✕

Superbonus, sì ai lavori anche con piccoli abusi. Agevolati anche gli ascensori

Sparisce lo stato legittimo dell'immobile. Per far partire i cantieri è sufficiente la semplice Cila: risparmi stimati in 3 mesi e 110 milioni di euro di burocrazia. Le novità del decreto Semplificazioni: niente alberghi, sì le case di cura con nuovi tetti di spesa
2 minuti di lettura

Superbonus solo con la Cila, ascensori agevolati anche per i lavori di consolidamento e non più solo per quelli di risparmio energetico. Non rientrano invcece nell'agevolazione gli immobili senza impianto di riscaldamento né gli alberghi. Regole ad hoc per gli edifici come rsa e case di cura delle Onlus, ma con nuovi tetti di spesa. Ecco le novità nel decreto Semplificazioni, secondo l'ultima bozza circolata prima della sua approvazione arrivata venerdì sera. Fattori (soprattutto l'uso della sola Cila) che, secondo le slide portate in Cdm dal ministero della Pa, risparmieranno in media 3 mesi di attesa agli archivi comunali e 110 milioni di euro per adempimenti burocratici.

…

Superbonus solo con la Cila, ascensori agevolati anche per i lavori di consolidamento e non più solo per quelli di risparmio energetico. Non rientrano invcece nell'agevolazione gli immobili senza impianto di riscaldamento né gli alberghi. Regole ad hoc per gli edifici come rsa e case di cura delle Onlus, ma con nuovi tetti di spesa. Ecco le novità nel decreto Semplificazioni, secondo l'ultima bozza circolata prima della sua approvazione arrivata venerdì sera. Fattori (soprattutto l'uso della sola Cila) che, secondo le slide portate in Cdm dal ministero della Pa, risparmieranno in media 3 mesi di attesa agli archivi comunali e 110 milioni di euro per adempimenti burocratici.

Sì ai lavori anche con piccoli abusi

La nuova bozza conferma le novità emerse in settimana: esclsui i casi di demolizione e ricostruzione, tutti i lavori ammessi al Superbonus sono considerati di manutenzione ordinaria, e non sarà più necessario il certificato di stato legittimo dell'immobile. E' sufficiente, quindi, presentare solo la Cila, nella quale il tecnico dovrà riportare  gli estremi della licenza edilizia o del provvedimento che ha consentito la legittimazione della costruzione, ossia l'eventuale sanatoria, oppure dovrà attestare che l'immbile è stato completato prima del 1° settembre 1967, ossia prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di licenza edilizia. Quindi non saranno più necessarie lunghe ricerche d'archivio e soprattutto i piccoli abusi come le verande non regolarizzate al catasto non potranno bloccare i lavori.

 

SUPERBONUS 110%. Tutte le domande e risposte dell'esperto di Repubblica
 

Meno costi con la semplice manutenzione straordinaria

 A ben guardare una norma che si lega alle semplificazioni introdotte lo scorso anno nel Testo unico in materia edilizia in riferimento, appunto, ai "piccoli abusi" e alle tolleranze esecutive vale a dire a tutti gli interventi che incidono in misura inferiore al 2% sulla superficie dell'immobile sul quale sono realizzati e che non è obbligatorio sanare prima di effettuare nuovi interventi.  Tolto di mezzo lo stato legittimo dell'immobile, il testo chiarisce i casi nei quali si può perdere il diritto alla detrazione: mancata presentazione della Cila, interventi realizzati in difformità al progetto, assenza dei dati sulla regolarità o sulla data della costruzione, false attestazioni. La  scelta di considerare manutenzione straordinaria gli interventi ammessi al Superbonus comporta una riduzione dei costi, oltre che dei tempi. Per la presentazione della Cila, infatti,  gli oneri sono minimi rispetto a quelli dovuti per la Scia, e il comune in aggiunta può solo chiedere eventuali oneri di urbanizzazione, ma solo nei casi già previsti dalle norme.

Ascensori con detrazione del 110% in caso di consolidamento

Il decreto introduce  poi  il 110% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e quindi per  l'installazione di ascensori anche se si usufruisce del sismabonus. Fino ad oggi, invece, l'agevolazione era riconosciuta solo in caso lavori ri risparmio energetico. Nel testo della bozza è riportato ancora che gli interventi debbono essere effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a prescindere dalla presenza di disabili. Il Mef però aveva già chiarito in via ufficiale che il requisito dell'età non è richiesto.  

Superbonus per le case di cura con nuovi tetti di spesa

Infine nella bozza non appare più la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali per gli alberghi, e sono chiarite le norme per gli edifici di proprietà delle Onlus e delle organizzazioni di volontariato, con destinazione diversa da quella abitativa. Per  case di cura e ospedali, ma anche convitti, conventi e caserme sarà possibile usufruire del Superbonus a patto che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso. Per questi edifici, però  il limite di spesa non è quello ordinarioper gli edifici residenziali  che fa riferimento al numero di unità immobiliari distintamente accatastale, ma  è calcolato moltiplicando il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come indicata dai dati dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle entrate.