto riguarda la rinegoziazione del mutuo che ho effettuato con Intesa Sanpaolo. Il mutuo originario, sottoscritto alla fine del 2016 per una durata di 30 anni e circa 105.000 euro di importo, prevedeva un Tan dell’1,7% e un Taeg dell’1,88 per cento.

Dopo la rinegoziazione avvenuta con successo in questi giorni, il dettaglio del mio mutuo prevede un Tan dell’1,2% (sempre con spread applicato allo 0%) mentre il Taeg è rimasto fermo all’1,88 per cento. Questo è corretto? Oppure significa che, al di là del calo del tasso nominale, tra spese e altri orpelli finirò per pagare lo stesso? La rata mensile è effettivamente più bassa, da circa 370 a circa 350 euro. Ma già in occasione della prima rata del “nuovo mutuo“ ho dovuto pagare oltre 100 euro di “rateo interessi mutuo rinegoziato”.
Grazie molte,
saluti cordiali

1 minuti di lettura
Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

A beneficio dei lettori della rubrica, prima di rispondere specificamente alla domanda del lettore, occorre specificare il significato delle sigle Tan e Taeg su cui verte il quesito.

Il Tan (Tasso annuo nominale) corrisponde al tasso di interesse che la banca applica al finanziamento, ed è calcolato su base annua. È un indicatore fisso, indipendente dalla durata del finanziamento e dall’importo delle rate. Viene calcolato in percentuale rispetto all’importo erogato. Esso non tiene conto di tutti gli oneri accessori posti a carico del cliente, ossia spese di istruttoria, apertura pratica, perizia, addebiti per incasso rata, ecc. Il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) rappresenta il vero costo del finanziamento perché somma in sé sia il tasso di interesse che verrà corrisposto alla banca sia tutte le spese accessorie al contratto. Proprio perché esprime il costo effettivo dell’operazione che il cliente dovrà sopportare, la sua indicazione è resa obbligatoria per la banca, quanto meno a far data dalla Delibera 4.3.2003 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (c’è chi sostiene che l’obbligo rimonti addirittura alla legge 154 del 1992 in tema di trasparenza).

Nemmeno sono concordi le opinioni circa la erronea o mancata indicazione del Taeg da parte della banca, sostenendosi da parte di alcuni la integrale nullità del contratto, e da altri solamente la configurabilità di una possibile responsabilità della banca.

Venendo dunque al caso prospettato dal lettore, e posta la premessa che è il Taeg a indicare il costo effettivo del mutuo, verrebbe da dedurre che, non essendo cambiato il Taeg tra il precedente mutuo e quello surrogato, la rata da corrispondere alla banca dovrebbe rimanere identica. Invece è lo stesso lettore ad attestare che la rata attualmente praticatagli dalla banca surrogatasi è inferiore, seppure di poche decine di euro a quella precedente.

La differenza numerica tra il “nuovo Taeg” e il “nuovo Tan” è in effetti considerevole, e viene da domandarsi se non sia il frutto di un’errata indicazione. Ciononostante, la diminuzione dell’importo della rata mensile potrebbe trovare una spiegazione matematica nel fatto che l’importo surrogato (quello che dovrà essere restituito alla banca) è oggi inferiore a quello originariamente mutuato dalla banca originaria, in considerazione dei pagamenti sin qui effettuati a favore della prima.