La risposta al caso proposto dal lettore comporta necessariamente un esame della documentazione contrattuale e contabile, atteso che la modifica del tasso di interesse creditore da un anno all’altro ben potrebbe essere il frutto dell’esercizio da parte della banca della facoltà, normalmente prevista nei contratti, di cambiare unilateralmente le condizioni contrattuali (il c.d. “ius variandi”), come previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1.9.1993 n. 385). In tali casi la legge prevede unicamente l’obbligo della banca di darne avviso al cliente con un preavviso di sessanta giorni, fermo il diritto del cliente di recedere dal rapporto, senza spese e senza il cambio delle condizioni, purché Il recesso intervenga prima della vigenza delle condizioni modificate.
Per ciò che concerne invece il rendimento - peraltro valorizzato alla data di un mese successiva all’investimento, mentre la valutazione dovrebbe essere fatta al momento della scadenza del periodo quinquennale di vincolo contrattuale della polizza assicurativa Unit Linked - occorre verificare, rispetto al capitale investito, se siano state applicate voci commissionali e, in ogni caso, di che tipo di investimento si sia trattato.
La polizza Unit Linked infatti si discosta dalla funzione prettamente assicurativa - ossia di copertura di un rischio - insita nel contratto di assicurazione, assumendo invece i contorni di un vero e proprio investimento (tra molte altre: Cass. 5.3.2019 n.6319), atteso che il suo rendimento è legato a quello dei fondi nei quali i premi pagati dall’investitore vengono investiti.
Di conseguenza, benché sia possibile che esistano anche polizze che garantiscano un minimo - ossia che la possibile perdita non oltrepassi una data percentuale dell’investimento - l’eventualità di un’oscillazione in positivo o in negativo è insita nel concetto stesso di investimento mobiliare.
In ogni caso, corrispondendo a specifica richiesta del lettore, l’unico consiglio che si ritiene di potergli dare è quello di far esaminare tutta la documentazione a un professionista che possa verificare se sussistano gli estremi per avanzare una richiesta nei confronti della banca o addirittura per intraprendere nei confronti della stessa un’azione legale.