Economia

Banca e investimenti: cosa fare se il rendimento non è quello previsto

Buongiorno,
ritengo che nei miei confronti la Banca Mediolanum tramite una sua incaricata ha tenuto un comportamento assolutamente inqualificabile.
In data 15/12/2016 tramite l'incaricata ho aperto un conto corrente e le condizioni contrattuali erano: Tasso lordo 0,60% spese di tenuta conto 0.

Al momento dell’apertura del conto ho fatto un primo versamento di 50.000 euro. In successive occasioni ho fatto altri versamenti e al 31/12/2017 il mio totale investimento è arrivato a un totale di Euro 120.000. L'incaricata in data 8/03/2018 mi ha liquidato in contanti euro 323,20 “quale riconoscimento del tasso lordo dello 0,60% sulla liquidità del conto corrente in essere durante l’anno 2017". Successivamente l'incaricata ha detto che avrebbe fatto i conteggi per il 2018, ma che il tasso sarebbe stato zero.

Dopo questo ho provveduto a trasferire quello disponibile a un altro istituto di credito.
Quello che ancora di più mi rende furioso è il fatto che in data 1/12/2017 la funzionaria mi ha proposto una polizza assicurativa vincolata per cinque anni (che ho sottoscritto per Euro 30,000/00) “unit linked” sicura garantita che ha un rendimento dell’1,70% annuo. Un mese dopo il mio investimento di 30,000 euro era già ridottao a circa 28.700 euro. Ma ormai dato che sono vincolato per 5 anni non posso far altro che subire la perdita parzialmente coperta dagli interessi. Ho fatto presente all’ufficio reclami della Mediolanum il mio disappunto e aspetto chiarimenti.

Tutto quanto esposto è supportato da documentazione in mio possesso.
Vi ringrazio anticipatamente per un vostro cortese interessamento ed eventuali consigli. Faccio presente che sono un pensionato di 81 anni e stiamo parlando dei miei risparmi.

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Risponde Aldo Bissi del comitato scientifico di Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

La risposta al caso proposto dal lettore comporta necessariamente un esame della documentazione contrattuale e contabile, atteso che la modifica del tasso di interesse creditore da un anno all’altro ben potrebbe essere il frutto dell’esercizio da parte della banca della facoltà, normalmente prevista nei contratti, di cambiare unilateralmente le condizioni contrattuali (il c.d. “ius variandi”), come previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1.9.1993 n. 385). In tali casi la legge prevede unicamente l’obbligo della banca di darne avviso al cliente con un preavviso di sessanta giorni, fermo il diritto del cliente di recedere dal rapporto, senza spese e senza il cambio delle condizioni, purché Il recesso intervenga prima della vigenza delle condizioni modificate.

Per ciò che concerne invece il rendimento - peraltro valorizzato alla data di un mese successiva all’investimento, mentre la valutazione dovrebbe essere fatta al momento della scadenza del periodo quinquennale di vincolo contrattuale della polizza assicurativa Unit Linked - occorre verificare, rispetto al capitale investito, se siano state applicate voci commissionali e, in ogni caso, di che tipo di investimento si sia trattato.

La polizza Unit Linked infatti si discosta dalla funzione prettamente assicurativa - ossia di copertura di un rischio - insita nel contratto di assicurazione, assumendo invece i contorni di un vero e proprio investimento (tra molte altre: Cass. 5.3.2019 n.6319), atteso che il suo rendimento è legato a quello dei fondi nei quali i premi pagati dall’investitore vengono investiti.

Di conseguenza, benché sia possibile che esistano anche polizze che garantiscano un minimo - ossia che la possibile perdita non oltrepassi una data percentuale dell’investimento - l’eventualità di un’oscillazione in positivo o in negativo è insita nel concetto stesso di investimento mobiliare.

In ogni caso, corrispondendo a specifica richiesta del lettore, l’unico consiglio che si ritiene di potergli dare è quello di far esaminare tutta la documentazione a un professionista che possa verificare se sussistano gli estremi per avanzare una richiesta nei confronti della banca o addirittura per intraprendere nei confronti della stessa un’azione legale.